L’accordo quadro per appalti di servizi e forniture dopo il decreto “sblocca cantieri”

La disciplina dell’accordo quadro

27 Maggio 2019
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La disciplina dell’accordo quadro

Articolo estratto dall’ebook a cura di Salvio Biancardi – “L’accordo quadro per appalti di servizi e forniture dopo il decreto “sblocca-cantieri” – Pacchetto di modulistica pronta all’uso” – Maggioli Editore

Gli accordi quadro hanno ricevuto nuovo impulso in tempi recenti, a seguito della riforma del Codice dei contratti pubblici, il quale ne ha rilanciato l’utilizzo eliminando alcuni vincoli previsti dal Codice previgente.

Nel settore degli appalti pubblici, per “accordo quadro” si intende un accordo tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici – individuati con procedura di gara – in cui si definiscono le condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successivi “appalti specifici” l’approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni.

La conclusione di un accordo quadro offre l’indubbio vantaggio per le amministrazioni di semplificare l’iter di affidamento del singolo appalto.

L’art. 3 del d.lgs. 50/2016 definisce al primo comma, lett. iii) l’accordo quadro come l’accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità.

L’art. 54 del d.lgs. 50/2016 reca, invece, la specifica disciplina da rispettare per concludere un accordo quadro e stabilisce che detto accordo deve essere concluso nel rispetto delle procedure previste dallo stesso Codice.

Altra regola molto importante è che l’accordo quadro deve avere una durata predeterminata: non può superare i 4 anni per gli appalti nei settori ordinari (art. 54, c. 1, secondo capoverso), fatti salvi casi eccezionali, debitamente motivati in relazione all’oggetto dell’accordo quadro medesimo.

Gli appalti derivanti da un accordo quadro devono essere aggiudicati secondo le procedure previste dalla stessa norma (art. 54).

Dette procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indi-zione di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso.
Gli appalti basati su un accordo quadro non devono comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

Si devono distinguere due tipologie di accordi quadro: quelli stipulati con un unico operatore economico e quelli conclusi con più operatori.

Nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati en-tro i limiti delle condizioni ἀssate nell’accordo quadro medesimo. L’amministrazione aggiudicatrice può con-sultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se neces-sario, la sua offerta.

Come stabilito dal comma 4 dell’art. 54, l’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;

b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara devono precisare anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera b), primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione aggiudicatrice deve consultare per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
b) l’amministrazione aggiudicatrice deve fissare un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte devono essere presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Nell’e-book Gli accordi quadro per appalti di servizi e forniture dopo il decreto “sblocca-cantieri”,  si offre la modulistica riguardante la stipulazione di un accordo quadro con un unico operatore economico, previa attivazione di una procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, sotto soglia.
Con gli opportuni adattamenti della modulistica è possibile sviluppare ulteriori procedure di appalto/accordi quadro.