Focus sul decreto sblocca cantieri: anticipo del 20% del prezzo esteso anche agli appalti di servizi e forniture

Nascosta tra le pieghe del decreto legge vi è una modifica che si preannuncia molto rilevante per gli operatori economici nei settori dei servizi e delle forniture

20 Aprile 2019
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Nascosta tra le pieghe del decreto legge vi è una modifica che si preannuncia molto rilevante per gli operatori economici nei settori dei servizi e delle forniture

Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. “Decreto sblocca cantieri”), in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto, come è noto, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici.

Il decreto legge, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nascosta tra le pieghe del decreto legge vi è una modifica che si preannuncia molto rilevante per gli operatori economici nei settori dei servizi e delle forniture.

L’art. 1, comma 1, lett. e), del decreto, intervenendo sull’art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, riguardante l’anticipazione del prezzo dell’appalto, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con la locuzione “della prestazione”, realizzando così l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione.

In questo modo, dunque, il decreto ha esteso la previsione relativa all’anticipazione del prezzo, contenuta al citato comma 18, e finora riferita ai soli lavori, anche ai servizi e alle forniture.

Ciò vuol dire che anche agli appaltatori di servizi e forniture dovrà essere corrisposta un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, così come avveniva già per gli appaltatori di lavori pubblici.

La previsione appare particolarmente significativa soprattutto per quei servizi pluriennali per la cui esecuzione sia richiesto un ingente investimento iniziale, destinato ad essere ripagato soltanto in fase di esecuzione già avanzata.

L’anticipo del prezzo nella misura del 20% fornisce, quindi, un rilevante impulso all’iniziativa imprenditoriale, mirando ad evitare che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici anche nel campo dei servizi e delle forniture possano ritrovarsi in condizioni di sofferenza economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.

In questo senso, come chiarito anche dall’ANAC (delibera n. 1050/2018), lo strumento si caratterizza soprattutto per la sua funzione di tutela delle piccole e medie imprese.

Con l’intervento del cd. decreto “sblocca cantieri”, dunque, si pone rimedio ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese nel settore dei lavori pubblici e quelle nei settori dei servizi e delle forniture, restando la ratio dell’istituto dell’anticipazione del prezzo sostanzialmente valida per ogni tipo di appalto.

Aldo Iannotti della Valle