Appalti: obbligo di motivazione per la mancata suddivisione in lotti

La mancata suddivisione in lotti rendeva eccessivamente gravosi i requisiti per partecipare alla gara.

31 Ottobre 2018
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Il TAR Catania, con la sentenza n. 1098/2018, ha annullato il bando di gara della Società di Regolamentazione dei Rifiuti Messina Provincia, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti, in trentatré Comuni.

a cura di Lucio Catania

Secondo i giudici amministrativi la mancata suddivisione in lotti rendeva eccessivamente gravosi i requisiti per partecipare alla gara.

In conseguenza della mancata suddivisione in lotti, i requisiti per la partecipazione alla gara possono essere tanto gravosi da risultare irragionevoli.

Il primo comma, dell’art. 51, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sancisce che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139…”. Continua a leggere…

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Redazione