Le modifiche del contratto nel nuovo codice appalti

A cura di Stefano Usai

28 Marzo 2023
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L’art. 120, del nuovo codice appalti, riscrive la disciplina relativa alla modifica del contratto oggi prevista nell’art. 106 dell’attuale codice.

Nella relazione tecnica, a tal riguardo, si legge che la “disposizione riproduce, con modifiche, l’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, la cui rubrica è stata modificata (da “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” a “modifica dei contratti in corso di esecuzione”) per renderla più coerente con le fasi dell’appalto”.

Questo perché il riferimento al periodo di efficacia appare eccessivo visto che “lo ius variandi del committente presuppone che gli effetti del contratto non siano cessati”. In generale, le principali questioni affrontate dalla disposizione proposta attengono:

– per un verso, alla definizione di varianti “sostanziali”, come tali vietate dalle direttive;

– per altro verso, alla necessità di dare attuazione al criterio di cui alla lett. u), dell’art. 1, comma 1, della legge delega (“ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione”).

Quanto al primo profilo, va sottolineato che, in riferimento alla questione delle modifiche o varianti “sostanziali”, la direttiva 2014/24/UE utilizza una terminologia piuttosto generica consentendo le modifiche che non alterano “la natura generale del contratto”. L’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 parla di “modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro” (comma 1, lett. a)) oppure di modifica che “non altera la natura generale del contratto” (comma 1, lett. c)).

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