Nomina di consulenti tecnici di ufficio come membri del Collegio consultivo tecnico. Esclusa con riferimento al medesimo affidamento – Limitazione dell’ambito di intervento del Collegio consultivo tecnico obbligatorio rispetto ai compiti attribuiti dagli articoli 5 e 6 del d.l. 76/2020. Non consentita.
Nell’ambito del medesimo affidamento, è preclusa la possibilità, per lo stesso soggetto, di rivestire gli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico e di consulente tecnico d’ufficio.
Il soggetto che, avendo ricoperto l’incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico, sia nominato Consulente tecnico d’ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, è tenuto a rifiutare l’incarico oppure ad astenersi ai sensi dell’articolo 192 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo codice.
È esclusa la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni o controversie all’esame del Collegio consultivo tecnico obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, essendo le relative competenze predeterminate per legge.
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