Il procedimento semplificato previsto dallo schema di regolamento attuativo e la responsabilità del RUP

È noto che ai sensi dell’articolo 36, comma 7 del codice – che delinea il contenuto del predisponendo regolamento attuativo in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario – stabilisce che con il regolamento attuativo (tra le altre) verranno “stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo”.

22 Gennaio 2020
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È noto che ai sensi dellarticolo 36, comma 7 del codice – che delinea il contenuto del predisponendo regolamento attuativo in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario – stabilisce che con il regolamento attuativo (tra le altre) verranno “stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo”.

L’attuale schema di regolamento, effettivamente, si pone il problema dell’applicazione pratica, ad opera del RUP, delle nuove disposizioni introdotte con la legge 55/2019. Sia della questione posta dal c.d. affidamento diretto “mediato” dal confronto tra preventivi/operatori – e quindi in relazione alle ipotesi di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 36 -, sia delle ipotesi di “procedura negoziata” declinate nelle lettere successive c) e c-bis) della medesima disposizione.

In questo primo contributo, è interessante soffermarsi sulla disciplina dell’affidamento diretto “mediato” premettendo che, pur trattadosi ovviamente di norme non ancora in vigore le stesse appaiono utili per i (pur parziali) suggerimenti istruttori al RUP.

Considerando, inoltre, che lo stesso MIT (parere 524/2019)   ha riconosciuto che l’affidamento diretto “mediato” costituisce oggettivamente una nuova fattispecie di acquisizione che sostanzia una delicatissima “delega in bianco” al responsabile unico del procedimento su come atteggiare concretamente la procedura che porta – la prima fase – alla individuazione degli operatori da far competere.

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Stefano Usai

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