Sulla corrispondenza tra quote di qualificazione ed esecuzione nell’ambito dei contratti di servizi

Commento a Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 16 novembre 2018, n. 6741

23 Novembre 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Commento a Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 16 novembre 2018, n. 6741

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa si è soffermato nuovamente sul tema della corrispondenza tra quote di qualificazione ed esecuzione nell’ambito dei contratti di servizi in presenza di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale.

La tematica è stata affrontata in quanto il caso sottoposto sub iudice ha riguardato tale specifica tipologia di associazione di imprese sicchè il Collegio ha avuto modo di chiarire che, se non è richiesto dal bando, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso disponga del requisito richiesto e che la singola azienda partecipante allo stesso possa comunque avvalersi delle altre partecipanti per poter integrare i requisiti.

La decisione è stata suffragata da pacifica giurisprudenza relativa alla corrispondenza tra le quote negli appalti di servizi con la quale è stato rilevato che “Nelle gare pubbliche l’obbligo, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione non impone anche l’ulteriore parallelismo fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione; peraltro la disposizione contenuta nell’art. 37 comma 13, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, è stata prima limitata ai soli appalti di lavori ex art. 1 comma 2 bis lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 1. 7 agosto 2012, poi successivamente abrogato dall’art. 12 comma 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80″ (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.10.2015, n. 4942)”.

Anche l’Adunanza Plenaria n. 27/2014 ha confermato il principio deducendo che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”.

Ne è conseguito, pertanto, il principio di diritto in virtù del quale per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripartizione in sede di ATI.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4254 del 2016, proposto da

Smartest S.r.l. in proprio e quale Mandataria Costituendo Rti, Smart P@Per S.p.A. in proprio e quale mandante del costituendo Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Terracciano, Antonio Maria Berardi, Luigi Cameriero, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza S. Bernardo 101;

contro

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Carlomagno, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Federico Freni in Roma, via Panama, n. 58;

nei confronti

Soc. Spix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia n. 88;

Soc. Gruppo Servizi Informatici S.r.l. (G.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

per la riforma

della sentenza breve del TAR per la Basilicata, Sezione I, n. 190/2016, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, della Soc. Spix S.r.l. e della Soc. Gruppo Servizi Informatici S.r.l. (G.S.I.);

Vista la propria ordinanza n. 4403/2017 del 21/09/2017;

Vista la sentenza non definitiva e ordinanza di restituzione degli atti alla Sezione n. 8 del 2018 pronunciata dall’Adunanza Plenaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli Avvocati Gennaro Terracciano e Stefano Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. – Con il gravame di cui in epigrafe la Società Smartest S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante SMART P@per S.p.a., ha chiesto l’annullamento della sentenza con cui il TAR per la Basilicata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso diretto all’annullamento del risultato della procedura aperta, con una base di gara pari a 2.234.000,00 euro, per l’affidamento dell’appalto del servizio di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza e dell’Azienda Sanitaria di Potenza, aggiudicata al controinteressato costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la mandataria SPIX Italia S.r.l., e la mandante Società Gruppo Servizi Informatici (G.S.I.) S.r.l. .

La decisione appellata, accogliendo la corrispondente eccezione sollevata con il ricorso incidentale del RTI SPIX ITALIA s.r.l., ha affermato che il gravame introduttivo avrebbe dovuto essere necessariamente notificato anche all’Azienda sanitaria locale di Potenza in quanto, nella specie, sarebbe venuta in considerazione una peculiare procedura di scelta del contraente, effettuata in forma aggregata, nella quale cioè l’attività di stazione appaltante è demandata ad un solo ente. Per il TAR, in tale ipotesi, “non viene in rilievo, quindi, un ente dotato di autonoma soggettività giuridica costituito per l’acquisizione di servizi destinati ad altre Amministrazioni, né agli atti di causa risulta che all’Azienda ospedaliera intimata sia stata conferita la rappresentanza processuale dell’Azienda sanitaria locale di Potenza.

