Commento all’art.1 e 2 del D.L. n.32 del 18/4/2019 c.d. “sblocca cantieri” relative alle modifiche al codice degli appalti

Il testo a fronte con gli articoli originari del codice dei contratti pubblici a sinistra e gli emendati o nuovi a destra. Il testo barrato in rosso significa abrogazione dello stesso, mentre il testo in azzurro si riferisce al testo emendato. Ogni articolo è preceduto dal relativo commento

29 Aprile 2019
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Il testo a fronte con gli articoli originari del codice dei contratti pubblici a sinistra e gli emendati o nuovi a destra. Il testo barrato in rosso significa abrogazione dello stesso, mentre il testo in azzurro si riferisce al testo emendato. Ogni articolo è preceduto dal relativo commento

di Dr.Vito Quintaliani

Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 è costituito da tre capi.
Il capo I riguarda le modifiche al d.lgs.50/2016 apportate per effetto dell’infrazione comunitaria per la quale il Governo è stato indotto a portare le predette modifiche.
L’art.2 riguarda le Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa e per l’effetto è stato modificato l’art.110.
Modifica temporanea in attesa dell’entrata in vigore del D.Lgs.14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 che entrerà in vigore il 15/8/2020 ove all’art.372 è modificato l’art.110 oltre all’art. 48 c.17 e 80 c.5 lett. b) del codice dei contratti. Invero al comma 2 dell’art.372 testualmente si legge “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

Inoltre  il D.L. nell’apportare la modifica all’art.216 ha introdotto il comma 27 -octies giusto il quale è prevista l’adozione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. di un regolamento interministeriale recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni.

Detti decreti e linee guida rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento. Ne consegue che gli articoli del codice in cui testualmente sono previste linee guida o decreti sono novellati con “il Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 –octies”.

Qui di seguito il testo a fronte con gli articoli originari a sinistra e gli emendati o nuovi a destra. Il testo barrato in rosso significa abrogazione dello stesso, mentre il testo in azzurro si riferisce al testo emendato. Ogni articolo è preceduto dal relativo commento.

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