TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2023, n. 3606

Emissione del CEL – Obbligo della stazione appaltante di provvedere entro 30 giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice – Inerzia della stazione appaltante – Azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento – Artt. 31 e 117 c.p.a.

Emissione del CEL – Obbligo della stazione appaltante di provvedere entro 30 giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice – Inerzia della stazione appaltante – Azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento – Artt. 31 e 117 c.p.a.

In caso mancata conclusione da parte della stazione appaltante del procedimento innescato dall’istanza dell’impresa appaltatrice di rilascio del certificato di esecuzione lavori, può essere proposta azione avverso il silenzio-inadempimento. Infatti, l’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che “l’emissione [del certificato in parola] deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica” e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga “entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC”. Come evidenziato dalla giurisprudenza “la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).

Pubblicato il 13/06/2023
N. 03606/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02009/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2023, proposto da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di OMISSIS in ordine all’istanza di cui alla diffida del 25.01.2023, avente ad oggetto il rilascio del C.E.L. (certificato di esecuzione dei lavori), ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del DPR 207/2010;
nonché, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di OMISSIS di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo la propria competenza;
e per la condanna del Comune di OMISSIS a provvedere al rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premette la ricorrente di aver eseguito, in forza del contratto di appalto concluso con il Comune di OMISSIS, dei lavori di ampliamento dell’edificio scolastico per realizzare un asilo nido e che:
– detti lavori venivano ultimati in data 11 maggio 2021;
– l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori (come da certificato in atti) legittima l’appaltatore al rilascio del certificato esecuzione lavori (d’ora in avanti CEL) ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. 207/2010;
– detto certificato è necessario per qualificare l’impresa e per dimostrare il possesso del requisito di idoneità tecnica – organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria ai fini della acquisizione della attestazione da parte della SOA;
– ciò, nondimeno, nonostante le istanze formulate, sia dalla ricorrente sia dall’organismo di certificazione, pur essendo decorsi oramai oltre 20 mesi dall’avvenuta certificazione di regolare ultimazione dei lavori, il Comune non provvedeva né al rilascio del CEL né a rappresentare eventuali ragioni impeditive alla sua emissione;
– con comunicazione PEC del 9 settembre 2022, il R.U.P. del Comune di OMISSIS comunicava in merito alla richiesta emissione del C.E.L. che <<essendo il CIG di gara associato al precedente Responsabile dell’Area Tecnica attualmente in pensione, la piattaforma dell’AVCP non consente allo scrivente di operare sullo stesso e procedere alla redazione del C.E.L.>>;
– con una serie di solleciti e da ultimo con diffida ad adempiere del 25 gennaio 2023 richiedeva nuovamente tale certificato.
Non avendo ottenuto riscontro ha adito il T.A.R. per sentir dichiarate la condotta omissiva tenuta dall’amministrazione.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che <<l’emissione [del certificato in parola] deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica>> e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga <<entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC>>.
Come evidenziato dalla giurisprudenza <<la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale>> (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).
Nella fattispecie, il RUP del Comune di OMISSIS, lungi dal concludere il procedimento innescato dalla istanza della ricorrente, si è limitato a evidenziare la sussistenza di problemi tecnici interni senza assumere alcuna determinazione.
Osserva il Collegio che essendo decorso il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia del Comune il ricorso deve essere accolto.
L’amministrazione intimata dovrà pertanto provvedere in maniera espressa sull’istanza di rilascio del certificato presentata dalla ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nel caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il dirigente della Direzione generale per le risorse finanziarie della Regione Campania o un funzionario da lui delegato, che si attiverà su specifica richiesta della ricorrente.
Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stato adottato il provvedimento finale e, in caso di perdurante inadempimento, lo adotterà in sostituzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Vanno, altresì, poste a carico dell’amministrazione intimata gli oneri connessi all’eventuale insediamento del Commissario ad acta, da liquidarsi con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio quale innanzi fatto maturare sull’istanza in epigrafe dell’odierna parte ricorrente e, in conseguenza, ordina al Comune di OMISSIS di concludere il procedimento innescato da detta istanza entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla previa notifica della presente pronuncia;
b) per l’ipotesi del persistere dell’inadempimento, nomina fin d’ora il dirigente della Direzione generale per le risorse finanziarie della Regione Campania, o suo delegato, con il compito – su attivazione della ricorrente – di dare esecuzione alle qui rese statuizioni in sostituzione della civica amministrazione eventualmente ancora inadempiente nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);
c) pone, sin da ora, a carico del Comune di OMISSIS le spese per l’eventuale espletamento della funzione commissariale, precisando che il suddetto compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione;
d) condanna il Comune di OMISSIS al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

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