Nuovo codice appalti e concessioni. Il testo della bozza

10 Febbraio 2016
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19 febbraio 2016

 

 

 

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Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione

Prima analisi testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016.

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______________

 

 

PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
(Art. 1 dir. 24; Art. 1 dir. 25; art. 13 dir. 24; Art. 1 dir. 23;
(Art. 23 dir. 24; Art. 41 dir. 25; Art. 27 dir. 23)
Art. 1, Art. 32 d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 32sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto previsto all’articolo 191;
e) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
f) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto
preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’ articolo 56 o 57. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), e) e f) non si applicano gli articoli 66, 28, comma 5, lett. d),108, commi da 10 a 15 e 19, relativamente alla programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), qualora, ai sensi dell’articolo 25, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I. Non si applicano gli articoli 28, comma 5, lett. d),108, commi da 10 a 15, e 19, relativamente alla programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente decreto. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell’articolo 6 di quest’ultimo.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, d’intesa con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
9. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Art.2
(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
(art. 4 d.lgs. 163 del 2006)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori, servizi e forniture, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano tali disposizioni costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 3
(Definizioni)
(Art. 2 dir. 24; Art. 2 dir. 25; Art. 5 dir. 23; Art. 3 dir. 25; Art. 6 dir. 23; Art. 4 dir. 25; Art. 7 dir. 23; Art. 13, c. 1, dir. 23; art. 29, c. 1, dir. 25; Art. 33, par. 1, dir. 24; art. 51, par. 1, dir. 25; Art. 3, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali
più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
L’elenco non tassativo degli organismi di diritto pubblico e delle relative categorie, di cui alla presente lettera, è contenuto nell’allegato IV;
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 110 a 116;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 110 a 116 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera n) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II;
Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi dell’indicato punto 2.3
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parteIII, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte III;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «jointventure», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale e/o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone e o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s)«prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato, ad eccezione di quelle di cui alla lettera m), punto 4;
t) «imprese pubbliche», le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni. Nel caso di enti che non sono soggetti al predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa: su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono “medie imprese” le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 32 e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 32;
gg) «settori ordinari» dei contratti pubblici, i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo;
gg) «settori speciali» dei contratti pubblici, i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
hh) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
ii) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economiciaventi per oggetto: 1) l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I; 2) l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
ll) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
mm) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere;
nn) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolari difficoltà realizzative in ragione della tipologia delle opere;
oo) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
pp) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
pp-bis) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo2013, n. 42;
qq) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ee);
rr) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
ss) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori;
tt) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll), riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
uu) «rischio operativo» il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
uu-bis) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera, al mancato completamento dell’opera;
uu-ter) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
uu-quater) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario privato deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
vv) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, forestale, paesaggistica, naturalistica, del verde urbano, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria, del paesaggio forestale agronomico, del verde urbano o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
zz) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori, servizi o disponibilità di beni immobili ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo per l’investimento e per la gestione dei lavori oggetto del contratto, un canone correlato alla disponibilità dell’opera o alla prestazione dei servizi, con assunzione di rischio economico, secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;
aaa) «equilibrio economico finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di
creare valore nell’arco della durata del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
bbb) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;
ccc) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
ddd) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
eee) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
fff) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
ggg) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;
hhh) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
iii) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
lll) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie
mmm) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
nnn) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;
ooo) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
ppp) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
qqq) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
rrr) «sistema telematico», sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
sss) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
ttt) «mercato elettronico», strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
uuu) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori; gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
vvv) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
zzz) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
aaaa) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
bbbb) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
cccc) «laboratori protetti», il soggetto giuridico che possiede cumulativamente i seguenti requisiti: 1) gestione in via stabile e principale un’attività economica organizzata;
2) previsione nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
3) presenza di una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità della disabilità, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. (vedi art. 107, comma 2)
dddd) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
eeee) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
ffff) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
gggg) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
hhhh) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
iiii) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
llll) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
mmmm) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
nnnn) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
oooo) «Accordo», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
pppp) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV («Common Procurement Vocabulary»), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
qqqq) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 213.
rrrr) «codice» , il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
ssss) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE
Art. 3 bis
(Strumenti di regolamentazione flessibile)
1. Gli atti di regolazione adottati dall’Autorità di cui all’articolo 213 sono dotati di efficacia giuridica vincolante nei casi espressamente previsti dal presente decreto. Nei restanti casi, l’Autorità si avvale di strumenti di regolazione flessibile, consistenti in atti di indirizzo a contenuto generale volti a fornire indirizzi interpretativi, indicazioni operative o modalità di attuazione delle disposizioni del presente decreto.
2. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l’adozione di atti da parte dell’Autorità, quest’ultima adotta le relative deliberazioni secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Con riferimento agli atti di cui agli articoli…????, l’Autorità, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere una apposita relazione.
TITOLO II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4
(Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Art. 5
(Concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)
(Artt. 12 e 13 dir. 24; Art. 28 dir. 25 e Art. 17 dir. 23)
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
3. Il presente decreto non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente decreto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b)e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura al alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.
Art. 6
(Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture)
(Artt. 14 e 15 dir. 23; Artt. 30 e 31 dir. 25)
1. In deroga all’articolo 5, il presente decreto non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati a una joint venture a condizione che la stessa sia stata costituita per le attività oggetto dell’appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo e preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, da:
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un’attività ai sensi degli articoli da 110 a 116 e di cui all’allegato II con un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori
b) da un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera q), secondo periodo:
a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;
gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 7.
Art. 7
(Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata)
(Art. 29 e 31 dir. 25; art. 13 dir. 23)
1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente decreto non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati:
a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; o
b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 110 a 116 e di cui all’allegato II a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenda dalle prestazioni rese all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l’impresa ha l’onere di dimostrare in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.
4. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.
Art. 8
(Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
(Art. 34 e 35 dir. 25; 16 dir. 23)
1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 110 a 116, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente decreto se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente decreto viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.
3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell’allegato VII per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente decreto non si applichino all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o gli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.
6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l’applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. A seguito dell’informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l’Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.
7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente decreto se la Commissione europea:
a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità del comma 1, in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall’allegato VII; oppure
b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dal citato allegato.
8. La domanda presentata a norma dei commi 5 e 6, può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione di cui al comma 7 si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l’Autorità o l’ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.
9. Se un’attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.
Art. 9
(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
(Art. 11 dir. 24; Art. 22 dir. 25; Art. 10 par. 1 e 2 dir. 23)
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.
2. Il presente decreto non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 2.1o a un’associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente decreto non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell’Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all’allegato II.
3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 224. Qualora sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II ai sensi del comma 2, la cabina di regia informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.
Art. 10
(Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali)
(Art. 7 dir. 24; art. 31 dlgs n. 163/2006)
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 132 a 138, agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 11 e 13né agli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell’articolo 115 comma 2, lettera b) per il perseguimento delle seguenti attività:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);
b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).
Art. 11
(Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
(Art. 23 dir. 25)
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’articolo 112, comma 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui agli articoli 110, comma 1, 111, 116 per la fornitura di:
1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia.
Art. 12
(Esclusioni specifiche nel settore idrico)
(art. 12 dir. 23)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un’attività di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Art. 13
(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
(Art. 18 dir. 25; art. 24, dlgs n. 163/2006)
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Art. 14
(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo)
(art. 19 dir 25)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 110 a 116, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Art. 15
( Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
(Art. 8 dir. 24; Art. 11 dir. 23)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni.
Art. 16
(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
(Art. 9 dir. 24; Art. 20 dir. 25; Art. 10 par. 4 dir. 23; art. 18 e art. 100, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente
decreto e stabilite da:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
b) un’organizzazione internazionale.
2. Il presente decreto non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 160,i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La cabina di regia comunica gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a) alla Commissione europea.
Art. 17
( Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
(Art. 10 dir. 24; Art. 21 dir. 25; Art. 10 par. 8 dir. 23; Art. 19, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto gli appalti pubblici nei settori ordinari e le concessioni per l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:
1.1)in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.
Art. 18
(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni )
(Art. 10 par. 3, 9 e 10 dir. 23)
1. Le disposizioni del presente decreto relative alle concessioni non si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea.
Art. 18 bis
(Opera pubblica realizzata a spese del privato)
1. Il presente decreto non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici complessi.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione di cui al comma 1, valuta che il piano di fattibilità delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema del relativo contratto di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti agli interessi pubblici.

TITOLO III
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 19
(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche dimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita al mercato privato o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo superiore a 100.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono altresì indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
7.Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 26.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c)i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi i successivi contratti;
e) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegheranno la procedura di affidamento.
9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 9, la programmazione individua un ordine di priorità degli interventi tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché de gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di PPP.
Art. 20
(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)
(lettere ppp e qqq)
1.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano nel proprio sito internet nella sezione Amministrazione trasparente tutti i contributi ricevuti da portatori di interesse in relazione a lavori pubblici, forniture e servizi sia in fase di programmazione che nelle fasi di progettazione ed esecuzione, nonché i resoconti di incontri e dibattiti con i medesimi; i contributi e i resoconti sono pubblicati unitamente ai documenti prodotti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori, forniture e servizi, con la necessaria evidenza.
2.Per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previo parere dell’Anac, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico di cui ai commi 3, 4 e 5
3. Il soggetto proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti locali interessati, l’Anac e altri portatori di interessi, ivi compresi comitati di cittadini, i quali abbiano già segnalato agli enti locali il loro interesse, nella quale si definiscono con apposita intesa le modalità del dibattito pubblico, che in ogni caso deve concludersi entro 4 mesi dalla predetta convocazione e deve comunque prevedere:
a) La pubblicazione sul sito Internet del proponente dello studio di fattibilità e di altri documenti relativi all’opera;
b) La raccolta di osservazioni inviate on-line ad un indirizzo di posta elettronica del proponente e da quest’ultimo costantemente presidiato
c) Lo svolgimento di dibattiti pubblici nella o nei centri abitati interessati
d) Una consultazione delle popolazioni interessate su questioni controverse che può svolgersi on-line ovvero mediante votazioni organizzate con il supporto degli enti locali
e) La pubblicazione sul sito del proponente dei risultati della consultazione e dei dibattiti, nonché delle osservazioni ricevute, anche per sintesi.
4.In caso di non raggiungimento dell’intesa di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla convocazione della conferenza il dibattito pubblico si svolge sulla base di una deliberazione dell’Anac, fermo restando quanto previsto alle lettere da a) a e) del comma 3.
5. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.
Art. 21
(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)
(lettera oo) delega)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;
f) l’efficientemente energetico;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, ove esistenti, o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 150 a 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 21-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nelle tre fasi progettuali.
3. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.
5.Il progetto di fattibilità deve essere redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del piano medesimo, salvo circostanze imprevedibili, della localizzazione o del tracciato e delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
6. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità, nonché contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni e la definizione dei costi di realizzazione attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle provincie autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e trasporti.
7. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
8. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera il responsabile del procedimento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione e’ autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Le disposizioni di cui al predetto articolo 15 del d.P.R n.327 del 2001 si applicano anche in caso di indagini e ricerche propedeutiche al progetto di fattibilità, nonché ad ogni tipo di ricerca, indagine e attività propedeutica quali ad esempio la ricerca archeologica, la bonifica di ordigni bellici e la bonifica di siti inquinati.
10. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio possono essere fatti gravare sulla procedura cui accede la progettazione medesima.
11. Le progettazioni definitiva ed esecutiva devono preferibilmente essere svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, occorre l’accettazione da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, come di norma, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 23, comma 3.
12. A partire da sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere e i servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 32, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lett. h). Tali strumenti utilizzano piattaforme aperte, al fine di non limitare la concorrenza. L’uso di tali metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti che attuino buone pratiche di utilizzo e dispongano di idonei sistemi di monitoraggio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le buone pratiche e i sistemi di monitoraggio necessari al fine di rendere obbligatorio l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, con tempistica graduale valutata in relazione alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare, tenuto conto dei relativi importi.
Art. 21 – bis
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo di riferimento, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
h) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e i) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 in quanto compatibili;
i) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

2. Le Linee guida a carattere vincolante emanate dall’ANAC definiscono i requisiti essenziali che devono possedere le società di cui al comma 1, lettere e) ed f), del presente articolo.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
4. Con il decreto di cui all’articolo 98, comma 9 sono definiti i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le Linee guida individuano criteri per assicurare la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto nella individuazione dei criteri di aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio fosse messo in gara separatamente.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8. I divieti di cui al comma 7 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Art.22
(Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari , con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è’ istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità’ di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e’ interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e’ esperibile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa del progetto di fattibilità:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
9. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 9, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 9, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.
16. Alle finalità di cui al presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
PROPOSTA MIT
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del piano di fattibilità dell’intervento con l’individuazione delle aree interessate in termini di estensione e quote di scavo con allegati gli esiti degli studi e indagini geologiche e archeologiche preliminari già effettuate ovvero desunte da dati di archivio e bibliografici reperibili, da ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, dalla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, dalle foto interpretazioni del territorio. Tale documentazione di studio è predisposta da soggetti in possesso di idonea professionalità in ambito archeologico e di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, istituisce apposito elenco ed individua la qualificazione ed i requisiti tecnici e professionali necessari per l’iscrizione nonché le modalità di accesso e pubblicità.
2. Il soprintendente entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto del piano di fattibilità e attiva la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico quantificando alla stazione appaltante i relativi costi e tempi di esecuzione per consentire di valutare anche eventuali soluzioni alternative. Attivata dalla stazione appaltante la fase di verifica preventiva dell’interesse archeologico la procedura si conclude con la
redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente che contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite e individua, ove sussistano, le soluzioni per la fattibilità dell’opera quantificando gli eventuali costi.
3. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce le modalità per assicurare speditezza, efficienza ed economicità della procedura di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art.23
(Verifica preventiva della progettazione)
(lettera rr) legge delega); art. 112 codice)
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica, nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l’unità progettuale, il responsabile del procedimento, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo studio di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5 Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.
6. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di verifica dei progetti e i soggetti preposti nonché i termini semplificati fino alla soglia di cui all’articolo 32 con cui il responsabile del procedimento procede direttamente alla verifica e validazione.
Art.24
(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
( 97 e 98 attuale codice, nonché parti artt164-171 attuale codice)
1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni.
2.Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo’ essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità.
3.In sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla predetta conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14 bis, comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n.241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3 gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti
7. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