Ne consegue, nel caso di specie, che l’Azienda capofila agisce su mandato dell’Azienda a sé collegata, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale, tramite un mero modulo organizzatorio, ovverosia uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche all’altra Amministrazione che lo compone, che deve autonomamente formalizzare il rapporto con l’impresa aggiudicataria, mediante la stipulazione di apposito contratto”.

Di qui l’affermazione dell’inammissibilità del ricorso notificato alla sola amministrazione capofila procedente, e non anche all’aggregata Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

  1. – L’appello introduttivo principale della Società Smartest S.r.l. è affidato alla deduzione di quattro motivi di gravame.

Con il primo capo di doglianza, di carattere pregiudiziale, si lamenta l’errore in iudicando, irragionevolezza e l’illogicità dell’affermazione per cui la mancata notifica anche all’Azienda sanitaria locale di Potenza avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso per incompleta instaurazione del contraddittorio. La necessità di procedere alla notificazione del ricorso giurisdizionale a tutti i soggetti che aderiscono alla procedura centralizzata di acquisto si scontrerebbe con l’art. 41 C.P.A., il cui precetto confermerebbe le precedenti previsioni dell’articolo 21 della L. n. 1034/1971 e dell’art. 36, comma 2, del T.U. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. In accoglimento del presente mezzo, chiede pertanto che venga in alternativa: o disposto il rinvio al TAR per la delibazione della fondatezza delle sue censure assorbite in primo grado, ovvero che questo Giudice d’appello si pronunci su tutte le censure che hanno formato oggetto del ricorso innanzi al TAR come riproposte con l’appello medesimo.

Con un secondo motivo di censura si lamenta la violazione dei paragrafi C.1, C.7 e F.3 del Capitolato di gara, ed eccesso di potere sotto diversi profili: la commissione di gara non avrebbe correttamente valutato, in relazione alle prescrizioni contenute nel capitolato di gara, i tempi di esecuzione indicati nei due progetti presentati dal RTI SPIX Italia S.r.l. e dall’ATI appellante principale.

Con la terza doglianza si deduce l’irragionevolezza della motivazione, l’errata valutazione dei presupposti, il difetto di istruttoria, e la disparità di trattamento per violazione dell’art. 46, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n.163/2006 (pro tempore vigente) in relazione al paragrafo C.3 dell’Allegato 1 – “Caratteristiche tecniche del servizio” del capitolato di gara. Il RTI SPIX – GSI avrebbe espresso nel progetto (paragrafo 6.2.4 -Pagina 93 – Gestione richieste “on demand” cartelle cliniche) dei tempi per l’erogazione dei servizi di consegna “on demand” delle cartelle cliniche depositate presso il sito di stoccaggio palesemente sbagliati e non credibili: per cui il predetto RTI avrebbe dovuto essere escluso dalla gara ex art. 46, comma 1 bis codice dei contratti pubblici ovvero, in subordine, allo stesso raggruppamento si sarebbero dovuti assegnare punti “0” per tale elemento.

Infine, con la quarta censura, si lamenta la carenza della motivazione e l’ulteriore violazione dell’art. 46, comma 1 e comma 1 bis, del d.lgs. n.163/2006 in relazione rispettivamente al paragrafo “F.2” del citato Allegato 1, e dell’Allegato 7 del capitolato di gara. Mentre l’ATI Smartest S.r.l. aveva offerto 19 PC + 17 stampanti, il progetto originario del RTI SPIX — OSI prevedeva la fornitura di un numero molto basso di postazioni di lavoro da fornire alla stazione appaltante (6 PC + 6 stampanti per le sole attività di back office).

La successiva integrazione dell’offerta del predetto RTI, illegittimamente richiesta, non andava dunque presa in considerazione, e in ogni caso nessun chiarimento si palesava necessario. Il punteggio assegnato al RTI SPIX-GSI avrebbe dovuto esser formulato “allo stato degli atti” e avrebbe dovuto essere più basso, a tutto concedere, di almeno il 40% rispetto a quello delle appellanti.

