Sull’obbligo della nomina della commissione esterna, è infine intervenuto il differimento – al 15 aprile 2019 – pertanto, nel frattempo, i RUP dovranno continuare ad applicare la norma transitoria contenuta nell’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti.
Comma, notissimo (pur di non sicurissima interpretazione) secondo cui – primo periodo -, prima dell’avvento Albo dei commissari “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
E’ noto che tanta giurisprudenza ritiene che, in sostanza, la norma applicabile sia quella contenuta nel’articolo 84 del codice pregresso.