Decreto semplificazioni-bis, art. 51: Modifiche al DL “Semplificazione” – n. 76/2020

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

6 Agosto 2021
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Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Al decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, vengono apportate le modifiche di seguito descritte.

In particolare, vengono anzitutto prorogate fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

1) le procedure derogatorie per gli affidamenti “sotto soglia” (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:

a) affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici; in fase di conversione del decreto, è stato previsto che, in tale caso, fermi i principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti – tra cui quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità – la stazione appaltante tenga conto, tra le altre cose, dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultino iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto della rotazione;

b) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;

c) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).

2) le procedure derogatorie per gli affidamenti “sopra soglia” (art. 2), fatto salvo le previsioni di cui al comma 4, che quindi rimarranno in vigore fino al 31 dicembre prossimo (termine entro cui deve essere adottata la determina a contrarre). Al riguardo, si ricorda che detto comma consente alle stazioni appalti, in alcuni settori, tra cui quelli dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, trasporti e infrastrutture, di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, tra le altre cose, il rispetto del codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (d.lgs. 159/11), dei vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/U e dei  principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice. Tale possibilità di andare in deroga viene altresì prevista nei casi in cui vi siano le condizioni per utilizzare la procedura negoziata con invito a 5, descritte al comma 3 del medesimo articolo, ossia laddove, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possano essere rispettati;

3) le disposizioni in tema di verifiche antimafia – cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);

4) la disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori (art. 5);

5) l’operatività del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:

a) la possibilità per la PA e l’operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;

b) la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

c) l’approvazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire:

– i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;

– i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;

– le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Con il medesimo decreto, è istituito presso il CSLLPP un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

6) gli snellimenti procedurali di cui all’articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:

a) è sempre autorizzata consegna in via d’urgenza;

b) l’obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

7) la norma in materia di responsabilità erariale, di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.