TITOLO IV
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 24 bis
(Libertà di determinazione delle amministrazioni e tipologie di affidamento)
1. Le stazioni appaltanti sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture al fine di garantire il più elevato livello di qualità, sicurezza, imparzialità economicità ed efficienza.
2. Nell’ambito della libertà di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere il modo più economico ed efficiente di soddisfare l’interesse pubblico, avvalendosi di proprie risorse o in cooperazione con altre
amministrazioni, o conferendoli a soggetti esterni in appalto, in concessione, al contraente generale o nelle forme di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato.
3. Resta ferma la possibilità di avvalersi di forme di partecipazione della società civile ivi comprese quelle di cui all’art. 18 – bis.
Art. 25
(Contratti misti di appalto)
(Art. 3 dir. 24; Artt. 5 e 6 dir. 25)
1. I contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto contemplati nel presente decreto, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo II, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente decreto e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 159.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente decreto nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 159, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente decreto che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 33, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 32.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatto salvo i commi 5, 6 e 7 del presente articolo, a norma dei commi da 1 a 12 del presente articolo.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9 del presente articolo, per
gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 159. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente decreto.
11. A un appalto destinato all’esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.
12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate come segue:
a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente decreto che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente decreto che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l’appalto è aggiudicato secondo il presente decreto se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.
Art. 26
(Principi in materia di trasparenza)
(artt. 48-55 dir. 24; artt. 67-75 dir. 25; art. 3 dir. 23; lett.s), dd), ii), eee) legge delega)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 107 ovvero segretati ai sensi dell’articolo 161, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ex articolo 120 c.p.a., sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni, gli elenchi dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi e di quest’ultimi la documentazione non considerata riservata, nonché la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati altresì i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’Autorità, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono stabiliti gli schemi e le modalità di pubblicazione.
3.Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei principi costituzionali, collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente decreto ed al monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di interesse regionale o localizzati nel territorio, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente decreto, tramite i sistemi informatizzati regionali.A tal fine, le Regioni e le Province autonome, l’ANAC e gli altri organismi nazionali titolari di banche dati in materia di contratti ed investimenti pubblici, garantiscono l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche.
Art. 27
(Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
(Art. 18 dir. 24; Art. 36 dir. 25; Art. 3 e art. 30, par. 2 e 3, dir. 23; allegato X dir. 24; Art. 2, d.lgs. n. 163 del 2006 lettera ccc) delega)
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente decreto deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente decreto. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente decreto, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non devono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazioni delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.
4. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Art. 28
(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
(lett. cc),e), ll) e rr) legge delega)
1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. La nomina avviene con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali idonee allo scopo. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente decreto, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. In particolare, il responsabile del procedimento,:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
5. Il responsabile del procedimento svolge inoltre i compiti specifici indicati nelle linee guida dell’Anac, approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
6. Il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo e possedere un titolo di laurea e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio, anche in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, fermo l’obbligo di aggregazione o centralizzazione delle procedure tramite stazioni qualificate, ai sensi degli artt. 24 e 27
7. L’ANAC determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista e le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto.
9. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire apposito incarico a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
10. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice, ed in particolare, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
11. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al comma 1, ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.
12. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP.
13. Fermo restando l’obbligo di nominare un direttore dei lavori in caso di opere di valore superiore ai limiti fissati nell’articolo 34, ove non sia stato nominato un direttore dei lavori, il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con l’adempimento dei compiti specificati nelle linee guida dell’Anac.
14. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.
15. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato.
16. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 108.
Art. 29
(Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva.
6. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 70, in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 731 nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 32 affidati ai sensi dell’articolo 34 comma 2 lettere a) e b).
11. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità per l’assolvimento invia telematica dell’imposta di bolo ove dovuta ai sensi della vigente normativa. .
Art. 30
(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
1. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L’approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dall’ordinamento della stazione appaltante o dalle norme vigenti.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 31
(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
(lett. p) legge delega)
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà essere previsto altresì l’aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta indicato al comma 2.
PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
RILEVANZACOMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 32
(Soglie di rilevanza comunitaria)
(Art. 4 dir. 24; Art. 15 dir. 25; Art. 8 c.1 dir. 23; Art. 28, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
2. Il presente decreto si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 33
(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
(Art. 8, c. 2 e ss, dir. 23)
1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato è valido al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima valida è costituita dal valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessioneovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e sanzioni pecuniarie diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominatoai candidati o agli offerenti.
5. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del presente decreto. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall’osservanza delle norme del presente decreto, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
6. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
7. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 10 il presente decreto si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 34
(Contratti sotto soglia)
(lettere g), ff), ii) legge delega)
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 32 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35 e 36 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 32, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o per le forniture e servizi alle soglie di cui all’articolo 32, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione del casellario informatico presso ANAC. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
4. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
5. L’ANAC con proprie linee guida vincolanti stabilisce le modalità per l’effettuazione delle indagini di mercato, per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, nonché dei requisiti di cui all’articolo 79.

TITOLO II
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 35
(Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze )
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telemaitci previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché, per qualsiasi importo, attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente le stazioni appaltanti debbono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi del successivo articolo 36.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché per gli acquisti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 36 procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti diverse dai comuni non capoluogo di provincia, ricorrono alle
modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente decreto.
3. Le stazioni appaltanti diverse dai comuni non capoluogo di provincia non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 36 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata ai sensi del successivo comma 5 ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, i comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza, in forma di aggregazione di comuni non capoluogo.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture e/o servizi mediante ricorso ad una centrale di committenza qualificata ai sensi del successivo art. 36
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.
9. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente decreto per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento, per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e ne è direttamente responsabile.
10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto e/o della concessione, sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto.
11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Nei casi di cui al comma 10, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
14. Le stazioni appaltanti di diversi Stati membri dell’Unione europea possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente concludendo un accordo che determina:
a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e i termini di conclusione dei contratti. L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
15. Se più stazioni appaltanti di diversi Stati membri dell’Unione Europea hanno costituito un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.
16. L’accordo ai sensi del precedente comma 13 è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.
Art. 36
(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
(lett. bb) e dd) delega)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo35, in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritte di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, i Provveditorati per le opere pubbliche, Consip S.p.A , nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del ……………….convertito ……………..
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento e c) capacità di esecuzione e controllo
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a)requisiti di base:
1)strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
3)sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;
b) requisiti premianti:
1. valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
2. presenza di sistemi di gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di gara;
3. disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4. livello di soccombenza nel contenzioso;
5. applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica anche a campione da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.
6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto stabilito nei commi precedenti, ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.
7.Con il medesimo provvedimento l’ANAC, stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. Tale qualificazione deve avere comunque una durata massima non superiore al termine stabilito per l’attuazione della riforma organizzativa indicata nel comma precedente.
8. L’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.
9. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è attivo il “Servizio contratti pubblici” con compiti di supporto operativo alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome nell’ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del comma 3 dell’art.26 e ANCI.
10. I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Conferenza Unificata.
Art. 37
(Attività di committenza ausiliarie )
(Art. 37 dir. 24)
1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo 36.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui alla lettera m), punto 4,dell’articolo 3, comma 1 ai prestatori di servizi, individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente decreto.
Art. 38
(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)
(raccordo con art. 22 e art. 90 che prevede un obbligo anticipato per le centrali di utilizzo di tali mezzi entro il 18 aprile 2017)
1. A decorrere dal 18 aprile 2017, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente decreto svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente decreto svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Art. 39
(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)
(lettera cc) delega)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dalla normativa dell’Unione europea.
Art. 40
(Conflitto di interesse)
(Art. 24 dir. 24; Art. 42 dir. 25; Art. 35 dir. 23)
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché perindividuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per contodella stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al precedente periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4.Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante procedente vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.
Art. 41
(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)
(art. 39 dir. 24; art. 57 dir. 25)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:
a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e i termini di conclusione dei contratti. L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
3. Se una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.
5. L’accordo ai sensi del presente articolo è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I
MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 41 – bis
(Digitalizzazione delle procedure)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l’AGID, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono altresì definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
Art. 42
(Operatori economici)
(Art. 19 dir. 24; Art. 37 dir. 25; Art. 26 dir. 23; Art. 34, dlgs. n. 163/2006)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi delle norme del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Con le linee guida a carattere vincolante di cui all’articolo 79 bis sono definite le modalità di riconoscimento dei requisiti in materia di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da parte degli operatori economici, che la stazione appaltante accerta al momento dell’aggiudicazione.
6. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
Art.42 bis
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria :
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla letta c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; le linee guida di cui all’articolo 1, comma 5 definiscono i requisiti che devono possedere tali società, cui non si applicano le norme previste dalla legge 183/2011 e s.m. e i., nonché dal d.m. 13 febbraio2013;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, specificano i requisiti che devono possedere tali società, cui non si applicano le norme previste dalla legge 183/2011 e s. m e i. , nonchè dal d.m. 13 febbraio 2013;
d) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;ù
e) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d)
f) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.
Art. 43
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 42, comma 2 lett. b) e c)devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 44
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti ………sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 42, comma 2,lett. b) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 42, comma 2, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
10. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 100, comma 1, terzo periodo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
14. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, all’articolo 42, comma 2, lett.f);
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Art. 45
(Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali)
(art. 25 dir. 24)
1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente decreto.
Art. 46
(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
(lettere ddd), fff), ggg) iii) delega)
1. I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente decreto possono prevedere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
2. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedono specifiche «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
3.Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.
4.Le stazioni appaltanti che prevedono condizioni sociali possono darne comunicazione all’ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità di dette clausole con il diritto dell’Unione europea. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
5.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, sono definiti i criteri per la attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 47
(Suddivisione in lotti)
(Art.46 dir. 24; Art 65 dir. 25; lett. dd), ccc) delega; Art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito enella relazione unica di cui agli articoli94 e 134. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti indicano altresì nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano altresì le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Art. 48
(Regole applicabili alle comunicazioni)
(Art. 22 dir. 24; Art. 40 dir. 25; Artt. 29, 33 e 34 dir. 23; Art. 77, d.lgs. n. 163 del 2006; lettera c) legge delega)
1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente decreto sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 7.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura
sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso le seguenti:
a) se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) se assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;
c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
7. Per appalti pubblici di lavori e concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti, se necessario, richiedono l’uso di strumenti elettronici specifici. In tale caso offrono modalità alternative di accesso, come previsto al comma 6, fino al momento in cui tali strumenti divengono comunemente disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato a norma del presente comma, lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme
elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli ……., le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta ;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso.
12. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti agiscono in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Esse esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
Art. 49
(Accesso agli atti e riservatezza)
(Art. 21 dir. 24; Art. 39 dir. 25; Art. 28 dir. 23; Art. 13, d.lgs. n. 163 del 2006; let. s) delega)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione definitiva;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente decreto, per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente decreto, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è comunque consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

SEZIONE II
TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Art. 50
(Accordi quadro)
(Art. 33 dir. 24; art. 51 dir. 25; lettera cc) legge delega; Art. 59 d.lgs. n. 163 del 2006 )
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente decreto. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati, in relazione in particolare all’oggetto dell’accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;
b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se
l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
b) l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettiviche possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l’ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. L’ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 51
(Sistemi dinamici di acquisizione)
(art. 34 dir.24; art. 52 dir. 25; Art. 60 d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all’articolo 57. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 86e 130, comma 3.Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.
3. Nei settori ordinari, fermo restando l’articolo 57, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare
offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Se del caso si applica l’articolo 57, comma 5.
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l’invio dell’’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applica l’articolo57, comma 5.
5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 48, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.
6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell’articolo 70.
7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 71 e all’articolo 151. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta. Esse aggiudicano l’appalto:
a) nei settori ordinari, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare
interesse;
b) nei settori speciali, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta.
9. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 100, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.
L’articolo 80, commi da 6 a 9, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
11.Nei settori speciali, gli enti aggiudicatoriche, ai sensi dell’articolo 124, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 76 e 79, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 80, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.
L’articolo 80, commi da 6 a 9, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
12. Le stazioni appaltanti indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 109 e 124 comma 2.
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
14.Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.
Art. 52
(Aste elettroniche)
(art. 35 dir. 24; art. 53 dir. 25; Art. 85 d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa,. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all’articolo 46, comma 4, lettere b) o c) e comma 6, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 51.
3. L’asta elettronica è aggiudicata di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara, quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato XII.
5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 76, che soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 79 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 130 o dell’articolo 131, che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 124 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
10. Un’offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’articolo 76 o dell’articolo 130, o dell’articolo 131, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 79 o dall’ente aggiudicatore ai sensi degli articoli130 o 131 .
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via
elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
12. L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui agli articoli 90, commi 7 e 8. L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
16. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
Art. 53
(Cataloghi elettronici)
(art. 36 dir. 24; art. 54 dir. 25)
1. Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni
appaltanti conformemente all’articolo 48.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 48, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.
6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l’intenzione dellastazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).
Art. 54
(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 48 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 52.
3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attività, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l’accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

