Art.95, comma 4, del nuovo Codice appalti: interpretazione di Anac e Ministero

6 Settembre 2017
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Prima dell’estate il Ministero e, su richiesta di questi, Anac si sono espresse nella interpretazione della nuova prescrizione disposta dall’art.95, comma 4, del D.Lgs 50/2016

a cura dell’avv. Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.eu

Come noto il comma 4 dell’art.95 costituisce una deroga ad un principio importante disposto dalla direttiva comunitaria 2014/24: le gare d’appalto d’ora in poi devono farsi esclusivamente con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

La direttiva, tuttavia, sancendo tale principio ha disposto: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il comma 4 dell’articolo 95 costituisce la deroga nazionale al principio europeo.

E siccome noi siamo e saremo sempre un paese al quale piace capovolgere le cose, con il nuovo Codice la deroga è divenuta prevalente rispetto alla regola: l’articolo 95 comma 4 consente, infatti, alle amministrazioni di utilizzare ancora il criterio del prezzo più basso nella grande maggioranza degli appalti.

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