La metodologia BIM ed il principio di equivalenza

A seguito dell’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti elettronici per la modellazione e per la gestione informativa, ma anche già a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 560 del 2017, in caso di utilizzo facoltativo degli stessi, le Stazioni Appaltanti Pubbliche, dovranno porre massima attenzione per scongiurare distorsioni della concorrenza, in caso di prescrizione di determinate specifiche tecniche

6 Giugno 2018
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A seguito dell’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti elettronici per la modellazione e per la gestione informativa, ma anche già a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 560 del 2017, in caso di utilizzo facoltativo degli stessi, le Stazioni Appaltanti Pubbliche, dovranno porre massima attenzione per scongiurare distorsioni della concorrenza, in caso di prescrizione di determinate specifiche tecniche.

a cura di Andrea Versolato e Claudio Callopoli

Va detto tuttavia che l’indicazione di un marchio o di un brevetto relativo ad uno specifico prodotto già nel 2005 risultava una prassi assai in uso da parte delle Committenze Pubbliche, con riferimento alla fornitura di strumentazione software ed hardware; in merito, con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre del 2005, allo scopo di prevenire controversie davanti alla corte di Giustizia delle comunità europee, venivano indicati i principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella redazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature elettroniche.

Da segnalazioni degli uffici della Commissione Europea per il mercato interno, emergeva, infatti, che in un numero considerevole di gare d’appalto, le specifiche tecniche dei microprocessori richiesti come componenti delle apparecchiature informatiche da acquistare fossero definite facendo riferimento diretto ad un marchio o ad un prodotto ad esso riconducibile.

In particolare con la circolare in esame, veniva previsto che: “La menzione di un marchio determinato, infatti, pur se accompagnata dalla citazione “equivalente”, appare comunque suscettibile di favorire i fornitori che si propongono di utilizzare prodotti del marchio indicato, nella misura in cui pone a carico di coloro che utilizzano prodotti analoghi l’onere di dimostrare l’equivalenza”, sostenendo il legislatore l’obiettivo dell’eliminazione di qualsiasi “ostacolo, diretto o indiretto, attuale o potenziale, alle correnti di scambi del commercio intercomunitario”.

Venendo alla normativa attuale ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici, si rammenta che a mente di quanto stabilito dall’art. 23 comma 13 del D.Lgs. 50 del 2016 i “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, allo scopo di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

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Redazione