Secondo il Consiglio di Stato esiste la possibilità che nell’esercizio della propria discrezionalità la stazione appaltante si discosti dalle modalità procedurali individuate dall’autorità
Previsto un periodo transitorio, durante il quale il possesso della copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di commissario non è requisito necessario al momento della iscrizione all’Albo ma dovrà essere posseduto dall’esperto soltanto a partire dall’accettazione dell’incarico di componente di commissione giudicatrice