CAPO II
PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 55
(Scelta delle procedure)
(art. 26 dir. 24; Art. 54, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano, le procedure aperte, ristrette o fanno ricorso a partenariati per l’innovazione previa pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, di un bando o avviso di indizione di gara. Utilizzano altresì la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:
a)per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1)le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2)implicano progettazione o soluzioni innovative;
3)l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 76 al 85 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte:
a) non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione, …………….
d) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non hanno la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell’articolo 67. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 66. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 71.
6. Nelle ipotesi espressamente previste all’articolo 59, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Art. 56
(Procedura aperta)
(Art. 27 dir. 24; Art. 55, commi 1, 3, 4, 5,d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la
ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.
Art. 57
(Procedura ristretta)
(Art. 28 dir. 24; Art. 55, commi 1, 2 6, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 86. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a)l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Art. 58
(Procedura competitiva con negoziazione)
(Art. 29 dir. 24; Art. 56, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 57, commi da 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 86.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 49,non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all’articolo 89, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensi degli articoli da 90, 91 e 92.
Art. 59
(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione)
(Art. 32 dir. 24; lett. l), q) punto 1 e ii) legge delega; Art. 57, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’articolo 76 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 79;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso.In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cuiall’articolo 55, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 32, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
6. Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 90, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
Art. 60
(Dialogo competitivo)
(Art. 30 dir. 24; art. 48 dir. 25; Art. 58, d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti saranno richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 94 e 134 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 86.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell’avviso di indizione e/o in un documento descrittivo. Nei medesimi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente all’articolo 49 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e requisiti definiti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Art. 61
Partenariato per l’innovazione
(art. 31, dir. 24; art. 49 dir. 25)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
2. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.
3. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori manifestano l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi olavori disponibili sul mercato e fissa i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
4. L’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità agli articoli 86. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli articoli 90.
5. Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
6. Salvo disposizione contraria del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell’articolo 49, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8.Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.
9.Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più operatori, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell’articolo 49, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
10. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
SEZIONE I – BANDI E AVVISI

Art. 62
(Consultazioni preliminari di mercato)
(art. 40 dir. 24)
1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altre documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Art. 63
(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
(art. 41 dir. 24)
1.Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’articolo 62, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2.Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall’amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall’articolo 94 del presente codice.
Art. 64
(Specifiche tecniche)
(art. 42 dir. 24; c), pp) legge delega )
1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione ei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi
fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono altresì indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a essi per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con la normativa dell’Unione europea, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l’espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 81, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 81, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 65
(Etichettature)
(art 43 dir 24)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l’etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per l’etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell’ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, a parti di queste, connesse all’oggetto dell’appalto e idonee a definirne le caratteristiche.
Art. 66
(Avvisi di preinformazione)
(art. 48 dir. 24)
1. Le stazioni appaltanti rendono nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso, recante le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 32, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 55, comma 5, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 71, comma 1.
3. L’avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 69. Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 139 può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.
Art. 67
(Bandi di gara)
(art. 49 dir. 24)
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55, comma 5, secondo periodo, e 59, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, redatti secondo i bandi tipo predisposti dall’Anac. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 68.Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 31.
Art. 68
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
(art. 51 dir. 24)
1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 66, 67 93, contenenti le informazioni indicate nell’allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 51, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a)
nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 93 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 139, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall’articolo 93, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b)
nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.
Art. 69
(Pubblicazione a livello nazionale)
(Art. 52 dir. 24)
(criterio di delega )
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 68, gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati senza oneri sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Fino alla data che sarà indicata nel predetto decreto gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara fino alla data di cui al comma 1 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
3. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Anac. Fino alla data di cui al comma 1i medesimi effetti continuano a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 66, 67 e 93 non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 68. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 68.
5. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
6. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
Art. 70
(Disponibilità elettronica dei documenti di gara)
(art. 53 dir. 24)
1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 68 e 69 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
2. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 48, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli56, comma 3, 57 comma 6, e 58, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 31, comma 2 del presente codice, esse indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse quali
misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 56 , comma 3, 57, comma 6, e 58, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 56, comma 3 e 57, comma 6, il termine è di quattro giorni.
Art. 71
(Inviti ai candidati)
(Art. 54 dir. 24)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell’articolo 70 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.
Art. 72
(Informazione dei candidati e degli offerenti)
(art. 55 dir. 24; art. 79 dlgs 263/2006)
1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a)ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
b)ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 64, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c)ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;
d)ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
4. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l’aggiudicazione definitiva, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b)l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d)la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte di norma mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 73
Commissione di aggiudicazione
( art. 84 dlgs 163/2006; lettera cc) delega)
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
2.La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3.I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, di cui all’articolo 74 del presente decreto. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 74, di norma entro 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione
appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 32 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi del precedente articolo 54 ovvero, in ogni caso, le procedure aggiudicate al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo.
4.I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5.Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
6.Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.
7.La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8.Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9.Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10.Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso.
11.In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Art. 74
(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
(lettera hh) delega)
1. È istituito l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di incompatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in un apposito atto.
Art. 75
(Fissazione di termini)
(art. 47 dir. 24)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 56 a 59.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 56 a 59, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 56, comma 3, e 57, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
Art. 76
(Motivi di esclusione)
(art. 57 dir. 24)
1. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto ovvero un subappaltatore qualora abbiano stabilito, attraverso una verifica ai sensi degli articoli 80, 81 e 83, o siano a conoscenza in altro modo, che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, nonché alle organizzazioni criminali come definite dalle vigenti disposizioni nazionali sul contrasto alla criminalità mafiosa;
b) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare e promettere utilità ai sensi degli articoli 317 e seguenti del codice penale;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
2. L’esclusione di cui al comma 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto, ovvero un subappaltatore, se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate la decisione giudiziaria o amministrativa aventi aventi effetto definitivo e vincolante. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle definite dal Decreto del Ministero del lavoro …. (n. 34 del 2013). Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 27, comma 3;
b) l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga. E’ comunque ammessa la possibilità per il curatore fallimentare di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di essere affidatario di subappalti e di stipulare i relativi contratti quando l’impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio. L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi
contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto (coordinare con altra parte). Entro i termini previsti per la presentazione delle offerte l’Anac può,a richiesta, sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
d) la stazione appaltante dispone di indicazioni o elementi di fatto sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi o ha posto in essere pratiche con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
e) un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 40 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
f) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 31 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
g) l’operatore economico si è reso responsabile di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la risoluzione anticipata di tale contratto precedente ovvero hanno dato luogo ad una condanna per risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
h) l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 80;
i) se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della stazione appaltante, ivi comprese le situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero ha tentato di ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
5. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
7. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono insufficienti, ne dà motivata comunicazione all’operatore economico.
8. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 6 e 7 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
9. Se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei casi di cui al comma 1 e i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5.
10. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
11. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Art. 77
(Documentazione di gara)
(lett. z) prima parte legge delega; art. 59 par. 5 )
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 83, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca nazionale degli operatori economici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione nella Banca dati e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca
dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità.
3. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
Art. 78
(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
(art. 44 dir. 24)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purché lo stesso dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 64, comma 8, e 65sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un’efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
Art. 79
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
(art. 58 dir. 24; lett. z) legge delega; art. 42 dlgs 163/2006)
1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e rotazione. Con le Linee guida a carattere vincolante dell’ANAC di cui all’articolo 79 bis, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII.
3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.
4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
6. Per i criteri di selezione di cui al comma 1 lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la
capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 81, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.
9.La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 80, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 25.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.
10.E’ istituito presso l’Autorità, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione degli appalti ad essi affidati. Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
ARTICOLO 79-bis
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 1 milione di euro sono qualificati in applicazione dei criteri di cui all’articolo 79, in base al sistema unico di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione appositamente autorizzati dall’Anac. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di attestazione verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente ai fini del rilascio delle attestazioni.
2. Gli organismi di cui al comma 1 attestano l’esistenza di:
a) requisiti di carattere generale di cui all’articolo 76 del presente codice;
b) requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 79;
c) certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
3. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori. Con linee guida di carattere vincolante l’Autorità disciplina, relativamente agli organismi di certificazione:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione e le relative modalità di rilascio, eventuali cause di sospensione o decadenza, le modalità e i termini di adeguamento ai nuovi requisiti degli organismi di attestazione già operanti alla data di entrata in vigore delle predette linee guida;
b) i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione dello stesso in caso di consorzi stabili;
c) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Anac, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio.
4. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi individuati dall’articolo 79. Il possesso di tali requisiti di qualificazione è accertato dalla stazione appaltante sulla base delle linee guida a carattere vincolante adottate dall’Anac di cui all’articolo 34.
5. Nell’esercizio del potere di vigilanza, l’Anac accerta il possesso da parte degli organismi di attestazione dei requisiti di cui al comma 3 e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell’attività di attestazione.
6. L’Anac vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’Autorità, che dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima. Sull’istanza di verifica l’Autorità provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida.
7. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione.
8. L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
9. Le linee guida di cui al presente articolo individuano i casi di violazioni alle stesse per le quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, avvero della decadenza dell’autorizzazione. La decadenza dell’autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ Anac irroga le sanzioni di cui al presente comma nel rispetto del principio di proporzionalità e del contraddittorio.
10. La qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.
11.
Articolo 79 – bis – bis
1.Le stazioni appaltanti accertano l’esistenza in capo ai soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dei seguenti requisiti:
a) requisiti di carattere generale di cui all’articolo 76 del presente codice;
b) requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 79;
d) certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
2.Per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono attestati dalle società organismi di attestazione (SOA), autorizzati dall’ANAC.
Art. 80
(Documento di gara unico europeo)
(art. 59 dir. 24)
1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE). Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 76;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo79;
c) soddisfa i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 86.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 104, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all’articolo 98, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute sono ancore valide.
5. La stazione appaltante può altresì chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 50, comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 81 e, se del caso, all’articolo 82.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 77 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all’articolo 77, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.
Art. 81
(Mezzi di prova)
(art. 60 dir. 24)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 76 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 79. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all’allegato XVII e all’articolo 103. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’articolo 76:
a) per quanto riguarda i commi 1 e 2 di detto articolo, l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 3 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 76, l’idoneità all’esercizio dell’attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 79, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.
Art. 82
(Certificazione delle qualità ambientali)
(art. 62 dir. 24)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati, nonché ad organismi di cui al regolamento (UE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e accreditati sulla base delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC vigenti. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 31, fanno riferimento a organismi di cui al regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio e accreditati sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC nn. 17020, 17021 e 17065.
5. le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.
Art. 83
(Registro on line dei certificati (e-Certis)
(art. 61 dir. 24; lett. r) seconda parte legge delega)
1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all’articolo 212.
2. Le stazioni appaltanti ricorrono a e-Certis erichiedonoin primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.
Art. 84
(Avvalimento)
(art. 63 dir. 24; lett. zz) legge delega)
1. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 28,per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 99, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamentei lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 97, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 100, 101 e 102, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 97. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
3. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
5. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.La stazione appaltante tramette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
9. L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 85
(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)
(art. 64 dir. 24)
1.Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato XIIIpossono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l’iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.
2.Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all’art. 212 i propri dati entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero dall’istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l’iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell’avvalimento.
4. L’iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale, certificata dall’A.N.AC., o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d’idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4 possono essere contestati con qualsiasi altro mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano il comma 4 e il comma 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l’elenco ufficiale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione sono conformi all’articolo 81 e, ove applicabile, all’articolo 82. Per l’iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la certificazione dei medesimi non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali.Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che redige l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
8. L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’A.N.AC.
Art.86
(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)
(art. 65 dir. 24)
(attuale codice d.lgs 163: art 62)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all’articolo 79 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
Art.87
(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)
(art. 66 dir. 24)
(attuale codice d lgs 163/2006: art.62)
1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all’articolo 58, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 59, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.
Art. 88
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi enegetici.
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 98 e 99, qualora l’offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 89
(Principi generali in materia di selezione)
(art. 56 dir. 24; lett. r) prima parte legge delega)
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 90 a 92, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 109, comma 13;
b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’articolo 76 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 79 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 86.
2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 27, comma 3.
3. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli 97 e da 99 a 105. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in materia imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 97 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante dall’amministrazione aggiudicatrice.

Art.90
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto)
(art. 67 dir. 24; lett. p), ff), gg), oo), ccc), ddd), fff), ggg) delega; artt. 81, 82, 83 d.lgs. 163/2006)
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 91.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 46, comma 2 del presente codice;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro;
4. Le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 3 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
5. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, anche se non parte del contenuto sostanziale. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per i soggetti disabili, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
6. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
7. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta,
le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
9. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
11. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
12. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.
13. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all’oggetto dell’appalto;
b)le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Art. 91
(Costi del ciclo di vita)
(art. 68, dir. 24)
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un’applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) deve essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall’Italia.
3. L’allegato XVIII al presente decreto contiene l’elenco degli atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.
Art.92
(Offerte anormalmente basse)
(art. 69 dir. 24)
(attuale codice d lgs 163: art 86,87 e 88)
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, chiarimenti sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, anormalmente basse. Le stazioni appaltanti adottano le opportune misure per non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell’anomalia prevedendo il sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell’anomalia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sono individuati i metodi per la determinazione dell’anomalia.
2. I chiarimenti di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a)l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b)le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c)l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d)il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, comma 3;
e)il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 100;
f)l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
g)costi della sicurezza aziendale di cui all’articolo 90, comma 9 anormalmente bassi.
h)costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazione sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (costo del lavoro).
3. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa può escludere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 27, comma 3.
4. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.
5. La Cabina di regia di cui all’articolo212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al comma 2.
Art. 93
(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
(Art. 50 dir. 24)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 68, conforme all’allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Se la gara per l’appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 40, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conformemente a quanto previsto dall’articolo 68, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
Art. 94
(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
(art. 84, dir. 24)
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 32 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 86 e 87, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’articolo 55 che giustificano il ricorso a tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 59 che giustificano il ricorso a tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione.
3. Qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 93 o dell’articolo 139, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia per lasuccessiva comunicazione alla Commissione o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO V
ESECUZIONE

