Gravi illeciti professionali: commento alla sentenza TAR Lazio, n.1695/2019

Con la sentenza in rassegna il Tar Lazio ha dato dell’irrilevanza dell’arco temporale in cui i gravi illeciti professionali sono commessi gravando sempre sul ricorrente l’onere di dichiararli alla stazione appaltante

14 Febbraio 2019
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Con la sentenza in rassegna il Tar Lazio ha dato dell’irrilevanza dell’arco temporale in cui i gravi illeciti professionali sono commessi gravando sempre sul ricorrente l’onere di dichiararli alla stazione appaltante

a cura di Avv. Eleonora E.L. Bonsignori

Nel giudizio oggetto di scrutinio, il ricorrente si doleva del fatto che la stazione appaltante aveva disposto la sua esclusione alla gara per non aver dichiarato nel DGUE l’esistenza di una annotazione nel casellario informatico avente ad oggetto la mancata stipula di un precedente contratto di appalto.

L’annotazione risaliva al 29 novembre 2014 a fronte di una gara indetta con bando in GURI in data 7 settembre 2018. Il ricorrente precisamente lamentava l’inesistenza di un grave illecito professionale tale da giustificare l’esclusione dalla gara e, d’altro lato, osservava come fosse ormai trascorso un lasso di tempo di oltre tre an-ni dall’accertamento definitivo del fatto tale per cui doveva ritenersi precluso ogni onere di dichiarazione.

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Documenti collegati

TAR Lazio Roma sez. I 8/2/2019
1. Contratti pubblici- Requisiti di partecipazione- Gravi illeciti professionali- Sanzione espulsiva- Si riconnette non già all’illecito professionale in quanto tale, ma all’avere l’operatore taciuto una circostanza astrattamente idonea ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016- Valutazione – Rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
2. Contratti pubblici- Requisiti di partecipazione- Gravi illeciti professionali- Art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016- Non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali- Coerenza con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante