I Criteri Minimi Ambientali negli Appalti Pubblici: come coordinare i CAM con il nuovo codice degli appalti

Il recente decreto di incremento delle percentuali esce in un momento di dubbi operativi su come coordinare i CAM con il nuovo codice degli appalti

21 Giugno 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

È stato pubblicato in GU il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016, che incrementa le previsioni relative alle percentuali minime di applicazione dei  CAM (Criteri minimi ambientali) negli appalti pubblici in attuazione all’ articolo 34, Comma 3, del nuovo codice appalti (d.lgs 50/2016)

il Decreto emanato determina l’incremento dell’applicazione dei CAM  per le sole categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia.
Si prevede infatti un aumento progressivo (scaglionata dal 2017 al 2020) rispetto alla percentuale del 50% (prevista nel nuovo codice) del valore a base d’asta dell’appalto e, a cui risulta  obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui ai criteri ambientali minimi (CAM).

Per un inquadramento generale della disciplina si ricorda come la Camera aveva  approvato in via definitiva il “Collegato ambientale”alla legge di stabilità 2015 (legge 28.12.2015 n.221) recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

Nella suddetta legge veniva introdotta  una novità sostanziale, e cioè l’obbligatorietà ,per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattualinegli appalti pubblici e contenute nei decreti ministeriali sui CAM ( Criteri Minimi Ambientali ),adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN-GPP).

Successivamente con la emanazione del codice dei contratti (dlgs n.50/2016) si interviene sulle norme  in vigore e, l’art.71  prescrive che i bandi “contengono obbligatoriamente i criteri minimi ambientali di cui all’art.34.
Le stazioni appaltanti ,sempre ai sensi del predetto articolo,nella delibera a contrarre dovranno motivare espressamente in ordine alla deroga al bando tipo eventualmente adottata.
Lo stato dell’arte, prima della emanazione del decreto di incremento delle percentuali  citato in epigrafe, risultava così articolato:

  • per gli appalti relativi all’acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici ,alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio,e all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, la norma prevede una applicazione del 100% del valore a base d’asta delle gare di appalto;
  • per le ulteriori categorie di servizi e di prodotti ,per i quali sono stati emanati i relativi decreti, era  prevista l’applicazione dei CAM, per almeno il 50% del valore.

Questo ulteriore provvedimento che determina l’innalzamento delle percentuali si inserisce in un quadro piuttosto affollato, costituito da norme e disposizioni previgenti, dalle nuove  norme previste dal  nuovo codice,e dai recenti provvedimenti.

La materia del GPP, i cosiddetti “Appalti Verdi”, è  infatti, trasversale rispetto alle diverse competenze disciplinari ed include, oltre alle  disposizioni in tema di contrattualistica pubblica, anche le disposizioni provenienti:dalla tutela dell’ambiente, dalle  normative  sull’efficienza energetica, dalla norme esistenti sulla  certificazioni di  prodotto e di  processo, sull’ecodesign, e sui  prodotti che  usano o consumano energia, oltre infine alle  tematiche relative all’impronta di  carbonio, e, ambientale del prodotto, introdotte dalle recenti disposizioni comunitarie e nazionali .
Ovviamente tutta questa attività legislativa sarebbe potuta essere una buona occasione per  un coordinamento tra le norme previgenti e la normativa recentemente emanata  ciò attraverso un lavoro di armonizzazione tra i diversi centri di competenza.

Purtroppo così non è stato, ed oggi il quadro applicativo delle norme appare incerto e le stesse linee guida emanate dall’ANAC, ancor oggi in itinere,non aiutano allo scopo.
In questo contesto si è predisposto un quadro sinottico ,utile allo scopo, dove abbiamo schematizzato le categorie merceologiche dei CAM attualmente  in vigore e le percentuali di applicazione con gli incrementi determinati dai rispettivi provvedimenti legislativi

In Italia sono in vigore n° 17 decreti emanati  dal Ministero dell’Ambiente che vengono numerati, per chiarezza di lettura,con la stessa numerazione contenuta nel sito del ministero dell’Ambiente.
C’è da dire che all’interno di questo quadro alcuni Criteri Minimi Ambientali sono già stati revisionati ed altri annullati perché accorpati.

Nella colonna centrale sono individuati specificatamente i decreti Ministeriali di riferimento ,con i rispettivi provvedimenti pubblicati in Gazzetta,ed infine,nell’ultima colonna le percentuali di applicazione con riferimento alle percentuali minime da applicare (rif: valore della base d’asta delle gare di appalto) che le amministrazioni aggiudicatrici saranno obbligati ad adottare negli appalti pubblici.

1. Apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014). Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio. 100%
2. Arredi per ufficio Decreto 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011). Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi. 50%
3. Arredo Urbano Decreto 5 febbraio 2015. Criteri  ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano. DIFF(*)
1 gennaio 2017→68%
1 gennaio 2018→71%
1 gennaio 2019→84%
1 gennaio 2020→100%
4. Aspetti sociali negli appalti pubblici Decreto 6 giugno 2012. Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. 50%
5. Ausili per l’incontinenza Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). Criteri Ambientali Minimi per le forniture di servizi per l’incontinenza. 50%
6. Carta Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta  per  copia  e  carta  grafica. DIFF(*)
1 gennaio 2017→68%
1 gennaio 2018→71%
1 gennaio 2019→84%
1 gennaio 2020→100%
7. Cartucce per stampanti Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014). Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e l’affidamento del servizio integrato di ritiro e forni- tura di cartucce toner e a getto di inchiostro. 50%
8. Edilizia Decreto 24  dicembre 2015 (G.U. n.  16  del  21 gennaio 2016). Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici ci per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. 100%
9.Illuminazione pubblica Decreto 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014). Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica aggiornamento 2013. 100%
10. Pulizia e prodotti per l’igiene Decreto 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene. DIFF(*)
1 gennaio 2017→68%
1 gennaio 2018→71%
1 gennaio 2019→84%
1 gennaio 2020→100%
11. Rifiuti urbani Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014).
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
DIFF(*)
1 gennaio 2017→68%
1 gennaio 2018→71%
1 gennaio 2019→84%
1 gennaio 2020→100%
12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari Decreto 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011). Criteri ambientali minimi Per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. <50%
13. Serramenti esterni D.m. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011). Allegato 2 criteri ambientali minimi per l’acquisto di serramenti esterni.
Annullato ed incorporato nel CAM edilizia (8)
50%
14. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione) D.m. 7 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012). Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici: illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento. 100%
15. Tessili D.m. 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011).
Criteri ambientali per le forniture/noleggio di
articoli tessili.
50%
16. Veicoli D.m. 8 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 2012).
Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada”.
50%
17. Verde pubblico Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014. Criteri ambientali minimi per l’affida- mento del servizio di gestione del verde pubblico, per  l’acquisto  di Ammendanti. DIFF(*)
1 gennaio 2017→68%
1 gennaio 2018→71%
1 gennaio 2019→84%
1 gennaio 2020→100%

(*) Per i CAM indicati con DIFF si intendono  le percentuali di applicazione che le Amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute ad applicare secondo gli orizzonti temporali previsti fino al raggiungimento del 100% nel 2020.