Art.95
(Condizioni di esecuzione dell’appalto)
(Art. 70 direttiva 24/2014; Art. 87 direttiva 25/2014 , Articolo 81 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163 , Articolo 1 comma 1 lett. p), lett.ll),lett. ddd)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 90 del presente Codice e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
Art.96
(Soggetti delle stazioni appaltanti)
(Articolo 10 , 119, 130, 131 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163 , articolo 9, 10, 144,148,149,150,300,301 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 , Articolo 1 comma 1 lett. ll),lett. mm) legge delega)
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assume la funzione di responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono specificati i compiti attribuiti al direttore dei lavori, al direttore operativo e agli ispettori di cantiere e al direttore dell’esecuzione e ai suoi collaboratori
3. Per l’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture le stazioni appaltanti attribuiscono di norma al responsabile unico del procedimento anche la funzione di direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento per prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o
di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
4. Nelle ipotesi di carenza in organico di personale accertata e certificata dal responsabile unico del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione e dei collaboratori o di direttore dei lavori , di direttore operativo e di ispettori di cantiere a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l’affidamento dei servizi.
5. La stazione appaltante determina le modalità e i termini di verifica in corso di esecuzione sulle attività di vigilanza svolte dal responsabile unico del procedimento, dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori, dal coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché dal verificatore della conformità,dal collaudatore per accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
6. Per il mancato adempimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 28.
Art. 97
(Controlli sull’esecuzione e collaudo)
(Articolo 141 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, articolo 215, 312 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Articolo 1 comma 1 lett. ll), lett. nn)
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto, secondo il piano dei controlli di cui all’articolo 28.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 32 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dalle linee guida di cui all’articolo 95, comma 2, di particolare complessità dell’opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1 le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui al comma 10 dell’articolo 21. Per i lavori il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 28, comma 9.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 32 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 32 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
7. Per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di
collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell’albo siano poste a carico dei soggetti interessati. (da esplicitare gli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità di cui alla legge delega). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina.
Art.98
(Garanzie per l’esecuzione )
(lett. qq) legge delega )
1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al dieci per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore . La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria asssicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
6 .Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
7. L’esecutore dei lavori è obbligato ha costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le garanzie di cui al presente articolo possono essere bancarie se prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, assicurative se prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» in forza dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10.In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.
Art.99
(Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)
1. Per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta, in luogo della garanzia definitiva di cui all’articolo 101, sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a sua scelta, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata cauzione definitiva e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice civile e dal presente decreto, denominata cauzione “extra costi”.
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest’ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con esclusione dei maggiori costi di cui alla garanzia di cui ai commi 9 e seguenti dell’art. 104, nonché a garanzia del rimborso delle somme ulteriori maggiori somme pagate al soggetto aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
4. La cauzione definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
6. Le stazioni appaltanti possono incamerare la cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
7. La garanzia “extra-costi” opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice civile e dal presente decreto ed è di importo massimo pari al 5% dell’importo contrattuale e comunque non superiore a euro x milioni.
8. La garanzia “extra-costi” copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l’eventuale maggior costo tra a) l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e b) l’importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d’avanzamento dei lavori
9. La garanzia “extra-costi” è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia “extra-costi” cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
10. La garanzia “extra-costi” prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile.
11. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l’indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l’escussione.
12 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, preventivamente concordati con le banche e le imprese assicurative o loro rappresentanze che devono assumersi i rischi d’impresa, sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell’Autorità e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
13.Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 88 e 98 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.
Art.100
(Subappalto)
(Art. 71 dir. 24; Art. 88 dir. 25; lett. rrr) legge delega)
1. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. E’ fatto obbligo all’affidatario di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
2. Ai fini dell’applicazione del comma precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
3. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni:
– che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
– che all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
– che il concorrente dimostri l’assenza in capo alla terna di subappaltatori espressamente indicati in sede di offerta dei motivi di esclusione di cui all’articolo 76.
4.E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, ove la stazione appaltante lo preveda nel bando di gara, nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 32 per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.
5..L’affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 76 e 131.
6.Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
7. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In tale ipotesi l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 76 e 131.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) sempre, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b)su richiesta del subappaltatore, anche motivata dall’inadempimento da parte dell’appaltatore
12.L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
16. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
17. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
19.E’ fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.
Art. 101
(Modifica di contratti durante il periodo di validità)
(Art. 72 dir. 24; Art. 89 dir. 25; lett. ee) legge delega)
(codice d.lgs 163: art 132)
COMPRENDE ANCHE ARTICOLO 239
Art. 101
(Modifica di contratti durante il periodo di validità, proroga e rinnovo)
(Art. 72 dir. 24; Art. 89 dir. 25; lett. ee) leggedelega)
1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma del presente codicenei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto dell’accordo quadro;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
i. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
ii. comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
i.la necessità di modifica è determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, come attestato dal RUP, che se ne assume la responsabilità. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari
ii. la modifica non altera la natura generale del contratto;
iii. l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al cinquanta per cento del valore iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva.
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
i. una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
ii. all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
iii. nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori :
a) le soglie fissate all’articolo 10;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5.Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 91 per i settori ordinarie all’articolo 150 per i settori speciali.
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. Il RUP comunica all’Autorità le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. La stazione appaltante , dopo aver acquisito il consenso del contraente, procede alla stipula di un nuovo contratto, che può prevedere l’integrale conferma di tutte le precedenti condizioni o la modifica di alcune di esse laddove non più attuali.
13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art.102
(Risoluzione dei contratti)
(Art. 73 dir. 24; art. 90 dir. 25; art. 44 dir. 23)
(Codice d.lgs 163: art 135 e 136)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso o di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto o la concessione ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 101 ovvero una nuova procedura di aggiudicazione della concessione ai sensi del medesimo articolo ;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 101, comma 1, lettere b) e c) sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 101, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 101, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c) le riserve iscritte dall’appaltatore superano il 15% dell’importo contrattuale
d) l’aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 76, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 171, comma 3 per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 131, comma 1, secondo e terzo periodo;
e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dal presente decreto come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
f). la Corte di giustizia dell’Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che lo Stato italiano non ha adempiuto a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore soggetto al diritto italiano ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché’ per reati di usura, riciclaggio e anche di frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché’ per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
4. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
5. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
7. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da’ inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
9. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Art.103
(Provvedimenti e obblighi in seguito alla risoluzione del contratto)
1. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
2. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia’ eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.
3. Qualora sia stato nominato l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal
regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché’ nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché’ nelle eventuali perizie di variante.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 242 , comma 1.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 237, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art.104
(Recesso)
1. La stazione appaltante recede dal contratto nei casi di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, nonché il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite e’ calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 105
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto).
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 102 ovvero ancora di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. L’ANAC determina i casi in cui :a) il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l’esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita; b) l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa stessa.
Art.106
(Contabilità)
(lett. ee delega)
1.Il Direttore dei lavori con l’ufficio di direzione lavori ove costituito è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. Il direttore dei lavori è il soggetto preposto, in via esclusiva, ad interagire con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione del contratto assumendo la responsabilità sull’accettazione dei materiali e sul controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle norme nazionali ed europee.
2. Con decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti sono approvate le linee guida predisposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che individuano compiutamente i seguenti atti e strumenti
che utilizza il direttore dei lavori e l’Ufficio di Direzione dei lavori nella gestione della fase realizzativa dei lavori:
– Ordini di Servizio;
– Processo Verbale di consegna dei lavori e modalità di riconoscimento di oneri per ritardo nella consegna dei lavori e accoglimento dell’istanza di recesso;
– Verbale di accertamento dello stato dei luoghi all’atto della consegna dei lavori;
– Verbale di consegna di materiali da un esecutore ad un altro;
– Verbale di sospensione e Ripresa dei lavori e sospensione illegittima;
– proroghe e determinazione del tempo per la ultimazione dei lavori;
– variazioni e addizioni al progetto disposte dal Direttore dei lavori e proposte dall’esecutore modalità e termini di proposizione;
– determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
– termini e modi di contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore;
– accertamento di sinistri alle persone e danni e accertamento di danni cagionati da forza maggiore;
– modalità e termini di accettazione, qualità ed impiego dei materiali;
– modalità per l’applicazione del prezzo chiuso;
– scopo e forma della contabilità;
– utilizzo dei lavori in economia contemplati nel contratto;
– modalità di accertamento e registrazione dei lavori eseguiti, contenuti e forme dei seguenti documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto;
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d’avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione;
– modalità di annotazione dei lavori a corpo e dei lavori a misura;
– liquidazione di lavori e somministrazioni su fatture – liste settimanali;
– termini forme e contenuti delle eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità;
– redazione dello stato di avanzamento lavori e del certificato per il pagamento delle rate;
– certificato di ultimazione dei lavori;
– conto finale dei lavori e relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
– modalità di annotazione e contabilità dei lavori in economia, conti dei fornitori e pagamenti, giustificazione di minute spese e rendiconto mensile e finale
– forma per la tenuta della contabilità e modalità di iscrizione delle misurazione, contraddittorio con l’esecutore e soggetti preposti alla tenuta dei documenti contabili
3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il responsabile unico del procedimento che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità dei documenti contrattuali. Con il decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti di cui al comma 2 sono approvate le linee guida predisposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che individuano compiutamente i seguenti atti e strumenti che utilizza il responsabile unico del procedimento quale direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture:
– Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e modalità di riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto;
– Termini di svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza;
– Contabilità e pagamenti;
– Verbali di sospensione dell’esecuzione del contratto;
– Certificato di ultimazione delle prestazioni;
– Modalità delle varianti introdotte dalla stazione appaltante;
Art. 107
(Appalti e concessioni riservati)
(Art. 20 dir. 24; Art. 38 dir. 25; Art. 24 dir. 23; Art. 52, d.lgs. n. 163 del 2006; lettera c) delega)
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione a laboratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi, o la maggioranza dei lavoratori interessati, sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. La presente disposizione è menzionata nell’avviso di indizione di gara o nell’avviso di preinformazione in caso di concessione di servizi di cui all’articolo 168.
2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art. 108
(Incentivi per funzioni tecniche)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti per l’esecuzione le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore delle opere pubbliche previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.
6. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l’assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 32 nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

TITOLO VI
REGIMI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

Art.109
(Norme applicabili e ambito soggettivo)
1. Ai contratti pubblici di cui alla presente parte si applicano, oltre alle norme in essa contenute le disposizioni di cui alla Parte I, con esclusione delle disposizioni relative alle concessioni e quelle della Parte II di cui ai successivi capi
2. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 110 a 116; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 110 a 116 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
3. .Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività previste dagli articoli da 110 a 116 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.
4. .Non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del precedente comma, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedura di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’allegato II della direttiva 25 in grado di garantire un’adeguata trasparenza.
5. Qualora la Commissione UE ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui alle disposizioni di cui all’articolo 6 in materia di Joint venture:
a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli ulteriori elementi che la Commissione ritenga necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 157
7. Ai fini degli articoli 110,111 e 112 «alimentazione» comprende la generazione, produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 116.
Art. 110
(Gas ed energia termica )
(art. 8 dir. 25; art. 208, co. 1 e 2 d.lgs. n. 163/2006)
1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presente decreto si applica esclusivamente alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 111 a 113;
b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
Art. 111
( Elettricità )
(art. 9 dir. 25: art. 206, co. 3 e 4 dlgs 163/2006))
1. Per quanto riguarda l’elettricità, il presente decreto si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.
2. L’alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 110, 112 e 113;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
Art. 112
( Acqua )
(art. 10 dir. 25; art. 209 d.lgs. n. 163/2006)
1. Per quanto riguarda l’acqua, il presente decreto si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. Il presente decreto si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3. L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 110 a 113;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
Art. 113
( Servizi di trasporto )
(art. 11 dir. 25; art. 210 d.lgs. n. 163/2006)
1.Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17, lettera i) (contratti relativi a servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana), le norme del presente decreto si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
Art. 114
(Porti e aeroporti )
(art. 12 dir. 25)
1. Le norme del presente decreto si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 115
(Servizi postali )
(art. 13 dir. 25)
1 Le norme del presente decreto si applicano alle attività relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii
postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta;
2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Art. 116
Nota: togliere riferimento al petrolio dalla rubrica
(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi (non riprende interamente direttiva)
(art. 14 dir. 25)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili *
* cfr considerando 43 dir. 25 e decisione di esecuzione della Commissione, 24 giugno 2011, notificata con il n. C(2011) 4253, pubblicata su GUE 2011/372/UE

SEZIONE II
PROCEDURE

Art. 117
(Principi generali)
1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano le seguenti disposizioni della Parte II: 45, con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell’appendice 1 dell’unione europea dell’AAP e agli altri accordi internazionali a cui l’Unione europea è vincolata; 56, salvo che la disposizione sull’avviso di preinformazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo ; 57, commi 1, 2 con la precisazione che il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione ivi previsto non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni , 4 e 6; 59, con la precisazione che il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 4 non può essere inferiore a 15 giorni; 162; 63; 64; ? ; 65, salvo che il riferimento all’allegato XIII debba intendersi all’allegato VIII dir 25 ;78, ?, 75, ?.
Si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi articoli da 143 a 152
Art. 118
(Scelta delle procedure)
(art. 44 dir. 25)
1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori ricorrono a procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente parte. Gli enti aggiudicatori possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Gli enti aggiudicatori utilizzano il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:
a)per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1)le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare adottando soluzioni immediatamente disponibili;
2)implicano progettazione o soluzioni innovative;
3)l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi ad esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito ad una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 79 al 85 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte:
a) non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara;
b) ricevute in ritardo;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione, abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta,
d) che l’ente aggiudicatore ha giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
5. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 120, le procedure di affidamento di cui alla presente parte, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente decreto.
6. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 122 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 129se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 124.
Nel caso di cui al presente comma, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo (151???).
7.Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all’articolo (145????).

