Il RUP, il sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia e la nomina di responsabili di fase/procedimento (ex legge 241/90)

a cura di Stefano Usai

30 Marzo 2021
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In tempi recentissimi viene riportata all’attenzione dei giudici la questione dei rapporti tra il RUP ed il sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia dell’offerta. E, più in generale, la questione dei compiti/responsabilità del responsabile unico del procedimento.

Le sentenze

I riferimenti giurisprudenziali sono quelli del TAR Campania, Sez. I, sentenza n. 697/2021, la sentenza n. 2315/2021, della Sez. III del Consiglio di Stato e, in margine ad altra questione, ad esempio anche la sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza n. 311/2021.

Dalle prime citate emerge chiaramente, come anche già si è evidenziato in passato, che il RUP – centro e motore del procedimento amministrativo contrattuale e guida della procedura di aggiudicazione – può disporre sulla conduzione/struttura dei vari sub-procedimenti che interessano la fase pubblicistisca ma non può sottrarsi dagli obblighi di far propria (o non far propria, foss’anche mediante una proposta da presentare al proprio dirigente/responsabile del servizio) la decisione finale.

Questo, appunto, come emerge dalle prime due sentenze citate, è il ragionamento che occorre esprimere rispetto al sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia ai sensi dell’articolo 97 del Codice (anche nel caso in cui si trattasse di verifica solo facoltativa in cui la discrezionalità del RUP è ancora maggiore, in questo senso il giudice di Palazzo Spada con la sentenza n. 2315/2021).

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