I difficili confini tra frazionamento “artificioso” e “non artificioso” dell’appalto di fornitura

Commento alla sentenza del TRGA di Trento del 22 gennaio 2019, n. 36

28 Febbraio 2019
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Commento alla sentenza del TRGA di Trento del 22 gennaio 2019, n. 36

Il tema della “suddivisione artificiosa” degli appalti appare tra quelli di più difficile interpretazione e applicazione.

Non si tratta, tanto, di una difficoltà “concettuale” in quanto la norma che contempla la regola è – tutto sommato – semplice, comprensibile e chiara e si potrebbe, anche, affermare che non dovrebbero esserci particolari problemi applicativi (“in claris non fit interpretatio”).

La norma di riferimento attuale, nell’ordinamento nazionale, è  l’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, “La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Anche nelle Linee Guida n. 4 ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018), recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” troviamo quanto segue al punto 2.1: “Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo”.

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Daniele Passigli