  1. – L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza si è formalmente costituita in giudizio e, con memoria, ha sottolineato l’esattezza delle ragioni poste a base dalla sentenza impugnata.
  2. – L’ATI appellata RTI SPIX — GSI, si è sua volta costituita in giudizio con memoria ex art. 101 comma 2, c.p.a. del 6 giugno 2016: in via principale, ha riproposto in appello le censure del ricorso incidentale di prime cure, che i giudici del TAR hanno omesso di esaminare; in via subordinata, ha comunque chiesto che il ricorso venga rinviato al primo grado ex art. 105, co.1, c.p.a. per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’ASP di Potenza.
  3. – Con Ordinanza n. 4403/2017 del 21/09/2017 questa la Sezione, preso atto di alcuni contrasti giurisprudenziali in atto, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e deferire il presente ricorso all’esame dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a. ponendo due quesiti relativi:

— alla necessità, o meno, di estendere il contraddittorio processuale, mediante la notificazione del ricorso giurisdizionale, oltreché al soggetto che ha adottato il provvedimento di aggiudicazione impugnato, a tutti i soggetti che aderiscono ad una procedura di aggiudicazione in forma aggregata.

— alla possibilità, o meno, per le imprese riunite in un raggruppamento di determinare liberamente l’entità delle rispettive quote di esecuzione delle prestazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi complessivi di qualificazione previsti dalla legge.

  1. – All’udienza pubblica del 13 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dall’Adunanza Plenaria.
  2. – Con sentenza non definitiva ed ordinanza di restituzione degli atti alla Sezione n. 8 del 2018 l’Adunanza Plenaria ha deciso sulla prima questione, attinente alla corretta instaurazione del giudizio di primo grado, ritenendo fondato il primo motivo dell’appello principale provvedendo, quindi, alla riforma della sentenza di primo grado, e dichiarando di conseguenza ammissibile il ricorso di primo grado; con riferimento al secondo quesito, invece, ha rimesso gli atti alla Sezione affinchè meglio chiarisse la questione prospettata con il paragrafo 20, formulando in modo puntuale il quesito sottoposto all’Adunanza e provvedendo, comunque, ad acquisire copia degli eventuali contratti di avvalimento sottoscritti tra i soggetti facenti parte del raggruppamento appellante principale.

Nel dispositivo, l’Adunanza Plenaria ha espressamente riconosciuto la possibilità per questa Sezione di rivalutare la necessità o meno di un nuovo rinvio della causa all’Adunanza Plenaria in relazione al secondo quesito proposto con l’ordinanza di rimessione n. 4403/2017, avendo espressamente disposto di rimettere la causa alla Terza Sezione “perché la stessa possa fornire, ove ritenga di dovere nuovamente rinviare la controversia, i chiarimenti di cui in motivazione ed acquisire la documentazione ivi indicata”.

È stata quindi fissata l’udienza pubblica di trattazione della causa dinanzi a questa Sezione.

Le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle rispettive tesi.

  1. – All’udienza pubblica del 20 settembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
  2. – Ritiene il Collegio di dover procedere nell’esame della questione controversa tenendo conto delle statuizioni rese dall’Adunanza Plenaria.

Nella sentenza n. 8 del 2018 l’Adunanza ha ricostruito quanto statuito nell’ordinanza di questa Sezione n. 4403/2017 rilevando – innanzitutto – di non essere vincolata all’ordine di trattazione

indicata dalla Sezione, spettando alla stessa Adunanza Plenaria stabilire l’esatto ordine di soluzione delle questioni.

Ha quindi ritenuto che non poteva essere seguito l’ordine suggerito dalla Sezione rimettente rilevando che: “se è vero infatti che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale.

Dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all’esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio”.

