Decreto semplificazioni-bis, art. 48: semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

6 Agosto 2021
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Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, viene prevista anzitutto l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo dedicato ai lavori pubblici (articoli 47 – 56).

Tra queste, ad esempio, le norme del decreto c.d. “Semplificazione” (n. 76/2020), del decreto “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), come modificate dal decreto in commento, nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all’articolo 49, di cui si dirà in seguito.

In aggiunta, sempre ai fini dell’affidamento, viene disposta l’applicazione delle seguenti previsioni:

a) possibilità di innalzare l’importo dell’anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (decreto c.d. “Rilancio”, n. 34/2020);

b) nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l’attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all’articolo 26, comma 6, del Codice;

c) possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con invito a 5 operatori quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea;

d) in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (su cui vedi dopo, sub punto g), applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l’accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;

e) possibilità di ricorso all’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso). In tale caso:

  • sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
  • l’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;
  • in entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori;
  • in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del “definitivo” partecipa anche l’affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
  • entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

f) le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);

g) il parere del CSLLPP, in deroga a quanto previsto dall’art. 215 del Codice, viene reso solo su sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, le disposizioni “speciali” per gli interventi de quibus (descritte nell’elenco di cui in precedenza) dovrebbero, quindi, operare in combinato disposto con le norme del DL “Semplificazione” (n. 76/2020) e del Dl “Sblocca-cantieri” (32/2019).

Al riguardo, però, si segnalano alcune sovrapposizioni tra le diverse normative richiamate, laddove si tratti di un intervento finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Ciò accade, ad esempio, in tema di:

  1. utilizzo della procedura negoziata sia sopra che sotto la soglia comunitaria; per le opere di cui all’articolo 48, in commento, infatti, è prevista una nuova ipotesi di procedura negoziata con invito a 5 operatori (vedi infra), diversa dalla disciplina dal DL “Semplificazione” (n. 76/2020);
  2. persistenza o meno dei poteri derogatori di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto 76/2020, in capo alle stazioni appaltanti anche per le opere di cui all’articolo 48, almeno per le gare la cui determina a contrarre venga adottata entro il 31 dicembre prossimo.