CdS: no al soccorso istruttorio sul progetto tecnico

6 Aprile 2016
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Per il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. III 1/4/2016 n. 1318) il soccorso istruttorio non può mai essere esercitato per acquisire puntualizzazioni o specificazioni tecniche (e non regolarizzazioni documentali) circa i contenuti e la funzionalità del progetto tecnico. E ciò vale a maggior ragione se lo stesso progetto risulta, di per sé, completo, nelle soluzioni proposte, ma carente nella sua capacità funzionale e operativa.

I limiti del soccorso istruttorio sull’offerta tecnica

Nel caso davanti ai giudici amministrativi un concorrente veniva esclusa per una serie di carenze del progetto, e pertanto lamentava l’omessa attivazione del soccorso istruttorio con riferimento ai vari sub-criteri dove vi erano delle carenze.

Il Collegio chiarisce, a questo proposito, che il potere di soccorso istruttorio può (e, a certe condizioni, deve) essere attivato solo a fronte della necessità di acquisire integrazioni documentali o chiarimenti di dichiarazioni ambigue, anche se solo nelle ipotesi in cui non risulti violata una prescrizione la cui inosservanza vincola l’amministrazione all’esclusione del concorrente inadempiente.

Tale potere tuttavia non può mai essere esercitato per ammettere precisazioni o integrazioni dei contenuti dell’offerta tecnica, che integrerebbero, come tali, inammissibili mutamenti postumi della stessa (in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, affermato, tra le tante, da Cons. St., sez. III, 26 maggio 2014, n. 2690).

In altre parole, secondo i giudici amministrativi, il soccorso istruttorio è circoscritto alle sole integrazioni propriamente documentali, come si ricava dall’univoco dato testuale ricavabile dalla lettura dell’art.46, comma 1, d.lgs., n.163 del 2006, e la cui latitudine applicativa non può essere estesa fino a comprendere anche i contenuti propriamente tecnici dell’offerta.

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