RUP e commissione giudicatrice secondo l’ANAC

L’ANAC afferma che l’articolo 77 del codice è in vigore e l’incompatibilità del RUP deve esser definita in base all’apporto decisionale

30 Novembre 2017
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L’ANAC afferma che l’articolo 77 del codice è in vigore e l’incompatibilità del RUP deve esser definita in base all’apporto decisionale

a cura di Stefano Usai

Con la recentissima delibera n. 1143/2017, l’ANAC chiarisce alcuni aspetti relativi alla composizione della commissione di gara (che necessariamente si sostanzia in un collegio composto da un  numero dispari di membri) ma, soprattutto, si pronuncia sull’infinita questione dell’incompatibilità del RUP a far parte della commissione di gara.

Nel caso di specie, la questione posta all’autorità anticorruzione  era relativa alle problematiche del doppio ruolo RUP/presidente della commissione di gara ed alle considerazioni della stazione appaltante secondo cui l’articolo 77, comma 4 – come tanta giurisprudenza ha sostenuto –  non sarebbe ancora in vigore (in attesa della definizione dell’albo dei commissari).

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Vedi anche
Deliberazione A.N.AC. 8/11/2017 n. 1143
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Soc. CE.RI.SA. S.r.l./Comune di Fiumefreddo Burzio. Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della refezione scolastica di Fiumefreddo Burzio. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 39.900,00 euro.

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