Decreto Semplificazioni, estratto: Art.17 – Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

Decreto Semplificazioni: le modifiche al codice appalti

5 Dicembre 2018
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DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

CAPO V – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

ART. 17 – (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’ avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”;

b) all’articolo 36:
1) al comma 2, lettera c), le parole: “pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 2.500.000 di euro “;
2) al comma 2, lettera d), le parole: “pari o superiore a 1.000.000 di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 2.500.000 di euro”;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell’articolo 97, comma 8, sulla base dell’esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.”;
4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente “6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all’articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di ammissione.

c) all’articolo 80:
1) al comma 1, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
2) al comma 5, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6” sono soppresse, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”
e la lettera f-bis è soppressa;
3) il comma 10 è sostituito dal seguente: ” 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.”;

d) all’articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, quando l’affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;”;

e) all’articolo 105:
1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80” e sopprimere la lettera d);
2) al comma 6, primo periodo, le parole: “È obbligatoria l’indicazione della” sono sostitute dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una”, al secondo periodo, le parole: “la tema dei subappaltatori” sono sostituite dalle seguenti: “l’eventuale tema di subappaltatori”, al terzo periodo, le parole: “Nel bando o nell’avviso di gara” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di richiesta di indicazione della tema, nel bando o nell’avviso di gara”;

f) all’articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”;

g) all’articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell’articolo 97, comma 8, sulla base dell’esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.”;

h) all’articolo 174:
1) al comma 2, terzo periodo, le parole: “In sede di offerta gli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “In sede di offerta agli operatori economici”, e la parola:
“indicano” è sostituita dalle seguenti: ” può essere chiesto di indicare”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazione comprese nel contratto. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”;

i) all’articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Vedi anche

Il testo della bozza DDL Semplificazioni