Accesso agli atti nella procedura negoziata, concesso all’impresa del settore

Il TAR Sicilia Catania sez. III 7/4/2016 n. 960 definisce i soggetti legittimati all’accesso agli atti in procedure negoziate senza pubblicazione del bando.

19 Aprile 2016
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Il TAR Sicilia Catania sez. III 7/4/2016 n. 960 definisce i soggetti legittimati all’accesso agli atti in procedure negoziate senza pubblicazione del bando.

L’impresa interessata, che aveva richiesto l’accesso agli atti di una procedura negoziata senza ottenerlo, era una società operante nell’ambito dei distributori automatici, e in quanto tale affermava di i vantare “..un interesse giuridicamente rilevante a conoscere ogni atto e/o provvedimento sulla scorta dei quali l’Azienda ha affidato in concessione a terzi l’installazione di distributori automatici negli uffici, reparti ed altri ambienti ospedalieri.. “.

Veniva richiesto l’accesso alla documentazione inerente le procedure per l’‘affidamento in concessione dell’installazione dei molteplici distributori automatici presenti nei medesimi uffici, reparti ed ambienti ospedalieri” ex art. l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90. Quest’ultima norma richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”. E infatti ai fini dell’esperimento dell’azione per l’accesso agli atti è necessario essere titolari di un interesse individuale e giuridicamente qualificato, non trattandosi di uno strumento a disposizione di qualunque cittadino che intenda controllare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

L’impresa operante nel settore

Tutto ciò premesso, i giudici amministrativi hanno ricordato che, secondo giurisprudenza pacifica, tutte le imprese che operano nel settore di attività oggetto di un contratto che l’amministrazione abbia assegnato con una procedura negoziata la legittimazione ad impugnare l’atto di aggiudicazione, a prescindere dal fatto che esse abbiano o meno partecipato alla procedura (CFR: Tar Lombardia I, n.1829/2012).

Ne viene fatto discendere che l’impresa di specie, in quanto da decenni operante nel settore dell’appalto, aveva effettivamente la legittimazione di accedere agli atti della procedura di affidamento.

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