Art. 119
( Procedura negoziata con previa indizione di gara)
(art. 47 dir. 25)
1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 86???.
4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Art. 120
(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)
(art. 50 dir. 25; lett. q, punto 1 legge delega)
1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore a norma degli articoli 130, 131 e 76;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano,
segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall’ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 118. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l’articolo32 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
h) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, in presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:
i) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
j) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente decreto ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.
Art. 121
(Comunicazione delle specifiche tecniche)
(art. 63 dir. 25; art. 13, co. 7-bis, d.lgs. n. 163/2006)
1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 48, commi 1, 2 e 3 , o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell’articolo 49, comma 7
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 65, comma 8, all’articolo (21??)e al presente articolo, commi 1 e 2.
Art. 122
(Norme applicabili e avviso periodico indicativo)
(art. 67 dir. 25)
1.Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori esclusi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegatoIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall’ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti superiori alla soglia di cui all’articolo 32, gli avvisi sono pubblicati anche dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a tal fine gli enti aggiudicatori inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell’allegato V, punto 2, lettere b) e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione C.
3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione B;
d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.
4.Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di cui all’articolo 139, comma 1, lettera b) può coprire un periodo più lungo di dodici mesi
Art.123
(Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)
(art. 68 dir. 25)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi a norma del presente articolo.Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato X dir 25, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2 Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 32, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 124.
Art.124
(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
(art. 69 e 70 dir. 25)
1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all’articolo 150.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato Ved è pubblicato conformemente all’articolo 125.Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 93, commi 2, 3, 4 e 5.
3.Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:
a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 120 ; oppure
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite a titolo dell’allegato XII dir 25 e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato IX dir 25 per motivi statistici.
Art.125
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
(art. 71 dir. 25)
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 122 a 124 contenenti le informazioni indicate negli allegati VI parte A, VI parte B, X, XI, e XII dir 25e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 122, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 51, nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 118, continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 124, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 139, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 124, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.
5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato IX dir 25 – TESTO DAGL DIVERSO
Art.126
(Inviti ai candidati)
(art. 74 dir. 25)
1.Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all’articolo 70 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo .
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Art.127
(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)
(art. 75 dir. 25)
1.Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 e ai seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 123.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 123. L’intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.

SEZIONE IV
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 128
(Principi generali per la selezione dei partecipanti)
(art. 76 dir. 25)
1.Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni di cui alla parte II: 76; 77; 79; 80; 81; 83; 82; 84; 85; 88; 86; 87; 90; 91; 92; 73; e 94;
2.Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 130 o dell’articolo 131, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 130 e 131 ;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 130 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente comma.
3.Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 129;
b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.
4.Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:
a) impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.
5.Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all’articolo 77 ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all’articolo 77 commi 3 e 4.
6.Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 90 e 92.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 27.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 76 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
Art.129
(Sistemi di qualificazione)
(art. 77 dir. 25)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al comma 1 può comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli 64, 65 e 78. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all’articolo 131.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l’articolo 123, quanto all’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; b) l’articolo 127, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione. 7. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.
Art.130
(Criteri di selezione qualitativa)
(art. 78 dir. 25)
1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.
2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
3. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l’articolo 84.
Art.131
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
(art. 80 dir. 25)
1. Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 76 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 76 alle condizioni stabilite in detto articolo.
2. I criteri e le norme di cui al comma 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 79 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli dal 80, 81 e 83.
Art.132
(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)
(art. 85 dir. 25)
1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paese terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l’Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, secondo paragrafo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 90 , viene preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del presente comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell’Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio della presente decreto.
Art. 133
(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi)
(art. 86 dir. 25)
1. La Cabina di regia informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato X .
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.
Art. 134
(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
(art. 100, dir. 25)
1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente decreto e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 145;
c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente decreto in virtù delle deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
2. Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 149 o dell’articolo 115, comma 2, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia per l’eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti .

SEZIONE V
SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

Art.135
(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)
1 Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XVII dir 25 sono aggiudicati in applicazione degli articoli 138 a 141. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
a) Mediante un avviso di gara
b) Mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato i maniera continua. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto
c) Mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continua.
2.Il comma 1 non si applica allorchè una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata conformemente all’articolo 59 per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3.Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XVIII, rispettivamente alle parti A,B,C,D ( dir.25) conformemente ai modelli di
formulari stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 125.
5.Si applica altresì l’articolo 140 agli appalti ivi previsti per i settori speciali
Art.136
(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)
1.Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo; 151, comma 1; 152, commi 1, e 2 ; 153,154,155
2.Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
3.Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX dir 25 e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX dir 25 nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
4.L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 151
5.L’articolo 125, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Art.137
(Norme applicabili all’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali)
1.All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui al titolo.. ( titolo del nuovo indice su esecuzione)

CAPO II
APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art.138
(Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici)
(art. 74 e all. IX dir. 24; lett. gg) legge delega)
1. Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 32, comma 1, lettera d). ( NELLA NORMA SUL SOTTOSOGLIA PRECISARE COSA SI APPLICA)
Art.139
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
(art. 75 dir. 24; lett. s) legge delega)
1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 138 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 68;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
2. Il comma 1 non si applica, allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione sia stata utilizzata conformemente all’articolo 59 per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 114 rendono noto il risultato della procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera J, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 68. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 32 i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 68.
Art. 140
(Appalti riservati per determinati servizi)
(art. 77 dir. 24)
1. Le stazioni appaltanti possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 138, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. Il bando fa riferimento al presente articolo.
Art.141
(Servizi di ristorazione )
(all. IX dir 24; lett. gg) legge delega)
1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto all’articolo 138. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta; il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 31 del presente decreto e della qualità della formazione degli operatori.
2. Con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
4 L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo: a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; b) la rete degli esercizi da convenzionare; c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; e) il progetto tecnico. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
5. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

CAPO III
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art.142
(Disciplina comune applicabile ai contratti beni culturali )
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
2. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.
Art. 143
(Qualificazione)
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è sempre richiesto il possesso di requisiti di qualificazione effettivi, specifici, adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati ai fini della qualificazione unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti e, ai fini dei requisiti tecnici, non sono condizionati da criteri di validità temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sull’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 104 del presente codice.
4. Con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente codice, saranno stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori di cui al presente capo e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 144, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
Art.144
(Livelli e contenuti della progettazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 143, comma 4, sono stabiliti, anche nell’ambito della conservazione preventiva e programmata di cui all’articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio, anche i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione del contratto, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento. In caso di interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, come definiti nei decreti di cui all’articolo 143, comma 4, la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente. Negli altri casi, la scheda può essere redatta anche da altri professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’intervento.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi e deve essere elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, quando giustificate dall’unicità dell’intervento conservativo. Il progetto esecutivo deve contenere anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.
5. Per lavori su beni culturali diversi da quelli indicati al comma 4, il responsabile del procedimento stabilisce, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.
6. Qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi, può prevedere l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare copertura economica in apposite somme previste nel quadro economico.
7. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l’organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all’articolo 9-bisdel Codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
Art.145
(Affidamento dei contratti)
1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 120 in ordine all’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipendentemente dall’importo dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l’articolo 25.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.
7. L’esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo,
l’esecuzione in economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all’articolo 143, comma 4.
Art.146
(Varianti)
1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Art. 147
(Consuntivo scientifico e collaudo)
1. Al termine del lavoro sono redatti:
a) un consuntivo scientifico, predisposto dal direttore dei lavori e, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
2. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. Con i decreti di cui all’articolo 143, comma 4 sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro specifiche caratteristiche.
Art. 148
(Sponsorizzazioni)
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L’amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Art. 149
(Forme speciali di partenariato)
1. Con i decreti di cui all’articolo 143, comma 4 sono definite, anche nel quadro degli accordi di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili. Sono altresì dettate disposizioni speciali dirette a favorire, mediante forme di semplificazione e di concertazione sin dalla prima fase di elaborazione degli studi di fattibilità, l’applicazione della finanza di progetto, di cui all’articolo 179 del presente codice.

CAPO IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 150
(Ambito di applicazione)
(art. 78 dir. 24; lettera oo) legge delega)
1. Il presente capo si applica:
a)ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b)ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all’articolo 32 è pari al valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all’articolo 32 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi dell’articolo 161 e dell’articolo 15 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni)
b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla quale l’applicabilità dell’articolo 9 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorso in due fasi. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 21 – bis, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC sono determinati: l’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese.
Art. 151
(Bandi e avvisi)
(art. 79 dir. 24)
1.Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 59 , comma 4, lo indicano nell’avviso o nel bando di concorso.
2.Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 91 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3.I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate nell’allegato XIV, parte I, rispettivamente alle lettere E e F, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dall’articolo 68 e dall’art.69.
Art. 152
(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)
(art. 80 dir. 24)
1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I della Parte IIe del presente capo.
2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 150, comma 5. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e per i giovani professionisti.
Art. 153
(Composizione della commissione giudicatrice)
(art. 81 dir. 24; lettera hh) legge delega)
1.La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione.
2.Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 154
(Decisioni della commissione giudicatrice)
(art. 82 dir. 24)
1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
2. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 155
(Concorso di idee)
(art. 108 codice)
1. Le norme del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema.
3. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
4. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
5. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l’incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
TESTO ALTERNATIVO STRUTTURA MISSIONE EDILIZIA SCOLASTICA
Le norme del presente capo trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione nel rispetto delle indicazioni del bando. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
Con il pagamento del premio l’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, qualora l’amministrazione proceda alla realizzazione dell’intervento, possono essere poste a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso, anche in associazione con altri, dei relativi requisiti soggettivi.
La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con le procedure previste per gli appalti di servizi in funzione dell’importo dell’affidamento, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando del concorso di idee, e che il soggetto sia in possesso, personalmente o integrandoli attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo, dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 156
(Altri incarichi di progettazione e connessi)
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 21 (livelli di progettazione) nonchè di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 32 e diversi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I del presente decreto. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di cui all’articolo 32, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 32 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 62, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
3. E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

CAPO V
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 157
(Servizi di ricerca e sviluppo)
(art. 14 dir. 24, art. 32 dir. 25; art. 25 dir. 23)
1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente decreto si applica esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, e
b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore.

CAPO VI
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA

Art. 158
(Difesa e sicurezza )
(Art. 15 dir. 24; Art. 24 dir. 25; Art. 10 par. 6 e 7, dir. 23)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto.
2. All’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte IV del presente decreto fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell’articolo 6 di quest’ultimo.
3. In deroga all’articolo 28, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l’amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite, in armonia con il presente decreto, le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novemre2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano altresì gli interventi da eseguire in Italia e all’Estero per effetto di accordi internazionali,
multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all’articolo …….
5. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.
Art. 159
(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)
(Art. 16 Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza dir. 24; Art. 25, art. 26 dir. 25; Art. 21 e art. 23 dir. 23; art 5, dlgs 208/2011)
1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente decreto o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.
a) se una parte dell’appalto o della concessione è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
Art. 160
(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
(Art. 17 dir. 24; Art. 27 dir. 25; Art. 10 par. 5 dir. 23)
1. Il presente decreto non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 che sono disciplinate da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o più paesi terzio relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale nel caso di appalti ;
d) norme procedurali specifiche
Gli accordi o le intese di cui comma, lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.
2. Il presente decreto non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.
Art. 161
(Contratti segretati)
(lett. m) legge delega; Art. 17 d.lgs. n. 163 del 2006)
1. Le disposizioni del presente decreto relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dell’esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell’esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite proprio un ufficio organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attività di cui al comma 5 è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art. 162
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
( lett. l) legge delega )
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti ai sensi dell’articolo……, comma……., comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza , ai fini del presente articolo, il verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero l’imminente previsione del loro verificarsi. Viene ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di calamità di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sei mesi dall’affidamento
8. L’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 30 giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.
9. Al fine di agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d’intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il MIBACT per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali, predispongono elenchi di operatori economici per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Tali elenchi sono pubblicati sul profilo di committente delle Prefetture e sono comunque comunicati ai Comuni del territorio di competenza della Prefettura medesima.
10. Ove le condizioni di urgenza lo consentano, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 6 a 8, i termini della procedura negoziata di cui all’articolo 59, sono ridotti ad un terzo.
11. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

PARTE III – CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 163
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed entri aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui agli allegati….
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni, contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente a:
a) principi generali di cui agli articoli
b) modalità di affidamento di cui agli articoli
c) informazioni da inserire nei bandi di concessioni di cui agli articoli
d) avvisi di aggiudicazione delle concessioni di cui agli articoli;
e) disponibilità elettronica dei documenti di gara (ex 70);
f) requisiti di qualificazione degli operatori economici
g) motivi di esclusione;
h) Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte
i) Comunicazione ai candidati e agli offerenti
l) stipula del contratto
l) modalità di esecuzione
m) project bond
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo…..alle concessioni si applicano altresì le norme relative alle esclusioni di cui all’articolo 76.
4. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.
5. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.
6. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della presente Parte. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate.
Art. 164
(Concessioni)
1. Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, lettere ss) e tt), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Detti contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’art. 3, comma uu) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le fluttuazioni del mercato incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le fluttuazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L’equilibrio economico finanziario definito all’art. 3, comma 1, lettera aaa), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione avviene contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento.
Art. 164 bis
Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.
Art. 165
(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
(Art. 8, c. 2 e ss, dir. 23)
1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 32, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato è valido al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima valida è costituita dal valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.
5. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del presente decreto. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall’osservanza delle norme del presente decreto, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
6. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
7. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 32 il presente decreto si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Art. 166
(Durata delle concessioni)
(art. 18 dir. 23)
1.La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario ed è commisurata al valore della concessione.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
Art. 167
(Contratti misti di concessioni)
(Art. 20 dir. 23)
1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato (IV Direttiva) l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 8.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 159.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata dall’allegato (III direttiva 23) gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un’unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un’attività disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l’articolo 25.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 159 o dal comma 7, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o di più concessioni distinte non può essere effettuata al fine di eludere l’applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture l’oggetto principale è determinato rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni né a quella relativa all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.
Art. 168
(Servizi sociali e altri servizi specifici)
(art. 19 dir. 23)
Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato VIII che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dagli articoli 66, …. (Avvisi di aggiudicazione delle concessioni) e dall’articolo …. (Termini per la conclusione del contratto).

