Il ricorso proposto contro gli atti di gara svolta in forma aggregata va notificato al solo soggetto capofila

Pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 18 maggio 2018, n. 8

24 Maggio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 18 maggio 2018, n. 8

Segnaliamo la sentenza non definitiva con ordinanza di restituzione alla sezione rilasciata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria 18 maggio 2018, n. 8.

Come si legge nel comunicato emesso dalla Giustizia amministrativa “Se è vero che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale atteso che dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all’esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio”.

L’Adunanza aderisce pertanto all’orientamento che esclude la necessità di notificare il ricorso anche a  tutti i soggetti che aderiscono alla procedura di aggiudicazione in forma aggregata.

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, codice di procedura amministrativa., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.

La questione era stata rimessa da Consiglio di Stato, Sez. III, tramite ordinanza del 21 settembre 2017, n. 4403.

>> CONSULTA LA PRONUNCIA DELL’ADUNANZA PLENARIA.

Redazione