TAR Toscana, sez. III, 19 giugno 2023

Art. 120, comma 11-bis c.p.a. – Gara divisa in lotti – Ricorso cumulativo

Art. 120, comma 11-bis c.p.a. – Gara divisa in lotti – Ricorso cumulativo

TAR Toscana, sez. III, 19 giugno 2023, n. 609

In materia di affidamento di contratti pubblici, per l’impugnazione di atti e provvedimenti adottati nel corso di più di un procedimento di aggiudicazione, l’art. 120, comma 11 bis, del codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104 del 2010, espressamente dispone che “nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”. Pertanto, per costante e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/09/2022, n. 8337 e, nello stesso senso, Tar Napoli, n. 1975 del 2022; Tar Veneto, n. 682 del 2021, Tar Lazio, Roma, n. 1337 del 2021, Tar Veneto, n. 943 del 2020; Tar Lombardia, Milano, n. 1874 del 2020, Tar Lazio, Roma, numero 6797 del 2020) l’ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione aggiudicatrice, la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; solo in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

Pubblicato il 19/06/2023
N. 00609/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2023, proposto da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Belloni, Elena Laverda, Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Felice Vaccaro in Firenze, via dei Servi n. 44;
contro
Estar – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
nei confronti
A. OMISSIS Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Orges Mandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via De Rondinelli 2;
OMISSIS Diabetes Care Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS International S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., Bioseven S.r.l., non costituite in giudizio;
OMISSIS Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR n. 470 del 7.4.2023 nella parte in cui, con riferimento alla procedura aperta indetta con bando pubblicato il 10.08.2022 per l’affidamento della fornitura del LOTTO n. 1 (“Sistemi automonitoraggio glicemia per pazienti diabetici – tecnologia di base – c.i.g. n. 934653088c”) e del LOTTO n. 2 (“Sistemi per automonitoraggio glicemia per pazienti diabetici – tecnologia avanzata – c.i.g. n. 934655907d”), ha approvato il verbale di gara n. 4 in data 21.02.2023, non comunicato via p.e.c., con il quale la Commissione Giudicatrice ha disposto di non ammettere la concorrente OMISSIS s.r.l. alla fase di apertura delle offerte economiche per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, nonché tutte le operazioni successive, aggiudicando le forniture agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti e segnatamente, dell’accordo quadro eventualmente stipulato con gli aggiudicatari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale e di A. OMISSIS Diagnostics S.r.l. e di OMISSIS Diabetes Care Italy S.p.A. e di OMISSIS International S.p.A. e di OMISSIS Italy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, adottato dall’ESTAR con determinazione n. 470 del 7 aprile 2023, nella parte in cui, con riferimento alla procedura aperta indetta con bando del 10 agosto 2022 per l’affidamento della fornitura del lotto n. 1 (“Sistemi automonitoraggio glicemia per pazienti diabetici – tecnologia di base – c.i.g. n. 934653088c”) e del lotto n. 2 (“Sistemi per automonitoraggio glicemia per pazienti diabetici – tecnologia avanzata – c.i.g. n. 934655907d”), ha approvato il verbale di gara n. 4 in data 21.02.2023, non comunicato via p.e.c., con il quale la Commissione aggiudicatrice ha disposto di non ammettere la concorrente OMISSIS s.r.l. alla fase di apertura delle offerte economiche, per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, nonché tutte le operazioni successive, aggiudicando le forniture agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria;
Considerato che la PA resistente e le concorrenti aggiudicatarie costituite in giudizio hanno eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso più aggiudicazioni, relative a più lotti, assegnati a diverse imprese concorrenti;
Ritenuta l’eccezione fondata e il ricorso manifestamente inammissibile, per le ragioni di seguito indicate, con conseguente definizione della causa mediante sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza:
L’art. 120, comma 11 bis, del codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104 del 2010, espressamente dispone che “nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”;
Pertanto, per costante e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/09/2022, n. 8337 e, nello stesso senso, Tar Napoli, n. 1975 del 2022; Tar Veneto, n. 682 del 2021, Tar Lazio, Roma, n. 1337 del 2021, Tar Veneto, n. 943 del 2020; Tar Lombardia, Milano, n. 1874 del 2020, Tar Lazio, Roma, numero 6797 del 2020) l’ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione aggiudicatrice, la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; solo in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta;
Nel caso controverso, invece, la ricorrente ha impugnato le valutazioni della Commissione di gara, recepite nel provvedimento impugnato, espresse sulle due distinte offerte tecniche presentate dalla ricorrente per i lotti n. 1 e n. 2, riferiti rispettivamente alla tecnologia di base dei sistemi di automonitoraggio e alla tecnologia avanzata dei sistemi di automonitoraggio; si tratta, con ogni evidenza, di procedure di gara autonome l’una dell’altra, riferite a forniture distinte, per le quali la stessa ricorrente ha presentato due diverse offerte tecniche che, nella valutazione di merito, hanno conseguito, entrambe, un punteggio insufficiente per l’ammissione alla fase successiva della procedura;
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 120, comma 11 bis, del codice di rito che non consente la proposizione di un ricorso cumulativo, in materia di affidamento di contratti pubblici, per l’impugnazione di atti e provvedimenti adottati nel corso di più di un procedimento di aggiudicazione, a meno che, ma non è questo il caso, siano impugnati atti comuni alle diverse procedure di aggiudicazione;
Il ricorso, in conclusione, è inammissibile e le spese processuali sostenute dalle controparti devono essere poste a carico della parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati costituiti in giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori dovuti per legge, da corrispondere a ciascuna controparte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

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