Emergenza coronavirus: sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni

Comunicazione AGCM sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni

2 Aprile 2020
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Comunicazione AGCM sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni

L’Autorità, in considerazione del particolare momento, nell’adunanza di mercoledì 1° aprile 2020, ha approvato una comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni.

In particolare, si evidenzia che, in materia di concorrenza, i termini per il pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono prorogati al 1° ottobre 2020.

Per le sanzioni in materia di tutela del consumatore, il cui pagamento, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione.

Per le sanzioni, tanto di concorrenza quanto di tutela del consumatore, in relazione alle quali è stata concessa la rateazione del pagamento, i termini delle relative rate che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono sospesi.

Documenti collegati

Comunicazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 1/4/2020
Comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, approvata dal Collegio dell’Autorità nella seduta del 1° aprile 2020

Redazione