Mancata aggiudicazione della gara – Domanda risarcitoria – Ordinaria diligenza del danneggiato – Esperimento delle azioni impugnatorie
TAR Sicilia-Catania, sez. I, 12 ottobre 2023, n. 3007

In tema di contenzioso sui contratti pubblici, non può essere accolto il giudizio proposto dall’impresa ricorrente per ottenere la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno per mancato affidamento del servizio, qualora la stessa, pur conoscendo l’effettiva portata lesiva e gli eventuali profili di illegittimità, non abbia tempestivamente impugnato l’aggiudicazione del servizio, rimedio che avrebbe sicuramente impedito e totalmente eliminato il danno lamentato dalla parte ricorrente. Infatti, affinché il pregiudizio economico del privato possa qualificarsi come danno risarcibile, occorre verificare che il danneggiato abbia attivato tutto il complesso di poteri e facoltà procedimentali e di reazione processuale concessi dall’ordinamento, secondo un criterio di ordinaria diligenza codificato all’art. 1227, comma 2, c.c. che, nell’analitica della responsabilità della P.A., si declina (diversamente che per i rapporti privati [cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 gennaio 2014, n. 470]), ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultima parte, c.p.a., anche con l’esperimento delle azioni impugnatorie e di condanna previste dal c.p.a. (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 14 maggio 2018, n. 437 e Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2023, n. 7576 che ne evidenzia la valenza di principio generale già immanente nell’ordinamento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., e, pertanto applicabile anche ante codice del processo amministrativo).
Pubblicato il 12/10/2023
03007/2023 REG.PROV.COLL.
02114/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2016, proposto da OMISSIS Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Panatteri, con domicilio eletto presso il suo studio in Scicli, via De Amicis;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Elena Argento, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Segreto in Catania, via Filocomo 14;
nei confronti
dell’Associazione Primavera Onlus, non costituita in giudizio;
per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno per mancato affidamento del servizio di gestione della RSA di Pietraperzia (EN) previo accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione disposto in favore dell’Associazione Primavera Onlus
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 settembre 2023 il dott. Calogero Commandatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha esposto:
– di avere essersi collocata al secondo posto nella procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di gestione della RSA di Pietraperzia indetta dall’amministrazione intimata nell’anno 2015;
– di avere richiesto – con nota del 30 maggio 2016 – all’amministrazione resistente l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria (odierna contro-interessata) poiché carente dei requisiti soggettivi di partecipazione, stante l’inidoneità della documentazione prodotta e del mancato versamento della sanzione per avere beneficiato del soccorso istruttorio;
– che tale richiesta è stata esitata dall’amministrazione resistente con nota interlocutoria del 20 giugno 2016 cui non è stato dato seguito confermando così, di fatto, l’aggiudicazione già disposta;
– di avere richiesto – senza esito – l’accesso agli atti in ordine alle successive determinazioni della P.A. con riferimento al sollecito all’esercizio dell’autotutela portato dalla nota del 30 maggio 2016.
Tanto premesso, la ricorrente ha proposto il presente giudizio stante la mancata aggiudicazione della gara, illegittimamente attribuita alla controinteressata, formulato così domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito in giudizio per la controinteressata.
All’udienza pubblica del 13 settembre 2023, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, pur conoscendo l’effettiva portata lesiva e gli eventuali profili di illegittimità, parte ricorrente non ha tempestivamente impugnato l’aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata, rimedio che avrebbe sicuramente impedito e totalmente eliminato il danno lamentato dalla parte ricorrente.
Affinché il pregiudizio economico del privato possa qualificarsi come danno risarcibile, occorre verificare che il danneggiato abbia attivato tutto il complesso di poteri e facoltà procedimentali e di reazione processuale concessi dall’ordinamento, secondo un criterio di ordinaria diligenza codificato all’art. 1227, comma 2, c.c. che, nell’analitica della responsabilità della P.A., si declina (diversamente che per i rapporti privati [cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 gennaio 2014, n. 470]), ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultima parte, c.p.a., anche con l’esperimento delle azioni impugnatorie e di condanna previste dal c.p.a. (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 14 maggio 2018, n. 437 e Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2023, n. 7576 che ne evidenzia la valenza di principio generale già immanente nell’ordinamento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., e, pertanto applicabile anche ante codice del processo amministrativo).
Alla luce delle superiori coordinate, il ricorso deve essere rigettato.
Stante il complessivo contegno delle parti, anche nella fase precedente all’istaurazione del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e all’amministrazione resistente, nulla dovendosi disporre nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente; nulla si dispone sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
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