Accesso civico e accesso documentale in materia di appalti

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3780, del 5 giugno 2019

7 Ottobre 2019
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Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3780, del 5 giugno 2019

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Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza con cui il Tar Emilia Romagna, Sezione di Parma, aveva respinto il ricorso proposto da un consorzio per l’annullamento della nota con cui l’Ausl di Parma aveva negato l’accesso civico generalizzato ai documenti di gara per “l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione dell’Azienda U.S.L.

Il diritto di accesso agli atti può essere suddiviso in due distinte tipologie: accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e accesso civico, disciplinato dal d.lgs n. 33/2013. La prima tipologia di accesso è, a sua volta, suddivisibile in due tipologie: accesso documentale procedimentale e accesso documentale non procedimentale, a seconda che la necessità di accesso agli atti intervenga nel corso e in relazione ad un procedimento amministrativo oppure in circostanze diverse. Per entrambe le tipologie il richiedente deve dimostrare un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto ed attuale. L’accesso civico, invece, ispirato al freedom of information act americano, può essere utilmente esercitato da un soggetto non titolare di un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto ed attuale anche nei confronti di atti per i quali la pubblicazione non è obbligata, in virtù della sentita esigenza di rafforzare l’applicazione del principio di trasparenza.

Il Tar aveva rigettato il ricorso avverso il diniego di accesso civico in quanto, in presenza di giurisprudenza contrastante sul punto, aveva deciso di sposare la tesi in forza della quale si ritiene applicabile in materia di appalti pubblici soltanto la disciplina dell’accesso documentale e non quella dell’accesso civico.

Il Consiglio di Stato ha, sposando altra giurisprudenza e richiamando i principi contenuti nel parere n. 515 che una commissione speciale dello stesso Consiglio aveva reso in data 24 febbraio 2016, riformato la sentenza di primo grado sancendo il principio in base al quale in materia di appalti si applicano sia le disposizioni in materia di accesso documentale sia quelle in materia di accesso civico.

Roberto Bonatti