Contratti pubblici: obbligo di dichiarare gli illeciti professionali in qualsiasi circostanza

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) 24 settembre 2018, n. 5500

24 Ottobre 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) 24 settembre 2018, n. 5500

Mediante la sentenza n. 5500 datata 24 settembre 2018 il Consiglio di Stato (Sez. V) si è espresso in merito al combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. d) e dell’art. 38, comma 2, del codice appalti, da cui si ricava l’obbligatorietà per i concorrenti della gara di dichiarare a pena di esclusione la sussistenza dei precedenti professionali dai quali la stazione appaltante può discrezionalmente desumere l’inaffidabilità.

Prendendo il via da tale disposizione normativa, i giudici amministrativi hanno precisato che il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi, per cui non si può soppesare la rilevanza e la qualità di un fatto che era onere del concorrente rappresentare e che è stato invece espressamente celato, con la conseguenza che una dichiarazione non veritiera è di per sé causa di esclusione. In ulterore istanza, la circostanza che si tratti di dichiarazione non veritiera (e non di omessa dichiarazione) osta al soccorso istruttorio.

>> VAI AL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, 24 SETTEMBRE 2018, n. 5500