Con riferimento al secondo quesito l’Adunanza ha rilevato che:

– questa Sezione ha esaminato prioritariamente i motivi del ricorso incidentale rispetto alle questioni dedotte con il ricorso principale;

– ha rigettato il primo (par. 12) ed il quinto (par. 13) motivo del ricorso incidentale riproposti in appello;

– ha esaminato il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, “tutti riferiti al carattere verticale del RTI appellante pur in assenza dei previsti requisiti di legge” (par. 14);

– ha rigettato il secondo (par. 15) ed il quarto motivo (par. 16) del ricorso incidentale.

  1. – Nelle memorie difensive depositate prima dell’udienza di discussione le parti hanno diversamente interpretato l’ordinanza di questa Sezione:

– secondo il RTI appellante, infatti, l’Adunanza Plenaria avrebbe correttamente qualificato l’ordinanza come una sentenza parziale nella parte relativa alla decisione del primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale;

– secondo la società appellata, invece, la ricostruzione operata dall’Adunanza Plenaria non sarebbe condivisibile: si tratterebbe, infatti, di meri obiter dictum, in quanto il dispositivo del provvedimento giurisdizionale non avrebbe contenuto decisorio.

L’appellata aggiunge, inoltre, che se davvero il pronunciamento della Sezione avesse natura di sentenza parziale, lo stessa natura dovrebbe attribuirsi alla statuizione contenuta ai paragrafi 9 e 18 dell’ordinanza, con i quali questa Sezione aveva rappresentato la necessità – in caso di accoglimento del primo motivo di appello, e dunque di declaratoria di ammissibilità del ricorso di primo grado -, di disporre il rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per la disamina delle doglianza proposte con il ricorso introduttivo di primo grado, assorbite dal TAR a causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Pertanto, anche la statuizione sulla necessità del rinvio al primo giudice sarebbe coperta dal giudicato.

L’appellante ha invece sostenuto che non vi fosse alcuna necessità di provvedere al rinvio ex art. 105 c.p.a. ed ha richiamato anche le recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria sul punto.

  1. – Ritiene il Collegio di non poter condividere la ricostruzione effettuata dalla società Spix Italia.

Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendi e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (Cass. 27.10.1994, n. 8865).

In tal caso è lecito invocare il principio della integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza, e la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all’esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass. 26.5.2005, n. 11195; Cass. civ. Sez. I, 08-06-2007, n. 13513).

Nel caso di specie è indubitabile il contenuto decisorio della pronuncia di questa Sezione n. 4403/2017 con cui sono state respinte le doglianze n. 1, 2, 4 e 5 del ricorso incidentale; tali statuizioni, inoltre, sono direttamente correlate alla questione relativa al terzo motivo del ricorso incidentale, oggetto del rinvio all’Adunanza Plenaria.

Ne consegue che, nel caso di specie, l’errore materiale che ha inficiato sia l’individuazione del tipo di provvedimento giurisdizionale assunto, sia il suo dispositivo, non possono impedire – come ha giustamente ritenuto l’Adunanza Plenaria – la corretta qualificazione della decisione n. 4403/17 come sentenza parziale.

Inoltre occorre considerare che ai sensi dell’art. 99 comma 4 c.p.a. l’Adunanza Plenaria dispone del potere decisorio sulla controversia che può essere totale o parziale: l’interpretazione dell’ordinanza di remissione, e la sua qualificazione come sentenza parziale da parte dell’Adunanza Plenaria, è espressione del medesimo potere decisorio fondato sull’art. 99, comma 4 c.p.a. di cui è stata investita e riveste, quindi, natura vincolante per il giudice remittente.

In ogni caso non può condividersi l’assunto secondo cui da tale ricostruzione deriverebbe l’obbligo del rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al fine di conservare il doppio grado di giudizio.

