Accesso agli atti relativi all’esecuzione dei contratti pubblici

Il nuovo istituto dell’accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) consente una accessibilità diffusa agli atti afferenti all’esecuzione dei contratti pubblici, al fine di verificare l’effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario con la propria offerta

12 Aprile 2018
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Il nuovo istituto dell’accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) consente una accessibilità diffusa agli atti afferenti all’esecuzione dei contratti pubblici, al fine di verificare l’effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario con la propria offerta

I fatti che hanno dato origine alla sentenza in commento.

Un’impresa, dopo aver infruttuosamente partecipato ad una gara inerente all’affidamento dei lavori di estendimento di una rete fognaria, nutrendo dei dubbi in ordine alla corretta esecuzione del contratto da parte della società aggiudicataria, ha presentato alla P.A. un’istanza di accesso, volta ad accertare l’esatto adempimento della predetta obbligazione contrattuale.

L’istanza de qua è stata respinta dall’Amministrazione la quale, oltre ad eccepire la propria incompetenza, ha rilevato che i termini per l’impugnativa della procedura di aggiudicazione erano ampiamente scaduti.
Detto diniego, quindi, è stato impugnato presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale il quale, nel respingere il ricorso, ha evidenziato, tra l’altro, che l’istanza di accesso non poteva essere esaminata alla luce del nuovo istituto dell’accesso civico: all’epoca della presentazione della domanda, infatti, tale istituto non era ancora entrato in vigore.

L’operatore economico, una volta entrata in vigore la novella del d.lgs. n. 33/2013 (in virtù della quale, com’è noto, risulta ampiamente estesa l’accessibilità degli atti, dei documenti e, come si vedrà infra, anche delle informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni), ha nuovamente proposto l’istanza di accesso di cui sopra, ricevendo un nuovo diniego da parte dell’Amministrazione, gravato anch’esso innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

I prìncipi resi dalla Sentenza n. 6028/2017 del Tar per la Campania.

La sentenza in commento ha accolto il ricorso dell’impresa istante, fissando alcuni prìncipi di particolare rilievo nella materia dell’accesso agli atti relativi ad una procedura ad evidenza pubblica (intendendosi, per tali, anche quelli afferenti alla esecuzione del contratto di appalto).

Il Giudice di primae curae ha affermato, in primo luogo, che è possibile presentare un’istanza di accesso civico generalizzato (rivolta, quindi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) anche in ordine ad atti e documenti relativi ad un appalto pubblico: secondo il Tar Campania, infatti, l’accesso civico ha “lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico..”. Nel caso di specie, secondo il Giudice amministrativo, la richiesta di verificare l’effettiva posa in opera dei tubi promessi dalla società controinteressata rientrava pienamente nella finalità voluta dalla legge, ovvero di consentire un controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Né, secondo il Collegio, nelle predette ipotesi sarebbe necessaria una indagine sulle reali motivazioni del richiedente l’accesso civico generalizzato: in tali casi, infatti, l’Amministrazione deve limitarsi a verificare che non ricorrano i casi di esclusione previsti dalla legge.

Il Tar Campania ha sottolineato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs.  n. 33/2013, l’esercizio del diritto all’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede l’esposizione di alcuna motivazione relativa alle ragioni dell’istanza. Ancora, secondo il Giudice amministrativo, in tale species di accesso, sul soggetto istante non incombe alcun onere di dimostrare l’esistenza di una legittimazione e di un interesse differenziato all’ostensione degli atti e dei documenti, avendo tale l’istituto “la finalità di favorire un controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione da parte della generalità dei cittadini”.

Ma soprattutto, il Tar Campania ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa (in particolare, il Tar Lazio, con la sentenza n. 3742/2017) ha delineato i confini intercorrenti tra l’accesso civico (generalizzato e non) e l’accesso ordinario di cui alla legge n. 241 del 1990, i quali operano sulla base di norme e presupposti diversi: “tenere distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco, allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso ex l. n. 241 del 1990 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti), ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) dei dati, documenti e informazioni”.

Applicando le suddette coordinate al caso sottoposto al proprio giudizio, il Tar Campania ha affermato, quindi, che, essendo la domanda di accesso della ricorrente volta esclusivamente a conoscere le reali condizioni di esecuzione del contratto (e, in particolare, l’avvenuta, o meno, posa in opera di alcuni tubi), l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’accesso al documento recante tale “informazione”, senza disvelare, tuttavia, “i canali di approvvigionamento e le relative condizioni” che l’impresa aggiudicataria era riuscita a ottenere: è evidente, in tal caso, il bilanciamento posto in essere dal G.A. tra gli interessi del ricorrente e quelli del controinteressato.

Di particolare, rilievo, infine, è il riferimento, adoperato dalla sentenza in commento, alla accessibilità delle cc.dd. informazioni: l’accesso civico generalizzato (in ciò differendo da quello “ordinario”) ha ad oggetto, infatti, non solo documenti ma anche meri “dati e informazioni”, a dimostrazione che la latitudine oggettiva del nuovo istituto risulta particolarmente ampia e molto più estesa rispetto a quella dell’accesso ordinario di cui alla legge n. 241 del 1990.

Documenti collegati

Sentenza Tar Campania 6028/2018

Francesco Buscicchio