I requisiti nelle procedure per l’affidamento di appalti di servizi

Articolo estratto dal volume “Contratti di lavoro flessibile e appalti di servizio – Guida pratica al corretto utilizzo”

13 Novembre 2019
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Articolo estratto dal volume “Contratti di lavoro flessibile e appalti di servizio – Guida pratica al corretto utilizzo

A cura di Francesco Verbaro e Massimiliano Brugnoletti – Maggioli Editore

I requisiti di accesso alle procedure per l’affidamento di appalti di servizi sono cristallizzati nell’art. 83 del codice (1); ciascun operatore economico che partecipa ad una gara (regola questa che vale anche per ciascun operatore economico che partecipa in raggruppamento di imprese) deve avere i requisiti di idoneità professionale descritti dall’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, e cioè deve essere iscritto alla Camera di commercio o presso i competenti ordini professionali. Negli appalti di servizi, così come in quelli di somministrazione di lavoro, la stazione appaltante può chiedere di prova­re il possesso di particolari autorizzazioni che devono essere possedute dai concorrenti (es.: l’iscrizione ad un apposito Albo, come quello delle agenzie del lavoro che si vedrà in seguito).

Per la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, le stazioni appaltanti possono richie­dere ai concorrenti di dimostrare il possesso di un fatturato annuo minimo nel settore oggetto dell’appalto e di fornire informazioni circa i propri conti annuali, evidenziando i rapporti tra passività ed attività; infine può essere richiesta ade­guata copertura assicurativa. Il fatturato minimo annuo richiesto dalla stazione appaltante non può mai superare il doppio del valore stimato per l’appalto.

Per i requisiti di capacità tecniche e professionali, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, le stazioni appaltanti possono richiedere re­quisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adegua­to standard di qualità; la stazione appaltante può, per esempio, richiede­re come requisito dell’operatore economico l’aver effettuato servizi simili a quello dell’appalto negli ultimi anni ed aver maturato un fatturato adeguato in quel settore.

L’art. 80 del codice, invece, definisce le cause di esclusione per “gravi illeciti professionali” del concorrente (2); si tratta dunque di una normativa che non disciplina i requisiti attivi del concorrente, ma quelli passivi.

Nella vecchia formulazione, l’art. 80 si componeva di una serie di fatti­specie che avevano il compito di esemplificare cosa si intendesse per “grave illecito professionale”. Oggi, a seguito della riforma, con d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018 (“decreto semplificazioni”), l’impianto delle ipotesi di esclu­sione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), ha subito una totale riconfigu­razione. Le medesime figure esemplificative sono state ora elencate nelle successive lettere c-bis) (3) e cter) (4); queste assumono il ruolo di autonome fattispecie, onde il concorrente potrà essere escluso dalla gara, oltre che per gravi illeciti professionali, anche se abbia tentato di influenzare indebita­mente il processo decisionale della stazione appaltante, ottenere informa­zioni riservate a fini di proprio vantaggio, abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ed infine abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto causa di risoluzione, condanna al risarcimento o altre sanzioni comparabili.

Ulteriori modifiche al testo dell’art. 80 sono state apportate con l’intro­duzione del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (“decreto sblocca cantieri”), mediante il quale per effetto dell’eliminazione della terna di subappaltatori sono state abrogate le norme che prevedevano l’obbligo di dimostrare in gara il posses­so dei requisiti dei subappaltatori (comma 1).

Inoltre non può più essere disposta l’esclusione se la condanna ad una pena accessoria perpetua sia stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7, del codice penale (comma 3).

Un operatore economico può essere altresì escluso se la stazione appal­tante è a conoscenza e può dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Restano esclusi i casi in cui un operatore ha ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte ed i contributi o quando il debito è estinto. Tuttavia il pa­gamento o l’estinzione devono essere intervenuti prima della scadenza del termine per presentare offerta (comma 4):

– modifica del comma 10, a mente del quale, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria di contrattare con la p.a., essa si intende i) perpetua nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria (salvo essa sia dichiarata estinta), ii) pari a sette anni nei casi previsti dall’art. 317-bis, comma 1, secondo periodo del codice penale (reclusione inferiore a tre anni) e iii) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli precedenti, salvo che sia intervenuta l’abilitazione (comma 10);

– introduzione del comma 10-bis, secondo cui, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale;

– nei casi di gravi illeciti professionali la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione, ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. In caso di contestazione in giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale circostanza ai fini della propria valutazione sull’affidabilità del concorrente (comma 10-bis).

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(1) “1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appal­to, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali parteci­panti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del Mini­stro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’Anac entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissio­ni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il si­stema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devo­no essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14. 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, se­condo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o com­merciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la pro­pria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professio­nali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiede­re loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione. 4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fattu­rato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto; b) che gli operatori economici forni­scano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi profes­sionali. 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tutta­via, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fattu­rato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema. 6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di la­vori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli opera­tori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con rife­rimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documenta­le preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5. 8. Le stazioni come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La man­dataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggiori­taria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigen­ti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregola­rità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appal­tante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, in­tegrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della docu­mentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 10. È istituito presso l’Anac, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità. L’Anac definisce i requisiti repu­tazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’Anac, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferi­mento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’Anac attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entra­ta in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa” (art. 83 d.lgs. 50/2016).

(2) Art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

(3) “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un ope­ratore economico in una delle seguenti situazioni qualora: c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere in­formazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, in­formazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” (art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016).

(4) “L’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre san­zioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa” (art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016).

Redazione