Accesso agli atti della procedura di affidamento del servizio di accoglienza dei migranti

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. v, del 16 ottobre 2017, n. 4784

2 Novembre 2017
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Contratti della P.A. – Affidamento di servizi – Servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – Istanza di accesso agli atti – Diniego – Illegittimità – Fattispecie

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. v, del 16 ottobre 2017, n. 4784
A cura dell’Avv. Francesca Palazzi (La Gazzetta degli Enti Locali 31/10/2017)

È illegittimo il diniego opposto dalla Prefettura sull’istanza di accesso agli atti della procedura di affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, avanzata dal Condominio nel quale insistevano otto unità immobiliari poste a disposizione di una Associazione culturale ai fini della partecipazione alla procedura stessa, considerato che il collegamento dell’interesse differenziato dell’istante condominio con i documenti di cui chiede l’accesso appare palese, essendo ente gestore dello stabile dove si trovano gli immobili adibiti ad abitazione e accoglienza.

Sicché è del tutto naturale che, a meglio tutelare il proprio definito interesse, stimasse funzionale l’acquisizione della conoscenza degli atti in questione, tra cui ad esempio le certificazioni urbanistiche e sanitarie, sulla cui base l’Associazione culturale ha partecipato alla procedura e la Prefettura ne ha disposto l’affidamento, così destinando gli appartamenti condominiali a fini che l’interessata assume diversi da quelli consentiti dal regolamento condominiale.

La vicenda

È oggetto di contestazione il diniego opposto dalla prefettura sull’istanza di accesso agli atti della procedura di affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, avanzata nel caso di specie dal Condominio nel quale insistevano otto unità immobiliari poste a disposizione di una Associazione culturale per partecipare alla procedura stessa.

Il Condominio dichiarava di avere interesse a conoscere gli atti della procedura (in particolare, della domanda di partecipazione alla gara presentata dalla Associazione culturale) al fine di verificare i dati identificativi del concorrente e le dichiarazioni rese per attestare la certificazione urbanistica e sanitaria degli immobili a disposizione, allo scopo di tutelare e difendere i propri interessi giuridici anche, ove necessario, dinanzi all’autorità giudiziaria; dubitava, in particolare, che l’accoglienza dei migranti fosse compatibile con la destinazione degli immobili ad uso abitativo, o ufficio o studio professionale, prevista dal regolamento condominiale.

Il condominio, d’altronde, risultava privo di strutture necessarie per ricevere un numero elevato di persone straniere bisognose di assistenza alimentare, sanitaria ed amministrativa.

Il ricorrente concludeva che la situazione era in grado di pregiudicare la quiete dei residenti e di impedire la prosecuzione della sua attività di ristrutturazione degli immobili e successiva vendita.

Il giudice adito in primo grado accoglieva il ricorso, riconoscendo la sussistenza di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata, in quanto riconducibili alla tutela delle prerogative dei condomini proprietari degli alloggi compresi nel condominio.

Il Ministero dell’Interno proponeva quindi ricorso in appello, criticando la sentenza di primo grado per non aver considerato che le prerogative condominiali dei condomini proprietari degli appartamenti possono essere adeguatamente tutelate anche senza conoscere gli atti della procedura di gara; in breve, secondo il Ministero appellante, il condominio non trarrebbe utilità, neppure indiretta, dalla conoscenza degli atti di gara, potendo, comunque, nelle sedi giudiziarie, opporsi alla destinazione ad abitazione e accoglienza migranti degli appartamenti siti nel condominio.

La domanda di accesso si tradurrebbe in impropria e abusiva forma di controllo dell’attività istituzionale dell’Amministrazione.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4784 del 2017, respinge il ricorso in appello, confermando così l’illegittimità del diniego di accesso agli atti opposto dalla Prefettura.

Secondo il Consiglio di Stato, “il collegamento dell’interesse differenziato dell’istante condominio con i documenti di cui chiede l’accesso era dunque palese, essendo ente gestore dello stabile dove si trovano gli immobili adibiti ad abitazione e accoglienza. Sicché è del tutto naturale che, a meglio tutelare il proprio definito interesse, stimasse funzionale l’acquisizione della conoscenza degli atti in questione, tra cui ad esempio le certificazioni urbanistiche e sanitarie, sulla cui base l’Associazione culturale … ha partecipato alla procedura e la Prefettura ne ha disposto l’affidamento, così destinando gli appartamenti condominiali a fini che l’interessata assume diversi da quelli consentiti dal regolamento condominiale”.

Documenti collegati

Massima e testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato sez. V 16/10/2017, n. 4784
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Accesso agli atti – Disciplina – Richiesta da parte di un soggetto estraneo alla procedura di gara, al fine salvaguardare la consistenza e il valore di un diritto di proprietà, effettuata in base all’art. 22 l. n. 241 del 1990 – Vaglio di legittimità da parte dell’Amministrazione sull’istanza di accesso – Limiti