L’autotutela esecutiva nella procedura di rilascio e/o sgombero degli impianti sportivi

Commento al Decreto n. 4768 del 16/04/2018 del Tribunale di Ancona

28 Maggio 2018
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Commento al Decreto n. 4768 del 16/04/2018 del Tribunale di Ancona

a cura del Dott. Francesco Maria Nocelli

Nei casi in cui un ente pubblico, ed in particolare un ente locale, accerta la necessità di azionare strumenti di tutela dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili, è pacifico che possa avvalersi, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela della proprietà e del possesso, dei poteri amministrativi di autotutela.

Ciò è previsto dall’articolo 823, comma 2, del codice civile, secondo cui: “Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.”

L’articolo, secondo un’interpretazione ormai accolta dalla giurisprudenza, ammette in modo espresso che l’amministrazione possa avvalersi, oltre che dei mezzi amministrativi anzidetti, anche dei mezzi ordinari previsti dal codice a difesa della proprietà e del possesso. È questa l’applicazione del principio generale secondo cui i soggetti pubblici hanno sempre la facoltà di scegliere, per il conseguimento dei propri fini, sia i mezzi di diritto pubblico che derivano dalla sua posizione di supremazia che quelli di diritto privato.

Altrettanto pacifico è che all’interno della categoria dei beni patrimoniali indisponibili rientrino i beni comunali aventi specifica destinazione sportiva (comunemente denominati “impianti sportivi”) tra i quali piscine, campi di calcio, palestre e beni ad essi strettamente annessi e funzionali.

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Redazione