CAPO II
GARANZIE PROCEDURALI

Art. 169
(Requisiti tecnici e funzionali)
(art. 36 dir. 23)
1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltante, livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili) e la valutazione di conformità, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.
2. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall’espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un’offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l’offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.
Art. 170
(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)
(art. 37 dir. 23)
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 172, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 171;
c) l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 171, commi da 4 a 7, e fatto salvo l’articolo 171, comma 9.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
b) nel bando di concessione o nell’invito a presentare offerte, l’espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione;
c) nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante rende nota a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 49.
7. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.
Art. 171
(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)
(art. 38 dir. 23)
(codice d.lgs 163: art…)
1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti,. sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentate come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 42 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l’articolo 84.
Art. 172
(Criteri di aggiudicazione)
(art. 41 dir. 23)
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di cui all’articolo109.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la stazione appaltante elenca i criteri in ordine decrescente di importanza. In deroga al presente comma, se la stazione appaltante riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l’ordinaria diligenza, la stazione appaltante può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all’articolo 230 (????).Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 230 (????). La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

CAPO III
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 173
(Subappalto)
(Art. 42 dir 23)
1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 27, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano micro, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture soprasoglia, indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
a) concessione di lavori, servizi e forniture per la quale non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperibile sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
3. L’offerente ha l’obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo …..
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentati legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario è obbligato solidalmente con il sub-appaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente.
6. E’ vietato il ricorso dei subappaltatori ad ulteriori subappaltatori o subfornitori.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta di sub- appaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.
8. Si applica altresì il comma 6 dell’articolo 238 (?????) del presente codice.
Art. 174
(Modifica di contratti durante il periodo di validità)
1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione a norma del presente codice nei seguenti casi:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le suddette clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:
a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione iniziale; e
2) comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
c) ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza;
b) la modifica non alteri la natura generale della concessione.
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
a) una clausola di revisione in conformità della lettera a);
b) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice; oppure
c) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalla stazione appaltante allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall’articolo 48, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le informazioni di cui all’allegato (XI della direttiva 2014/23).
4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nè di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all’articolo 32, comma 1, lettera a); e
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
5. La modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell’inflazione calcolata dall’ISTAT.
7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.
Art. 175
(Risoluzione del contratto)
1. La concessione è risolta quando:
a) ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 95 ;
b) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi 171, comma 3;
c) la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accertato in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dai trattati in conseguenza dell’aggiudicazione, da parte di una stazione appaltante, di una concessione in violazione del diritto dell’Unione europea.
2. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento della stazione appaltante ovvero quest’ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo …, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
4. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente delle somme previste al comma 2.
Art. 176
(Affidamenti dei concessionari)
1. I soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, sono obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all’ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a 24 mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula dalla finanza di progetto e le concessioni in essere e o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 177
(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)
1 Per le concessioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scadute, il Concedente procede alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento della concessione, nel rispetto del principio di evidenza pubblica. Sono fatti salvi i casi di esercizio sul concessionario del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2014/23/UE.
2. Il concessionario uscente, resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’opera assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell’indennizzo ove è dovuto.
3.I reciproci obblighi saranno regolati mediante apposito atto .
4.Per le società concessionarie prossime alla scadenza, il Concedente avvia con congruo anticipo la procedura per l’individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti. Al fine di escludere soluzione di continuità nell’esercizio dell’ infrastruttura, ove possibile, la procedura di gara viene indetta entro 24 mesi precedenti alla scadenza della durata della concessione.
5.Il Concedente entro un anno dalla data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente.
6.Qualora la procedura concorsuale non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il Concessionario uscente, resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell’indennizzo ove è dovuto.
7.Per le opere già assentite in concessione eseguite e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L’importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante . Le modalità ed i tempi di corresponsione sono definite nel testo di Convenzione

PARTE V
CONTRAENTE GENERALE E FINANZA DI PROGETTO
(si tratta di articoli presenti nel vigente codice)

Art. 178
(Disciplina comune applicabile)
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, IV, V e VI , in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 10, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.
Art. 179
(Finanza di progetto)
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, titolo II, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 68 ovvero di cui all’articolo 125, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la
sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 225???,specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché’ del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 90.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 90 per il caso delle concessioni, l’esame delle proposte e’ esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 90 (requisiti di ordine generale).
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dello studio di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo’ aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo …(approvazione del progetto preliminare), anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase e’ onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, ne’ incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo’ avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 88 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 98. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo98; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, lo studio di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e di dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 98, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare l proponente ad apportare allo studio di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutato positivamente. Lo studio di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Lo studio di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis 183?????.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché’ i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 221???
19.Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché’ tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
20. Ai sensi dell’articolo … (competenze delle regioni) del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.
Art. 180
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo B. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino al termine di dieci anni dalla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 181
(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.)
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all’articolo C nonché’ le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere zz), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché’ destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.
2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché’ a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 46 de1 decreto-legge 1ºottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 199????, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.
Art. 182
(Privilegio sui crediti )
1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell’articolo 199????… ( 176 attuale codice).
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché’ gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2,del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 183
(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria , che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché’ i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3.L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. L’offerente può anche essere un contraente generale.
6. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera.
7.L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.
Art. 184
Contratto di disponibilità
1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalita’ di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita’. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 68 ovvero di cui all’articolo 125, secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6.Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 88; il soggetto aggiudicatario e’ tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 98. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 98; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 90. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo’ proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo D del presente decreto, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.
Art. 185
(Subentro)
1. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
2. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
3. Fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 173, comma 3, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara.
4. Il presente articolo si applica agli operatori economici titolari di un contratto di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz).
Art. 186
(Partenariato pubblico e privato)
(art. 31, dir. 24; art. 49 dir. 25)
1.Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa. Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
2.Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna .
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera come definiti dall’art. 3 comma 1 lettere uu-ter) e
uu-quater). Tale contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti, sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico.
4. A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.
5.L’amministrazione aggiudicatrice può scegliere altresì che a fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazione negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
6. L’equilibrio economico finanziario per come definito all’art. 3, comma 1, lettera aaa), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissibilità ad un contratto di partenariato pubblico privato. In ogni caso, la sottoscrizione del contratto di partenariato avviene contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento.
8.Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano le finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.
Art. 187
(Procedure di affidamento)
1. La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Salvo l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’attività di progettazione come previsto dall’art. 186, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.
3La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell’operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche facendo ricorso a tecniche di valutazione mediante lo strumento del public sector comparator.
4.L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. L’operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

Art. 188
(Controllo e verifica)

Art. 189
(Condizione per l’avvio)
1. L’utilizzo dei contratti di cui all’articolo 186 avviene sulla base di una adeguata istruttoria nell’ambito della fase di programmazione che ne motivi le ragioni e la convenienza mediante, in particolare:
a) l’analisi della domanda e dell’offerta;
c) la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione;
d) la sostenibilità economico-sociale dell’operazione.
In ogni caso deve essere chiaramente definita l’allocazione dei rischi.

Art. 190
(Finanziamento del progetto )
1. Il finanziamento dei contratti può avvenire mediante il ricorso a idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del negozio tali da assicurare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.

Art. 190 – bis
Baratto amministrativo
1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
Art. 190 ter
Interventi di sussidiarietà orizzontale
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.(1)
2(2). Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo
prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
3. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale può, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e’ subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo’ in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara’ prevista la detrazione dai tributi propri dell’ente competente.
5. E’ fatta salva la potesta’ legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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(1) Articolo 4 legge n. 10 del 14 gennaio 2013
(2) Articolo 23 d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2

TITOLO III
IN HOUSE

Art. 191
(Regime speciale degli affidamenti in house)
( lett. eee) legge delega)
1. E’ istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house. L’iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto, consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3.Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, ove non segretati ai sensi dell’articolo 161.
Art. 192
(Società pubblica di progetto)
TESTO DAGL DIVERSO
1. Ove il progetto preliminare piano di fattibilità dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi, l’attivita’ coordinata di piu’ soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una societa’ pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa’ pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali o connesse, nonche’ alla espropriazione delle aree interessate, e all’utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall’infrastruttura. La societa’ pubblica di progetto e’ autorita’ espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societa’ pubblica di progetto realizza l’intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati , operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
1-bis. 2.Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societa’ pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.
3. Alla societa’ pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La societa’ pubblica di progetto e’ istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell’infrastruttura, e a promuovere altresi’ la partecipazione al finanziamento; la societa e’ organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.
5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa’ pubblica di progetto di beni immobili di proprieta’ o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l’intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa’ pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta’ o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

TITOLO IV
CONTRAENTE GENERALE

Art. 193
(Affidamento a contraente generale)
1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché’ di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
f) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla nomina, con le procedure di cui all’articolo 28 (???), comma 3, del responsabile dei lavori, del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all’alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché’ di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che e’ tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell’articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 58, 59 e 101; esse sono regolate dalle norme della parte II, titolo I, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo’ proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo’ rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita’, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 100 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di
una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L’affidamento al contraente generale, nonché’ gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all’affidatario, nonché’ applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall’articolo 180 (articolo sulle società di progetto) e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società cosi ‘costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della società di progetto e ‘indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell’ipotesi di cui all’articolo … (cessione di crediti derivanti dal contratto).
12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate
dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell’articolo 180 ( società di progetto), nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo …. (cessione crediti); la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e’ applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell’opera,
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui…( coordinare con art. 98) e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e’ soggetta alle riduzioni progressive di cui all’articolo 98; ove la garanzia si sia gia’ ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non e’ ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall’articolo ..(subentro al concessionario in società di progetto);
c) il contraente generale ha comunque facolta’ di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita (coordinare con art. 98) ;in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b)
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione extracosti di cui all’articolo 99, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso ( da coordinare con art. 98).
19. I capitolati prevedono, tra l’altro:
a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l’attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e’ tenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e’ inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e’ unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l’articolazione delle suddette misure, nonché’ la stima dei costi. Tale stima e’ riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione
Art. 194
(Procedure di aggiudicazione)
1. L’aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l’affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all’importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo’ essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e’ in grado di offrire;
f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 110 a 115, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo I, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24.
Art. 195
(Collaudo)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall’articolo … . (collaudo lavori pubblici)
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’affidatario del supporto al collaudo non puo’ avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l’infrastruttura.
Art. 196
(Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche)
1.E’ istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall’articolo … ( articolo su consorzi stabili).
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell’articolo… (operatori economici stabiliti in altri Stati UE), salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell’articolo 213 (???), comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono determinate con decreto del MIT, sentita l’ANAC.
Art. 197
(Requisiti per le iscrizioni)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualita’ aziendale UNI EN ISO9001; i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo …(qualificazione delle imprese) ;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 198
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 199.
Art. 198
(Requisiti di ordine generale)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all’articolo … (articolo sui requisiti generali).
2.La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni.
Art. 199
(Requisiti di ordine speciale)
1.I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. I requisiti per il riconoscimento di un’adeguata capacità economica e finanziaria, di un’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, di un adeguato organico tecnico e dirigenziale sono determinati con decreto del MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’ANAC, previa consultazione delle organizzazioni degli operatori economici interessati.
Art. 200
(Consorzi stabili e consorzi di cooperative)
1.I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate, come specificato nel decreto di cui all’articolo 211, comma 2. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, son qualificati sulla base dei propri requisiti.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 198, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all’articolo 197, lettera a), sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) per gli altri requisiti e per la costituzione di un fondo consortile di garanzia si provvede con il decreto di cui all’articolo 199, comma 2
d) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l’altro, il regime di responsabilità previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello istituito secondo il decreto di cui all’articolo 199, comma 2
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell’articolo 201 (???);
d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Art. 201
(Norme di partecipazione alla gara)
1.I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo…(requisiti generali); nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;
b) b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di cui all’articolo 199, comma 2
2. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell’articolo 123.
3. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 2 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati ,inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni del comma 1 e 2.
4. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo 7 (???). E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.
5. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell’articolo (operatori economici stabiliti all’estero), possono partecipare alla gara in associazione o
consorzio con altre imprese purché’ queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell’articolo …(operatori economici stabiliti all’estero). Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 202
(Gestione del sistema di qualificazione)
1.La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell’efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell’attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all’Amministrazione, l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3.Ai fini della gestione del sistema di qualificazione dei contraenti generali, per quanto non previsto dal presente Capo e per le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo medesimo si provvede con il decreto del MIT di cui all’articolo 199, comma 2.Fino all’entrata in vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le norme sulla qualificazione non comprese nel presente decreto e previste dagli articoli dal 186 al 192 del previgente decreto legislativo n.163 del 2006 e dalle connesse norme del previgente regolamento di cui al DPR n.207 del 2010.

PARTE V
SUPERAMENTO LEGGE OBIETTIVO

Art. 203
(Piano generale dei trasporti e della logistica)
1. Il piano generale dei trasporti e della logistica contiene le linee strategiche delle politiche delle mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del paese. Il Piano, è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentite le commissioni parlamentari competenti3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 è aggiornato, secondo le medesime procedure.