Tale tesi non può essere condivisa, sia perché ormai chiaramente smentita dall’Adunanza Plenaria in alcune recenti sentenze del 30/7/2018 n. 10 e n. 11 e 5/9/2018 n. 14, sia perché fondata su un presupposto insussistente: il riferimento alla necessità del rinvio al primo giudice costituisce, infatti, un mero obiter dictum e dunque non può avere valenza di giudicato, neppure interno.

La statuizione in questione, infatti, non riguarda la decisione su una specifica doglianza (come nel caso prima esaminato), ma attiene esclusivamente alla parte del provvedimento giurisdizionale che presenta effettiva natura di ordinanza essendo funzionale al deferimento del secondo quesito all’Adunanza Plenaria.

È bene ricordare, infatti, che l’ordinanza n. 4403/2017 ha natura mista: costituisce, in parte una sentenza non definitiva, ed in parte ha invece effettiva natura di ordinanza.

Ne consegue che non sussiste alcun obbligo per questo giudice di disporre l’annullamento con rinvio della causa ai sensi dell’art 105 c.p.a. a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 8/2018.

  1. – Deve ora esaminarsi la questione relativa alla terza doglianza del ricorso incidentale che ha costituito oggetto di rimessione all’Adunanza Plenaria.

L’Adunanza Plenaria ha innanzitutto chiesto di chiarire se con l’ordinanza di rimessione n. 4403/2017 questa Sezione intendesse rigettare il terzo motivo di ricorso incidentale o se, al contrario, la Sezione si fosse limitata ad esprimere il suo punto di vista sulla questione rimettendone la decisione all’Adunanza Plenaria.

Il Collegio rileva che, al di là di qualche imprecisione lessicale, la Sezione intendeva soltanto esprimere la propria opinione in merito alla questione controversa.

Del resto, ove la doglianza fosse stata definita con il rigetto, non vi sarebbe stata alcuna necessità di deferire la problematica all’Adunanza Plenaria.

Ne consegue che il Collegio deve innanzitutto valutare se riproporre la questione all’Adunanza Plenaria, dopo averla meglio definita e dopo aver acquisito la documentazione relativa all’avvalimento, ovvero se ritiene di poter prescindere dal disporre un nuovo rinvio.

Come già rilevato l’Adunanza ha infatti riconosciuto alla Sezione la facoltà di riproporre la questione.

  1. – Il Collegio ritiene di poter prescindere da un nuovo rinvio all’Adunanza Plenaria poiché:

– la risoluzione della problematica sollevata nell’ordinanza non è strettamente necessaria per la definizione della doglianza, in quanto con il terzo motivo del ricorso incidentale la società appellata aveva lamentato che l’appellante avesse dato vita ad un RTI verticale, in assenza di una previsione di gara che legittimasse tale tipo di raggruppamento;

– nell’ordinanza (rectius sentenza parziale) la Sezione aveva già respinto tale ricostruzione, ritenendo che il raggruppamento appellante avesse natura di RTI orizzontale e non verticale (cfr. par. 15, 16);

– la risoluzione del quesito, quindi, non soltanto non risulta indispensabile per la definizione della doglianza, ma si riferisce anche ad una problematica – quella relativa all’inquadramento del raggruppamento – già pregiudicata dalle precedenti statuizioni della Sezione.

A queste valutazioni di carattere giuridico si aggiunge anche l’esigenza di definire la controversia in tempi rapidi, come sollecitato anche dall’appellante, tenuto conto che il contratto è stato stipulato già da moltissimo tempo ed il servizio viene svolto dall’aggiudicataria da circa due anni.

Ritiene, quindi, il Collegio di poter decidere sulla doglianza senza procedere ad una rimessione all’Adunanza Plenaria.

