Sul ruolo formale o sostanziale del responsabile di servizio che approva la legge speciale di gara e sulle norme applicabili per la nomina delle commissioni di gara (nel periodo transitorio)

Non può non essere oggetto di considerazione la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2835/2018 per alcuni aspetti pratici che, oggettivamente, rimangono senza un definitivo chiarimento lasciando incerto il RUP su come impostare la propria attività propositiva nella fase di redazione della legge di gara.

22 Maggio 2018
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Non può non essere oggetto di considerazione la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2835/2018 per alcuni aspetti pratici che, oggettivamente, rimangono senza un definitivo chiarimento lasciando incerto il RUP su come impostare la propria attività propositiva nella fase di redazione della legge di gara.

Le questioni affrontate dal giudice di Palazzo Spada sono relative all’annosa questione della nomina delle commissioni di gara, alle implicazioni relative al periodo transitorio (ante albo dei commissari), alla ingarbugliata questione dell’incompatibilità ed al ruolo svolto dal dirigente che approva gli atti di gara (ritenuto meramente formale e non sostanziale).

Il periodo transitorio e il problema della nomina della commissione di gara

Il giudice, in primo luogo –annullando la sentenza di primo grado del TAR Lombardia,Brescia, sez. II, n. 1306/2017 – afferma che l’articolo 77 del codice, e pertanto il meccanismo di valutazione ed incompatibilità, non può essere applicato nel regime transitorio. Il riferimento normativo, rimane – fino alla definizione del  meccanismo della nomina dei commissari esterni – l’abrogato articolo 84 del decreto legislativo 163/2006.

Puntualizzazione neanche espressa dall’ANAC e da tantissima giurisprudenza di primo grado che ha annullato atti proprio per violazioni relative alla nomina delle commissione di gara.

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