(3) Il Piano è oggi approvato con DPR previa deliberazione del CDM, su proposta del MIT;

Art.204
(Documento pluriennale di pianificazione del MIT)
1. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto n. 228 del 2011, contiene:
a) l’elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento;
b) l’elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica da realizzarsi in coerenza con il PGTL.
2. Il DPP è adottato secondo le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2, sentita la Conferenza unificata. In particolare, entro il 31 ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento, il documento è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all’ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva conclusione dell’istruttoria da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del consiglio dei ministri, di cui viene data comunicazione al medesimo ministero. Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE, dalla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedere alla approvazione del documento recependo eventuali osservazioni istruttorie con proprio decreto motivato.4
3. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale ai fini dell’inserimento nel DPP, comprendenti il Progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui al decreto legislativo n.228. Il predetto Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell’intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell’intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e procede al suo inserimento nel DPP, definendone la priorità.Con riferimento ai progetti di cui al comma 1 lettera c) la valutazione ex ante è effettuata dallo stesso Ministero.
4. Ai procedimenti riguardanti gli interventi di cui al comma 1 lettere a)e b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 delD.P.R [NB: si tratta del D.P.R. di cui alla deliberazione preliminare del C.d.M. del 20 gennaio 2016]
5. Annualmente, il MIT predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP di cui al comma 1 dell’articolo….; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l’ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all’approvazione del progetto definitivo, trasmette al MIT una scheda di sintesi conforme al modello approvato dal M IT con apposito decreto contente i dati salienti del progetto in particolare costi, tempi, caratteristiche tecnico prestazionali dell’opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto di Fattibilità].

(4) E’ esattamente la procedura prevista per tutti i DPP dal citato comma 5 che abbiamo riportato solo per chiarezza. Abbiamo inserito solo in più la Conferenza Unificata.

Art. 205
(Revisione degli interventi – Project Review)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede secondo la medesima procedura di cui al comma 5 del citato articolo 2 della medesima legge n. 228 2011, alla revisione(projectreview)degli interventi contenuti nel DPP. Perrevisione degli interventi si intende la rivalutazione dell’opportunità: dell’intervento nel suo insieme ovvero di singoli lotti, una volta che siano trascorsi [sette (?)] anni dal suo primo inserimento nel DPP, e successivamente ogni cinque anni, senza che ne sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una sua parte significativa, ovvero laddove il costo dell’intervento evidenziato dal progetto definitivo o dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il [venti]per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Tale attività è finalizzata a verificare che persistano gli interessi pubblici che erano stati alla base dell’approvazione di detti interventi e ad assicurare che, ove ciò appaia preferibile in ragione del mutato contesto in cui verrebbe a collocarsi l’opera, gli interessi pubblici posti alla base dello stesso, siano perseguiti secondo altre modalità ed opere, che risultino più efficaci ed efficienti ai fini del loro raggiungimento.

Art.206
Revisione della normativa tecnica
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla revisione della normativa tecnica di progettazione, ai fini della introduzione di elementi di semplificazione e di flessibilità ulteriori rispetto a quelli già esistenti, anche al fine di superare gli attuali aspetti connotati da eccessiva rigidità da cui derivano costi aggiuntivi non giustificati.

Art. 206 bis
(Ministero delle infrastrutture)
1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a)promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c)promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti di fattibilità e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l’istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo
d)provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e)ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
f)assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto di fattibilità e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d’intesa con il Ministero delle attività produttive. Per gli interventi ferroviari di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest’ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera;
g) cura le istruttorie per l’avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all’Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico;
h) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3.Per le attività di cui al presente capo il Ministero può:
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell’Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell’Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all’articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.
5. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d’intesa con il Presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell’ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano
secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi. (629)
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l’assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.
Art.206 ter
(Finanziamento delle opere e riprogrammazione dell’allocazione delle risorse per le infrastrutture di interesse nazionale)
1. In attuazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilità e la project review delle infrastrutture di preminente interesse nazionale;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale.
2. Tra i fondi di cui al comma precedente possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Al Fondo di cui al comma 1, lettera a), confluiscono le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
4. Al Fondo di cui al comma 1, lettera b), confluiscono le risorse disponibili di cui all’articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98,nonché le risorse disponibili del “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. La quantificazione degli importi delle risorse che confluiscono nei fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti o del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
6. In sede di prima assegnazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, sono conservati gli impegni già assunti e le assegnazioni effettuate con delibera CIPE, fatta salva la possibilità di riprogrammazione e di revoca secondo le modalità e le procedure stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma
7. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e di assegnazione delle risorse dei fondi di cui al comma 1 e di riprogrammazione delle stesse a seguito di rinuncia, revoca e rideterminazione a seguito delle attività di project review di cui all’articolo XX, sulla base dei criteri definiti nel Documento Pluriennale di Pianificazione di cui all’articolo XX.
8. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle risorse che si rendano disponibili a seguito di rinuncia, revoca e rideterminazione affluiscono al Fondo di cui all’articolo 1, lettera b), previo versamento all’entrata del bilancio dello stato qualora iscritte in conto residui.
Art. 206 quater
(Regime transitorio)
1. Gli interventi approvati ai sensi della legge 443 del 2001, per i quali sussistono obbligazioni giuridiche vincolanti, sono assoggettati al complessivo regime procedurale vigente al momento dell’ approvazione da parte del CIPE fatta eccezione di quanto previsto dai commi 6 e 7.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano “interventi con obbligazioni giuridiche vincolanti” gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta la conclusione del contratto all’esito della procedura di affidamento della realizzazione dell’opera applicata.
3. In sede di prima applicazione degli articoli……il CIPE, sulla base di una istruttoria coordinata con il MIT, con propria delibera individua gli interventi, ovvero i singoli lotti di interventi, relativi all’XI allegato infrastrutture, da far confluire nel DPP, per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti ai sensi del presente articolo
4. Nelle more dell’approvazione del primo DPP, la proposta contenuta nell’allegato infrastrutture 2015, così come approvato con deliberazione del CDM, costituisce il “Quadro Generale per gli
investimenti in materia di trasporti ai fini del soddisfacimento della Condizionalità ex ante – Obiettivo tematico 7” di cui all’art. 19 e allegato XI del Reg. CE 1303/2013.
5. Nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento al Piano generale dei Trasporti e della Logistica, ai sensi dell’art. XX, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce gli obiettivi e le strategie della politica infrastrutturale mediante apposito documento contenente le linee strategiche di indirizzo della politica infrastrutturale nazionale.
6. In sede di prima applicazione il MIT, in relazione alle opere approvate ai sensi di cui al comma 1, nonché per le opere incluse nell’allegato infrastrutture dell’anno 2015 così come approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data e in relazione agli interventi su infrastrutture di interesse nazionale in corso di esecuzione con riferimento ai lotti per cui i lavori non siano ancora stati avviati, può disporre la revisione della progettazione definitiva e, se già intervenuta, della progettazione esecutiva, laddove ciò risulti opportuno al fine di assicurare il raggiungimento degli interessi pubblici coinvolti con maggiore efficacia, efficienza e celerità.
7. Ai fini della valutazione della efficienza /efficacia delle scelte progettuali l’ente aggiudicatore trasmette la documentazione relativa allo stadio progettuale raggiunto al MIT,. Detta valutazione si intende positiva ove il MIT non comunichi all’ente entro il termine di [120] giorni ricevimento della documentazione il formale avvio del procedimento di revisione del progetto di cui al precedente articolo. Il procedimento deve essere completato dal MIT nei [120] giorni successivi, termine che è sospeso nel caso in cui il MIT chieda all’ente aggiudicatore chiarimenti o documentazione integrativa.8. Il Ministero, alla luce della istruttoria compiuta assume le opportune determinazioni, da adottarsi nelle forme di volta in volta previste per gli atti su cui il provvedimento viene ad incidere. Nei casi in cui si sia in presenza di obbligazioni giuridiche vincolanti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero il diverso ente aggiudicatore, formula all’impresa affidataria una proposta di revisione o risoluzione consensuale del contratto in essere. Laddove si riveli necessario procedere alla revisione/nuova acquisizione di pareri o autorizzazioni rese in precedenza, il MIT avvia un’apposita istruttoria ed eventualmente indice un’apposita conferenza dei servizi.
9. Nel caso in cui l’impresa affidataria non aderisca alla proposta di revisione o di risoluzione consensuale di cui al comma precedente, l’Amministrazione procedente può comunque recedere dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e delle spese di progettazione sostenute, dei costi connessi all’eventuale studio di impatto ambientale e all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente acquisite, oltre ad un importo corrispondente all’utile esposto dall’impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all’aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all’affidamento, previa l’eventuale attivazione, ove fosse
mancato in precedenza, di un procedimento di analisi e scomposizione del prezzo di contratto, ex post che evidenzi la percentuale di utile di spettanza dell’appaltatore. L’eventuale contestazione in sede giudiziale della legittimità del procedimento di determinazione dell’utile in ogni caso non impedisce che il provvedimento di recesso spieghi la sua efficacia. E’ escluso il risarcimento, a qualunque titolo, di qualsiasi ulteriore voce di spesa o danno.
10. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’art. 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono oggetto di valutazione di fattibilità economico finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle presenti norme. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Art.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 7 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2001, n. 228;
b) il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 228 del 2011;
c) i commi dall’1 al 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
d) gli articoli…… di legge obiettivo del 163…
La quarta riscrittura della normativa europea nel settore degli appalti è caratterizzata da un avvicinamento della disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori ordinari. Ciononostante, le norme per i cosiddetti settori “speciali”, in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali, continuano a essere contenute in una direttiva ad hoc (direttiva 2014/25/UE). Gran parte delle novità previste per i settori ordinari è riprodotta nella disciplina applicabile ai settori speciali: ciò vale, a titolo esemplificativo, per le nuove procedure riguardanti i partenariati per l’innovazione, i criteri ambientali e sociali attraverso il rispetto degli obblighi in tale ambito, i criteri di aggiudicazione dell’appalto, i costi del ciclo di vita, la fase di esecuzione dei contratti. Permane un regime specifico che riguarda, in generale, tra l’altro, l’accessibilità di norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati agli operatori economici interessati, nonché norme ad hoc per i vari settori speciali. Anche nel caso dei settori speciali intervengono, infine, modifiche volte a chiarire l’ambito di applicazione della nuova disciplina.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I CONTENZIOSO

Art. 206 – bis
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’ANAC, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche , i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’ammissione e all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziaria e tecnico-professionali di cui all’articolo …. (ex art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006) sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della composizione della commissione, dell’elenco degli esclusi e degli ammessi sul sito internet della stazione appaltante. L’omessa impugnazione di tali provvedimenti nei termini stabiliti dal presente comma preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.
[ 2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il ricorso non puo’ comunque essere piu’ proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo’ comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto].
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l’articolo 119.
4. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Salvo quanto previsto al comma 6 bis, per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice e’ tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.
6 bis. Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, nei casi previsti al comma 2, il giudizio è definito ad una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell’udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell’udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi. La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie o per estendere il contraddittorio, proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. Il deposito di documenti deve avvenire entro tre giorni dalla notifica dell’ordinanza istruttoria. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
7. Ad eccezione dei casi previsti al comma 2, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Salvo quanto previsto al comma 6 bis, il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119.
8-ter. Nei casi previsti al comma 1 (nella decisione cautelare il giudice tiene conto del disposto dell’articolo 121, comma 1, e dell’articolo 122, motivando in ordine alla sussistenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni. Nei casi previsti al comma 6 bis, il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dalla camera di consiglio di discussione; resta ferma la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74. Nel giudizio di appello la sentenza di rigetto può essere motivata richiamando le argomentazioni della sentenza del Tribunale amministrativo regionale.
11. Le disposizioni dei commi 1 bis, 3, 6, 6 bis, 8, 9, secondo periodo e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
11 bis. Al fine di razionalizzare il processo nelle materia di cui ai commi 1 e 2, nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di gravame avverso lo stesso atto.