  1. – Il terzo motivo del ricorso incidentale va respinto: la Sezione ha già precisato, nel rigettare il secondo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, che si era in presenza di un RTI orizzontale e non verticale e che in un RTI orizzontale, quale è quello dell’appellante, se non è richiesto dal bando, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso disponga del requisito richiesto; ha poi aggiunto che la singola azienda partecipante può comunque avvalersi delle altre partecipanti

La Sezione nella propria ordinanza n. 4403/2017 ha anche richiamato la giurisprudenza relativa alla corrispondenza tra le quote negli appalti di servizi rilevando che “Nelle gare pubbliche l’obbligo, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione non impone anche l’ulteriore parallelismo fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione; peraltro la disposizione contenuta nell’art. 37 comma 13, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, è stata prima limitata ai soli appalti di lavori ex art. 1 comma 2 bis lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 1. 7 agosto 2012, poi successivamente abrogato dall’art. 12 comma 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.10.2015, n. 4942)”.

Dopo l’intervento dell’Adunanza Plenaria n. 27/2014 non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”.

In altri termini, per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripartizione in sede di ATI.

Nel caso di specie la lex specialis non richiedeva la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione: i requisiti di capacità tecnica indicati nella lex specialis (bando di gara Sez. III.2.3 punto 5 e disciplinare di gara art. 18 pv. A.2.2. punto 5) erano previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti: in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non poteva disporsi l’esclusione della concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13/9/2017 n. 4336).

Anche il terzo motivo di appello incidentale va, dunque, respinto.

  1. – Il sesto ed il settimo motivo del ricorso incidentale, essendo relativi ai punteggi assegnati dalla Commissione all’offerta del RTI Smartest, non hanno portata escludente.

Possono essere esaminati, quindi, all’esito dei motivi di ricorso principale riprodotti dall’appellante. Anche l’ultimo motivo del ricorso incidentale – relativo alla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI Smartest – presuppone l’accoglimento del ricorso principale.

Anche tale doglianza verrà esaminata dopo la definizione dei quattro motivi di ricorso principale riproposti dall’appellante RTI Smartest.

  1. – Deve quindi procedersi alla disamina dei motivi dedotti nel ricorso principale di primo grado e riproposti nell’atto di appello del RTI Smartest.

Con il primo motivo riproposto l’appellante sostiene che la Commissione di gara non avrebbe valutato correttamente i tempi di esecuzione del suo progetto e di quello presentato dal RTI Spix Italia S.p.A. in relazione alle prescrizioni contenute nel capitolato di gara (punti C.1, C.7, F.3).

Ha rilevato, infatti, che i due concorrenti avrebbero indicato la durata con unità di misure diverse: l’appellante in mesi solari e la controinteressata in giorni lavorativi.

La Commissione di gara non avrebbe provveduto alla normalizzazione delle unità di misura, penalizzando le appellanti.

In sostanza, secondo l’appellante, i punteggi assegnati dalla Commissione sarebbero erronei; operando un incremento del punteggio a favore del RTI Smartest, ed una riduzione di quello spettante al RTI Spix Italia, l’appellante diverrebbe aggiudicataria.

  1. – Come ha condivisibilmente rilevato la difesa dell’aggiudicataria, il criterio di conversione prescelto dall’appellante non può essere condiviso: non risulta corretto che 25 giorni lavorativi indicati dal RTI Spix Italia per l’avvio del progetto equivarrebbero a 44 giorni solari.

Nel progetto presentato da Spix Italia i giorni solari corrispondenti ai 25 giorni lavorativi risultano pari a 32 giorni (come risulta a pag. 91 dell’offerta tecnica della Spix Italia).

Poiché il superamento della prova di resistenza è ancorato ad un criterio di conversione non convincente, ne consegue che la doglianza è inammissibile non essendo provato che se le operazioni si fossero svolte con gli accorgimenti indicati dalla ricorrente, essa sarebbe divenuta sicuramente aggiudicataria (Cons. Stato, Sez. III, 8/9/2015 n. 4209).

  1. – Con il secondo motivo di ricorso, riproposto in appello, l’appellante sostiene che il RTI Spix avrebbe espresso tempi palesemente sbagliati e non credibili per i servizi di consegna “on demand” delle cartelle cliniche.

