Consultazione preliminare del mercato. Commento a TRGA, Trento n.176/2019

In quali circostanze essa è una mera pre-fase diretta ad acquisire elementi utili per indire una futura gara ovvero costituisce essa stessa un primo avvio di gara, il cui atto di indizione va tempestivamente impugnato?

10 Gennaio 2020
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In quali circostanze essa è una mera pre-fase diretta ad acquisire elementi utili per indire una futura gara ovvero costituisce essa stessa un primo avvio di gara, il cui atto di indizione va tempestivamente impugnato?

Considerato che le “consultazioni preliminari” degli operatori economici collegabili, direttamente o indirettamente, ad affidamento di forniture, lavori e servizi con appalti e concessioni stanno aumentando di importanza nella prassi applicativa riveste sicuro interesse la Sentenza 20 dicembre 2019, n. 176 del TRGA di Trento (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sede di Trento) che offre alcune puntualizzazioni e spunti riflessivi ed interpretativi interessanti.

Il tema è che, con il termine “consultazioni preliminari”, si indica in realtà un istituto assai ibrido che si presta ad assolvere finalità eterogenee e, talvolta, rischia anche di confondersi con altre tipologie concorsuali idonee a produrre anche effetti lesivi nei confronti di potenziali futuri acquirenti.

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Daniele Passigli