Conversione decreto Sostegni-ter: confermate le previsioni in materia di revisione prezzi, ma non accolte le sollecitazioni dell’ANAC per servizi e forniture

A cura di Alessandro Massari

29 Marzo 2022
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E’ stato pubblicato nella GU di ieri il testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.»

In sede di conversione non sono state accolte le sollecitazioni dell’ANAC e delle associazioni di categoria degli operatori economici, tese ad estendere anche ai settori di servizi e forniture, la disciplina sulle compensazioni per il caro-materiali previste per i lavori.

In particolare l’ANAC, nel Comunicato del Presidente del 25 febbraio 2022, aveva chiesto “… che la compensazione dei prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma anche per servizi e forniture. L’obiettivo dell’Autorità è quello di stabilire meccanismi che consentano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, adeguando un aumento dei valori negli appalti per tenere conto dei costi reali. Se non lo si fa: o le gare vanno deserte, o partecipa solo chi poi chiederà varianti con aumento dei prezzi, oppure la prestazione non viene adempiuta… In questo momento non dobbiamo guardare al risparmio immediato, ma riconoscere che bisogna avere clausole di adeguamento dei prezzi che tengano conto dei costi reali, indicizzando i valori inseriti nel bando di gara. Altrimenti rischiamo di vanificare lo sforzo del PNRR, perché le gare di appalto andranno deserte, o favoriranno i “furbetti” che punteranno subito dopo l’aggiudicazione a varianti per l’aumento dei prezzi. Molto meglio stabilire dei meccanismi trasparenti e sicuri di indicizzazione, così da favorire un’autentica libera concorrenza e apertura al mercato plurale, e serietà in chi si aggiudica l’appalto…. Risulta quindi imprescindibile l’individuazione normativa della percentuale di scostamento, oltre che delle modalità operative e dei limiti della compensazione”.

L’art. 29 del decreto convertito prevede infatti un regime transitorio fino al 31.12.2023, nel quale:

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Alessandro Massari