Art. 207
(Rimedi alternativi al ricorso giurisdizionale)
(lett. aaa) delega)
(lett. pp) delega) (rielaborazione art. da 239 a 243 dell’attuale codice)
1. I rimedi alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alternative ai ricorsi giurisdizionali sono:
a) l’accordo bonario;
b) la transazione;
c) l’arbitrato.
d) Collegio consultivo tecnico
e) Definizione stragiudiziale delle controversie da parte di ANAC
Art. 208
(Accordo bonario)
(Articolo 240 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163; articolo 1 comma 1 lett. pp) – lett. aaa) legge 28 gennaio 2016 n. 11)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte..….. affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare per un importo compreso tra il 5 e il 15 % dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano i procedimenti di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile del procedimento attiva l’ accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dall’organo di collaudo, richiede alla Camera arbitrale, l’indicazione di una lista di 5 esperti con i requisiti di cui all’articolo (ex 210 ???), comma 5, aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’ intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata entro 90 giorni dalla nomina.
6. L’esperto verifica le riserve in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il soggetto che le ha formulate, effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri e quindi formula, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al responsabile del procedimento e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, l’accordo bonario è realizzato e viene redatto verbale a cura dell’esperto, sottoscritto dalle parti e dall’esperto. Il verbale è inoltrato alla stazione appaltante per le valutazioni definitive. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. Alla sottoscrizione dell’accordo. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario o gli arbitri.
11.L’Autorità, su iniziativa della stazione appaltante e/o di una o più delle altre parti interessate, al fine di fornire soluzione in merito a specifiche questioni oggetto di prevenire controversie insorte in fase di gara e nell’esecuzione del contratto, rilascia proprio parere motivato e vincolante.
13. Nell’ambito dell’esercizio dei poteri a essa attribuiti, qualora l’Autorità accerti la violazione di disposizioni normative di settore o di atti a carattere vincolante, invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. L’Autorità può inibire la prosecuzione della gara fino alla scadenza del medesimo termine. Qualora dall’esecuzione del provvedimento illegittimo possa derivare danno grave, l’Autorità può sospenderne l’efficacia per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00,
posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione inciderà sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 27 del presente decreto.
14. E’ riconosciuto all’Autorità il potere di agire in giudizio per la rimozione delle illegittimità riscontrate ai sensi del….. . Con proprio atto regolamentare l’Autorità disciplina il procedimento di cui ai commi.
Art. 209
(Transazione)
(Articolo 239 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163; articolo 1 comma 1 lett. pp) – lett. aaa) legge 28 gennaio 2016 n. 11)
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. solo ed e ai sensi dei commi 2 e 3. La transazione ha forma scritta, a pena di nullità.
2. Ove il valore dell’importo oggetto di rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici è acquisito il necessario parere legale, in base alla normativa vigente.
2- Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, se l’importo di ciò che concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, ovvero di 200.000 in caso di lavori pubblici, acquisiscono preventivamente il parere dell’avvocatura o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso circa la convenienza ed opportunità nonché sulla sussistenza dei presupposti per procedere alla transazione.
3. Il dirigente competente, previa verifica motivata presso il responsabile del procedimento dell’impossibilità di procedere alla sottoscrizione di un accordo bonario di cui all’articolo……, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
Art. 210
(Arbitrato)
(Articolo 241- 242 – 243 Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163; articolo 1 comma 1 lett. pp) – lett. aaa) legge 28 gennaio 2016 n. 11)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo dall’articolo 209 possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni a appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. Il deferimento ad arbitri è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione, motivata ,da parte dell’organo di governo dell’amministrazione.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L’aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.
3. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.
4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla camera arbitrale. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 211 (ex 242-ter) scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 211 (ex 242-ter ) comma 2, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono comunque essere nominati:
a) se in servizio, i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello stato nonché i compenti delle commissioni tributarie.
b) coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
e) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
f) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l’arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità’ del lodo.
8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmesse alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità’ del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo 211, comma 11.
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio (?); se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta,
solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati
12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici.
13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.
14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità’, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d’appello può sospendere, con ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti/delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione di cui all’articolo 23-ter del nonchè l’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile.
17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all’Anac.
20. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, i collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento.
21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 211
(Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)
1. Presso l’ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale .
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto. Al suo interno l’ANAC sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall’ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e (all’Osservatorio ? o alla cabina di regia?). Per l’espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici. Con regolamento dell’ANAC sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all’albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a)avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, i funzionari parlamentari e i dirigenti delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea in materia giuridica, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell’elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all’elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all’albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a) b) e c) nonché al comma 8 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. Non possono comunque essere iscritti all’albo i soggetti condannati in via definitiva per qualunque reato nonché quelli sottoposti a procedimento penale in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per appartenenza o concorso esterno ad associazione di stampo mafioso.
10. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei periti ha durata triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all’albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all’articolo 815 del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all’articolo 242-bis, comma 7, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all’elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un’ anzianità’ di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti costi.
13. Sul sito dell’ANAC sono pubblicati l’elenco degli arbitrati in corso, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei segretari.
Art. 211 bis
Risoluzione delle controversie mediante collegio consultivo tecnico
1. Al fine di prevenire, gestire e risolvere controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un Collegio Consultivo Tecnico permanente con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dei lavori di realizzazione dell’opera oggetto del contratto.
2. Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, in posizione di indipendenza rispetto alle parti ed all’oggetto del contratto . I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna parte nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso , tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.
3. Il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.
4. All’atto della costituzione è fornita al Collegio Consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto; nel corso dell’esecuzione il Collegio riceve copia degli stati di avanzamento dei lavori, svolge periodiche visite nel sito e attua momenti di incontro informale con le parti per la verifica di assenza di ragioni di controversia.
5. Nel caso in cui insorgano controversie, il Collegio Consultivo procede all’ascolto informale delle parti per favorirne la rapida risoluzione.
6. In caso di esito negativo del tentativo di risoluzione informale, o comunque in ogni momento su richiesta di ciascuna delle parti, il Collegio convoca le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni, acquisisce la documentazione eventualmente esibita e svolge ogni attività di accertamento che ritiene utile, e che possa essere esperita in arco di tempo breve, per la soluzione della controversia.
7. Ad esito delle attività di cui al comma che precede, il Collegio Consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione . La proposta del Collegio non vincola le parti.
8. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Collegio Consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. Se le parti concordano di accettare la proposta con modifiche si dà atto delle condizioni concordate in calce all’atto.
9. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del Collegio Consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
10. Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
11. Il compenso dei componenti è stabilito al momento di costituzione del Collegio e posto equamente a carico di tutte le parti.
Art. 211 ter
Pareri di precontenzioso dell’ANAC
1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’Anac esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l’altra parte acconsenta preventivamente, il parere purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito

TITOLO II
GOVERNANCE

Art. 212
(Organo di policy) Indirizzo e coordinamento
(artt. 83, 84, 85 e 86 dir. 24; art. 99, 100, 101 e 102 dir. 25; art. 45 dir. 23)
1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente decreto e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
b) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente decreto al fine di valutarne l’impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, nonché assicurare il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dei vari interventi regolatori nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni;
c) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto.
2. La Cabina di regia segnala eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all’ANAC per gli interventi di competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.
4. La Cabina di regia è l’organo nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel presente decreto e sulla gestione delle relative procedure
5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l’ANAC e la Conferenza unificata da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 213
Autorità Nazionale Anticorruzione
lett. t), u), vv), bb) delega
Art. 214
( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione)
1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove, tra l’altro, le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate , le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di verifica dello stato della realizzazione delle infrastrutture, ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo C;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto.
3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero si avvale di una struttura tecnica di missione, istituita con decreto del Ministro e posta alle dipendenze funzionali dello stesso. La struttura tecnica di missione svolge anche le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. La predetta struttura tecnica di missione è composta:
a) da un coordinatore e da esperti per compiti di alta consulenza, nominati dal Ministro, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica all’atto della nomina, tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di alta specializzazione e professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate;
b) da dirigenti, anche nominati ai sensi dell’articolo 19 comma 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in comando, posizione nella quale mantengono il trattamento economico di provenienza;
c) da progettisti ed esperti nella pianificazione, progettazione, valutazione economico finanziaria di infrastrutture e nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, assunti, previa selezione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta, ovvero sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
5. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, può, altresì, avvalersi, quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione trovano copertura sui fondi di cui all’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del 1999. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 215
( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione)
1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove, tra l’altro, le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate , le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di verifica dello stato della realizzazione delle infrastrutture, ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo C;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto.
3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero si avvale di una struttura tecnica di missione, istituita con decreto del Ministro e posta alle dipendenze funzionali dello stesso. La struttura tecnica di missione svolge anche le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. La predetta struttura tecnica di missione è composta:
a) da un coordinatore e da esperti per compiti di alta consulenza, nominati dal Ministro, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica all’atto della nomina, tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di alta specializzazione e professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate;
b) da dirigenti, anche nominati ai sensi dell’articolo 19 comma 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in comando, posizione nella quale mantengono il trattamento economico di provenienza;
c) da progettisti ed esperti nella pianificazione, progettazione, valutazione economico finanziaria di infrastrutture e nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, assunti, previa selezione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta, ovvero sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
5. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, può, altresì, avvalersi, quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società
specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione trovano copertura sui fondi di cui all’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del 1999. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 215 bis
Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare.
6. Per l’esame dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è previsto un versamento dell’importo e con le modalità stabilite dall’art. 1, comma 5 del DL 30 novembre 2005 n. 245, convertito con legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 216
(Finanziamento delle opere e riprogrammazione dell’allocazione delle risorse finanziarie alle opere)

TITOLO III
Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione

Art. 217
(Regime transitorio)
1. Nelle more dell’approvazione della prima modifica al PGTL ai sensi dell’art. XXX, il MIT definisce gli obiettivi e le strategie di politica infrastrutturale mediante apposito documento di indirizzo contenente le linee strategiche di indirizzo della politica infrastrutturale
2 . In sede di prima applicazione sono inseriti nel DPP:
a) gli interventi, ovvero singoli lotti di interventi, già contenuti nell’XI Allegato Infrastrutture, per i quali vi siano “obbligazioni giuridiche vincolanti”;
b) gli interventi per le opere strategiche già incluse nell’ Allegato Infrastrutture dell’anno 2015;
c) gli interventi per le opere, individuate come prioritarie ai sensi delle Linee strategiche di indirizzo della politica infrastrutturale, in base alle valutazioni effettuate secondo le Linee guida per la valutazione degli investimenti nelle opere pubbliche del MIT, corredate della documentazione al riguardo ivi prescritta;
d) gli interventi, già inclusi nell’ XI Allegato Infrastrutture o già oggetto di proposta da parte di una Regione, di cui il MIT deliberi di finanziare la progettazione di fattibilità, sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni effettuata secondo le Linee Guida per la valutazione degli investimenti nelle opere pubbliche del MIT, ai soli fini della effettuazione della stessa progettazione di fattibilità;
e) gli altri interventi già inclusi nell’XI Allegato Infrastrutture o già oggetto di proposta da parte di una Regione.
3. Con riferimento a tutti gli interventi di cui al comma 2 lettere da a), b) e c), ed inoltre in relazione a tutti gli interventi in corso di esecuzione con riferimento ai lotti per cui i lavori non siano ancora stati avviati, il MIT in via transitoria può disporre la revisione della progettazione definitiva e, se già intervenuta, della progettazione esecutiva laddove ciò risulti opportuno al fine di assicurare il raggiungimento degli interessi pubblici coinvolti con un minore aggravio per la finanza pubblica.
4. Ai fini di cui all’art. , comma 1 lettera a), l’ente aggiudicatore trasmette la documentazione costituente il Progetto definitivo alla STM del MIT, ai fini della valutazione da parte della stessa STM della efficienza /efficacia delle scelte progettuali. Detta valutazione si intende positiva ove la STM non comunichi all’ente entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione il formale avvio del procedimento di project optimization. Il
procedimento deve essere completato dalla STM nei 45 giorni successivi, termine che è sospeso nel caso in cui la STM chieda all’ente aggiudicatore chiarimenti o documentazione integrativa. Laddove si riveli necessario procedere alla revisione/nuova acquisizione di pareri o autorizzazioni rese in precedenza, il MIT avvia un’apposita istruttoria ed eventualmente indice un’apposita conferenza dei servizi.
5. Le opere per le quali sia già intervenuta la delibera di approvazione da parte del CIPE, siano già intervenuti ulteriori adempimenti procedurali ai sensi della legge vigente e risultino integralmente finanziate sono assoggettate al complessivo regime procedurale vigente al momento della approvazione da parte del CIPE.
218 bis
Disposizioni transitorie
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriale(forse sarebbe meglio parlare di produttivi) per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. Nelle more dell’adozione del presente decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto 14 marzo 2003, del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54. (manca la parte relativa agli insediamenti industriali il piano non li contiene).
2. Alle infrastrutture strategiche avviate almeno a livello di progettazione o sulla base di delibere CIPE si applicano il comma 1 del presente articolo nonché le disposizioni di cui all’articolo 193, commi 3, lettera e) e 20. Si applica altresì l’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 114.
Art. 219
(Efficacia delle disposizioni del codice e abrogazioni)
Comma 1 ipotesi A
1.Fatto salvo quanto previsto ai commi … del presente articolo, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché , in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte
Comma 1 ipotesi B
1.Fatto salvo quanto previsto ai commi … del presente articolo, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di 30-60 giorni dalla della sua entrata in vigore nonché , in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui non siano ancora stati inviati alla predetta data gli inviti a presentare le offerte
Nota : vedere con DPE se si possono guadagnare almeno 30 giorni per un minimo di informazione da parte di tutti i soggetti interessati sui contenuti nuovo codice. Teniamo conto che da un mio sommario esame del nuovo codice escluse parti su concessioni abbiamo circa 30-40 atti attuativi da preparare
Verificare se in tutte le procedure c’è sempre almeno un bando/avviso o una lettera di invito
3. In deroga al comma 1 le seguenti disposizioni del presente codice entrano in vigore alla data di entrata in vigore degli atti attuativi di seguito indicati:
a) articoli da a (progettazione) dalla data di entrata in vigore di…( linee guida o dm su contenuti progettazione)
b) articoli da a ( qualificazione degli operatori economici e qualificazione dei contraenti generali) dalla dati di entrata in vigore di …( linee guida o dm relativi)
c) articoli da a ( norme specifiche su contratti relativi ai beni culturali ) dalla data di entrata in vigore di …(linee guida o dm interministeriale)
d) articoli da a ( esecuzione; in particolare subappalto , compiti di direttore lavori/direttore di esecuzione altro personale di cantiere) dalla data di entrata in vigore di …(linee guida o dm interministeriale).
Ipotesi subordinata: mettere comunque un termine es .. e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice per le parti rimanenti
3.Fino alla data di cui al comma 2, lettera a) restano in vigore gli articoli… del d.lgs 163 e gli articoli… del regolamento. Fino alla data di cui al comma 2, lettera b) restano in vigore gli articoli… del d.lgs 163 e gli articoli… del regolamento Fino alla data di cui al comma 2, lettera c) restano in vigore gli articoli… del d.lgs 163 e gli articoli… del regolamento Fino alla data di cui al comma 2, lettera d) restano in vigore gli articoli… del d.lgs 163 e gli articoli… del regolamento
4.Le disposizioni di cui agli articoli.. del 163 restano in vigore fino …( comma da inserire se ci sono norme del vecchio codice che non hanno più corrispondenze nel nuovo e che però pare opportuno mantenere per un po’: es l’Osservatorio e il suo casellario informatico che non trovo più? Ce ne sono altre ? Ce ne sono altre di norme speciali? – vedi mia proposta su impianti sportivi – altro es. le procedure per il MOSE)
5.Sono comunque fatte salve le procedure di programmazione e di progettazione concluse, anche relativamente ad una specifica fase, alla data di cui al comma 1 ( norma di chiusura)
6.Le disposizioni del 163 … ( escluse quelle di cui al comma 2) e del regolamento… ( escluse quelle di cui al comma 2) sono abrogate a decorrere dalla data di cui al comma 1 e conservano comunque efficacia per le procedure in corso ai sensi del comma1.
7 Sono altresì abrogate dalla data di cui al comma 1 le seguenti disposizioni: ( se siamo in grado già oggi di determinarle )
Art. 220
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni nonché tutte le altre norme vigenti in contrasto con il presente codice.
2. I decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.