Precisa l’appellante che la richiesta sarebbe potuta pervenire da uno dei cinque siti di progetto (Ospedale di Potenza, Ospedale di Pescopagano, Ospedale di Lagonegro, Ospedale di Villa d’Agri, Ospedale di Melfi); la consegna sarebbe potuta avvenire sia mediante la produzione della copia digitale, sia mediante il conferimento della documentazione in originale.

Il tempo di consegna sarebbe stato unico sia per la copia digitale che per quella cartacea nelle varie modalità di evasione previste in sede di gara: ordinaria, straordinaria, urgente, urgentissima; per ciascuna tipologia sarebbero stati previsti i punteggi di punti 2, tranne che per la consegna urgentissima per la quale sarebbe stato previsto il punteggio di punti 1.

L’offerta del RTI Spix avrebbe previsto una tempistica di 5 minuti per tutti i tipi di consegna, e di 25 minuti per quella urgentissima sebbene la documentazione in originale fosse stoccata presso l’archivio RTI Spix –GSI sito nella Zona Industriale Isca Pantanelle a Sant’Angelo le Fratte e Satriano di Lucania.

La Commissione aveva quindi deciso di chiedere chiarimenti sul punto: secondo l’appellante l’aggiudicataria, in sede di chiarimenti, avrebbe modificato l’offerta indicando nuovi tempi per la messa a disposizione del cartaceo.

Lamenta, quindi, che illegittimamente la Commissione avrebbe accettato le giustificazioni prendendo in considerazione i nuovi tempi esposti ed avrebbe attribuito i punteggi in violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

Sostiene quindi l’appellante che il potere di soccorso istruttorio non potrebbe mai estendersi al punto di consentire una modifica ex post del contenuto dell’offerta e che, quindi, il RTI Spix Italia avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

  1. – La doglianza non può essere condivisa.

Innanzitutto il raggruppamento Spix Italia nella risposta alla richiesta di chiarimenti in merito ai tempi di consegna delle cartelle cliniche depositate presso il sito di stoccaggio (richiesta n. 9) ha chiarito che:

– tenuto conto dell’importanza per la struttura sanitaria di ottenere le informazioni cliniche di propri pazienti, aveva considerato sempre la procedura d’urgenza (a prescindere dalla indicazione associata alla richiesta) che prevedeva la messa a disposizione del file digitale entro il termine di 5 minuti;

– lo schema riportato nell’Allegato 7 “Griglia di valutazione di Gara” paragrafo A.3. pg. 3 di 5

prevedeva la scelta alternativa espressa dalla congiunzione “o” tra la messa a disposizione della copia digitale ed il conferimento di quella originale: il raggruppamento aveva scelto la modalità di evasione più rapida che non era influenzata dalla distanza dalle diverse sedi delle Aziende;

– la società era comunque in grado in grado di conferire anche la documentazione in originale entro il termine di 86 minuti.

Nel proprio ricorso l’appellante non contesta tali giustificazioni, accolte dalla Commissione, neppure con riferimento alla scelta circa le modalità di evasione della richiesta di copia della cartella clinica, limitandosi genericamente a rilevare che la Commissione avrebbe sbagliato ad accoglierle.

La censura, pertanto, si appalesa del tutto generica e dunque non condivisibile.

Neppure è provato che la Commissione abbia consentito la modificazione dell’offerta e che, soprattutto, abbia assegnato i punteggi tenendo conto della sua asserita riformulazione.

La doglianza va, dunque, respinta.

  1. – Infine con il terzo motivo riproposto l’appellante sostiene che il maggior quantitativo di fornitura hardware da essa offerto avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un maggior punteggio rispetto a quello assegnato dalla Commissione giudicatrice che avrebbe attribuito punti 3 all’offerta del RTI Smartest e punti 2,67 a quello della Spix Italia.

