La determina a contrarre semplificata: brevi riflessioni operative

a cura di Annalisa Damele

15 Gennaio 2021
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L’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisito tecnico-professionali, ove richiesto” (secondo periodo).

A sua volta l’ANAC ha precisato che “nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici” e, inoltre, che “le procedure semplificate si cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole eseguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori” (Linee Guida n. 4 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 29.10.2016 e aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019).

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Annalisa Damele