Tar Lazio: il termine di presentazione delle offerte non può essere troppo breve

18 Febbraio 2016
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Il Tar Lazio con la sentenza n. 1873 del 9 febbraio scorso ha accolto il ricorso di una società che si dogliava della eccessiva brevità del termine di dieci giorni fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta.

Al riguardo il Tar Lazio ha considerato fondato il motivo delle brevità del termine per la presentazione delle offerte.

In primo luogo ha richiamato la disposizione di cui all’art. 70 del codice degli appalti che dispone “nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte” (comma 1), e che nelle procedure negoziate “il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito” (comma 5).

Il Collegio ha osservato che benché tale articolo non sia richiamato dall’art. 30 del codice degli appalti che regola le concessioni di servizio, deve essere considerato espressione di un principio generale, applicabile anche alle gare per l’affidamento delle concessioni, tra le quali rientra la gara in esame.

Difatti la Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”, ha affermato che «un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all’insieme degli operatori economici interessati da tale appalto», e che tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite la previsione di «termini adeguati» per la presentazione delle offerte, specificando che «i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta».

Sul tema vi è un precedente dello stesso Tar (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 23 maggio 2011, n. 4565) che, in un caso analogo a quello in esame, relativo ad una gara esclusa dall’applicazione integrale del codice degli appalti in quanto finalizzata all’aggiudicazione di un appalto rientrante nell’allegato II-B del codice, ha censurato «l’esiguità del termine (dieci giorni) lasciato ai potenziali concorrenti per la predisposizione di una adeguata offerta, tenuto conto, peraltro, del criterio di aggiudicazione prescelto coincidente con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa».

Il Collegio ha dunque ritenuto che nel caso in esame la previsione di un termine di soli dieci giorni non fosse adeguata, “tenuto conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte”.

Il Tar inoltre ha giudicato illegittimo anche la scelta della stazione appaltante di escludere con la lex specialis il prezzo dagli elementi di valutazione delle offerte. La stazione appaltante  aveva infatti previsto che il punteggio sarebbe stato attribuito esclusivamente all’offerta tecnica (totale max punti 100) secondo la valutazione di soli 3 criteri, e che in caso di offerte uguali si  sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, così demandando l’aggiudicazione ad un mero sorteggio.

Ad avviso del Collegio, anche a voler astrattamente ritenere che la stazione appaltante nella valutazione delle offerte potesse prescindere totalmente dal prezzo,  tuttavia la scelta operata con la lex specialis risulterebbe comunque viziata da eccesso di potere per illogicità, in quanto – a fronte della elevata possibilità che fossero presentate offerte uguali, in ragione della scelta di soli tre criteri di valutazione, dalla cui applicazione concretamente non residua alcuna discrezionalità nella valutazione delle offerte – sarebbe stato ben più rispondente ai principi di logica e razionalità dell’azione amministrativa (rispetto alla previsione del sorteggio) includere anche il prezzo tra i criteri di valutazione delle offerte al fine della selezione dell’aggiudicatario.

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Redazione