Affidamento diretto e limiti del sindacato giurisdizionale nella valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione

La sentenza affronta, con taglio sistematico, alcuni punti cruciali dell’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) per ciò che attiene gli affidamenti diretti, le procedure sottosoglia e, in particolare, alla gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quindi non contendibili sul mercato, e privi di interesse transfrontaliero.

Arianna Savio 27 Ottobre 2025
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T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, sent. 20 ottobre 2025, n. 18004.

 Affidamento diretto – Impianti sportivi – Art. 50 d.lgs. 36/2023 – Principio di rotazione – Motivazione – Discrezionalità tecnica – Soccorso istruttorio.

Il nuovo Codice introduce per la prima volta la definizione di affidamento diretto inserendola all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1, a mente del quale è “affidamento diretto, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”.
Detta norma riceve poi un’ulteriore specificazione nell’art. 17, comma 2, del Codice che, regolamentando le fasi delle procedure di affidamento, conferma solo per gli affidamenti diretti, la possibilità di adottare una decisione di contrarre semplificata, stabilendo che “1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
Il T.a.r. Lazio, in linea con la più recente giurisprudenza, conferma che l’affidamento diretto rappresenta una modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non assimilabile alla gara o alla procedura negoziata. Tale istituto è fondato su un equilibrio fra semplificazione amministrativa e motivazione adeguata, che deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa senza snaturarne la flessibilità e la discrezionalità”.

Indice

Il caso di specie

La controversia trae origine da una manifestazione di interesse indetta dal Comune di Viterbo per l’affidamento quinquennale della gestione della palestra comunale, qualificata come impianto sportivo privo di rilevanza economica e di interesse transfrontaliero, da aggiudicare mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 181 e 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.

Alla selezione hanno partecipato, tra gli altri, il Consorzio OMISSIS, poi ricorrente, e il Comitato OMISSIS, cui l’Amministrazione ha, infine, affidato la gestione dell’impianto con determinazione dirigenziale, motivando la scelta con il giudizio di “maggior rispondenza” del progetto presentato dal Comitato OMISSIS ai criteri dell’avviso pubblico.
Il Consorzio escluso ha impugnato tale determinazione denunciando, in particolare:

– la violazione degli artt. 1-12, 50, 52, 94-100 e 181 del D.lgs. 36/2023;
– il difetto di motivazione e di istruttoria;
-la violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione (art. 49 del Codice);
– la mancata verifica dei requisiti dell’affidatario (art. 52);
– l’omessa pubblicazione dei verbali e degli atti di valutazione;
– nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’erronea preferenza accordata alla controinteressata.

In particolare, il Consorzio sosteneva che l’Amministrazione avesse operato un affidamento privo di parametri oggettivi di valutazione e senza dare conto delle ragioni della scelta.

La decisione del TAR

Il T.a.r. Lazio ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure sollevate.

Il Collegio ha innanzitutto ribadito che, nel caso di affidamento diretto, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta del contraente, non essendo tenuta a predisporre punteggi, griglie o pesature proprie delle procedure comparative o negoziate.
L’unico obbligo, specifica il Giudice di primo grado, è quello di motivare in modo sufficiente le ragioni della scelta, indicando l’oggetto, l’importo e il contraente, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Secondo il Tribunale, la motivazione dell’Amministrazione — integrata dal verbale contenente una tabella di giudizi sintetici (da “ottimo” a “inadeguato”) riferiti agli undici criteri dell’avviso — era idonea a rendere esplicite le ragioni della preferenza per l’offerta del Comitato resistente, che aveva conseguito valutazioni più elevate in termini di esperienza gestionale, progetti per i minori e numero di tesserati.

Il Giudice ha escluso altresì:

la violazione dell’art. 50 d.lgs. 36/2023, evidenziando che la procedura era correttamente qualificata come affidamento diretto sottosoglia, data la natura non economica e locale dell’impianto;
la violazione dell’art. 52 del succitato decreto, in quanto la verifica dei requisiti dell’affidatario può avvenire anche successivamente all’affidamento e prima della stipula della convenzione, essendo sufficiente l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000;
la violazione del principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023), mancando la prova che il Comitato OMISSIS fosse “gestore uscente” di impianti analoghi del medesimo Comune;
la violazione degli obblighi di pubblicità, poiché l’art. 50, comma 9, impone la pubblicazione dell’avviso sui risultati, non dei verbali interni.

Il T.A.R. ha, inoltre, precisato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rinnovare l’intera istruttoria o riesaminare le offerte, ma serve solo a sanare carenze formali o documentali della domanda: la richiesta del Consorzio mirava, invece, a riaprire la valutazione comparativa, inammissibile per non alterare la par condicio.

In sintesi, la decisione ribadisce che il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione deve limitarsi a verificare l’assenza di errori manifesti, illogicità o travisamenti, senza sostituirsi alla P.A. nella valutazione di merito.

Considerazioni conclusive

La sentenza affronta, con taglio sistematico, alcuni punti cruciali dell’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) per ciò che attiene gli affidamenti diretti, le procedure sottosoglia e, in particolare, alla gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quindi non contendibili sul mercato, e privi di interesse transfrontaliero.

Il nuovo Codice introduce per la prima volta la definizione espressa di affidamento diretto (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1) inteso come“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”.

Tale disposizione riceve poi un’ulteriore specificazione nell’art. 17, comma 2, del Codice che, regolamentando le fasi delle procedure di affidamento, conferma la possibilità, solo per gli affidamenti diretti, di adottare una decisione di contrarre semplificata, stabilendo che “1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.
Il T.a.r. Lazio, in linea con la più recente giurisprudenza, conferma che l’affidamento diretto rappresenta una modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non assimilabile alla gara o alla procedura negoziata. Tale istituto è fondato su un equilibrio fra semplificazione amministrativa e motivazione adeguata, che deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa senza snaturarne la flessibilità e la discrezionalità.

Significativa, inoltre, è la riaffermazione dei limiti del principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023), che non si applica automaticamente, ma solo nel caso di due affidamenti consecutivi allo stesso operatore che abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi, a tutela della concorrenza effettiva e non in via astratta.

Come sottolineato dal Collegio, “il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative, che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori”.

La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo del soccorso istruttorio, di cui viene ribadita la natura eccezionale e non estensiva.  Esso, invero, non può essere strumentalizzato per consentire un riesame integrale dell’istruttoria sottesa all’affidamento, come accaduto nel caso di specie.

In definitiva, il T.a.r. adito individua un punto di equilibrio fra esigenze di snellimento procedurale e garanzie di legalità e motivazione, delineando una lettura coerente con i principi generali del nuovo Codice dei contratti — in particolare quelli di auto-organizzazione amministrativa, di risultato e di trasparenza — e con la consolidata giurisprudenza che limita il controllo del giudice ai soli casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

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