Legge di Bilancio: la “semplificazione” per i lavori non introduce nessun affidamento diretto

La nuova Legge di Bilancio n. 145/2018 (pubblicata in G.U. n. 302/2018) introduce, come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, particolari deroghe al codice degli appalti in tema – per ciò che interessa trattare – di procedimenti semplificati.

7 Gennaio 2019
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La nuova Legge di Bilancio n. 145/2018 (pubblicata in G.U. n. 302/2018) introduce, come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, particolari deroghe al codice degli appalti in tema – per ciò che interessa trattare – di procedimenti semplificati.

In particolare, risulta interessante analizzare sotto il profilo pratico la disposizione di cui al comma 912 della legge 145/2018 secondo cui “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

Norma, pertanto, che non modifica il codice dei contratti ma consente una deroga in tema di lavori alle disposizioni codicistiche, rimettendo a ben vedere la scelta se utilizzarla o meno direttamente alla stazione appaltante, e per essa al RUP.

La disposizione

Il primo aspetto, non irrilevante, che viene in rilievo è dato dall’inciso iniziale ovvero la promessa del legislatore di una “complessiva revisione del codice dei contratti pubblici”.

Viene definitivamente formalizzato l’intendimento di modificare “complessivamente” il codice ed immediatamente vengono fornite alcune soluzioni iniziali, come quella di “sbloccare” gli appalti (soprattutto) di lavori.

Forse, visto che si operava sul presupposto di semplificare alcune difficoltà (secondo il legislatore immediatamente riconducibili anche al procedimento di affidamento delle “micro” commesse, già semplificato) sarebbe stato opportuno intervenire anche sull’aspetto delle commissioni di gara visto che – salvo diverse comunicazioni – le nomine tramite sorteggio dall’Albo dovrebbero prendere avvio a far data dal 15 gennaio, con nuove problematiche (soprattutto in relazione alle modalità di comunicazione tra commissari e tra questi ed il RUP).

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Stefano Usai