Sostiene, poi, che l’aggiudicataria avrebbe dichiarato di aggiungere ulteriori apparecchiature oltre a quelle indicate nell’offerta (altri 6 PC ed altre 6 stampanti per il front office) riducendo surrettiziamente il gap rispetto all’offerta del RTI appellante.

Inoltre il RTI Spix avrebbe dichiarato di voler integrare la dotazione informatica utilizzando le apparecchiature già in possesso dell’Amministrazione, in violazione di quanto previsto al paragrafo F.2, secondo cui tutte le apparecchiature fornite avrebbero dovuto essere nuove di fabbrica.

 

  1. – La doglianza non può essere condivisa.

Innanzitutto l’attribuzione dei punteggi rientra nella discrezionalità della Commissione ed è sindacabile solo limitatamente in caso di macroscopici vizi di illogicità ed irragionevolezza che nel caso di specie non ricorrono: i 3 punti per l’elemento B.6, oggetto di contestazione, non andavano assegnati sulla base della quantità dell’hardware offerto, ma sulla base del progetto offerto e quindi sulla base del criterio “infrastruttura hardware e software: caratteristiche dei sistemi offerti”.

Il Capitolato speciale di appalto non mirava ad acquisire una grande quantità di dotazioni informatiche, ma semmai l’acquisizione di un sistema informativo ed organizzativo integrato con i servizi informatizzati delle Aziende.

Non a caso non era premiata con il maggior punteggio l’offerta più numerosa di apparecchiature informatiche, non essendo questo lo scopo perseguito nell’assegnazione del servizio.

Ne consegue che la tesi dell’appellante circa l’erroneità del punteggio in relazione al numero di dotazioni hardware offerte non può trovare accoglimento.

Peraltro, dalla disamina dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Spix Italia emerge la ragione per la quale era stata offerta una minore dotazione di apparecchiature: il progetto prevedeva (al posto del classico unico punto di contatto per richiedere la copia della cartella clinica) la possibilità di usufruire di una pluralità di punti di accesso grazie all’integrazione con tutti gli sportelli CUP delle strutture sanitarie dislocate nella Provincia di Potenza.

Tale modalità organizzativa aveva inciso sulla dotazione informatica necessaria consentendo di passare da un sistema tradizionale di acquisizione della cartella clinica, nel quale l’utente si reca presso il singolo sportello dedicato al fine di richiederne la copia, ad un sistema decentrato con una pluralità di punti di accesso, con notevole risparmio anche in termini di costo garantendo nel contempo un vantaggio per gli utenti.

Il maggior punteggio assegnato alla Spix Italia, quindi, si giustifica in relazione alle peculiari caratteristiche tecniche del servizio offerto.

Per completezza occorre poi rilevare che il possibile incremento delle dotazioni di hardware (al quale si fa cenno nel ricorso) riguardava la prima fase di attuazione del programma ed era contemplato nell’offerta iniziale: quindi non vi è stata alcuna modificazione dell’offerta a seguito di chiarimenti.

Pertanto tutti i motivi del ricorso principale di primo grado vanno respinti.

 

  1. – Il loro rigetto comporta l’inammissibilità, per carenza di interesse, del settimo, ottavo e nono motivo del ricorso incidentale essendo condizionati dall’accoglimento del ricorso principale.

 

  1. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto parzialmente e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado riproposto in appello, che però va respinto nel merito; va dichiarato in parte inammissibile ed, in parte, va respinto il ricorso incidentale di primo grado riproposto in appello, ai sensi dell’art. 101 c.p.a.

 

  1. – Tenuto conto dalla complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone:

– accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma la sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e lo respinge nel merito;

– dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso incidentale di primo grado, riproposto in appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a.;

– compensa tra le parti le spese relative al doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri,    Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini,      Consigliere

 

L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

Stefania Santoleri                Marco Lipari

 

IL SEGRETARIO

Maria Teresa Della Vittoria Scarpati