I criteri ambientali minimi nell’offerta economicamente più vantaggiosa

10 Maggio 2016
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Con la pubblicazione del documento di consultazione relativo alle “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui scadenza dei contributi online risulta essere fissata per il 16 maggio 2016, si sono aperti numerosi fronti di riflessione sul coordinamento delle previsioni del nuovo codice con la normativa previgente e nello specifico con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi.

Quello su cui ci soffermeremo oggi è il rapporto tra i Criteri Ambientali Minimi e i relativi punteggi premianti previsti nei CAM  con i criteri di sostenibilità energetico ambientale contenuti nel codice di cui all’OEPV del Codice (Art.95 comma 6)

Facciamo una breve premessa sui CAM

Il  Piano d’Azione Nazionale, rinvia ad  appositi decreti, emanati dal  Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del  Mare, per  l’individuazione di  un  set  di criteri ambientali  “minimi” per  ciascuna tipologia di  acquisto con  riferimento alle  diverse categorie merceologiche individuate nel PAN-GPP.

Per ciascun criterio o set di criteri, vengono definiti obiettivi quantitativi e temporali con  riferimento alla  loro  applicazione nelle  pratiche  di acquisto pubblico che, con l’entrata in vigore del collegato ambientale, sono divenute obbligatorie con le diverse percentuali di applicazione.

Nello specifico, per gli appalti relativi all’acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio  e per progettazione e costruzione ristrutturazione manutenzione di edifici,la norma prevede una applicazione del 100% del valore delle gare di appalto .Nel dispositivo,inoltre,è prevista l’applicazione dei CAM, per almeno il 50% del valore , per le ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali sono stati emanati i relativi decreti. Tale norma si estende  ai CAM ,che saranno via via pubblicati , e che rientreranno nell’ambito della applicazione della predetta legge.

I criteri ambientali si definiscono “minimi” in quanto elementi “di base” di  qualificazione delle  iniziative ambientalmente  preferibili, e costituiscono la  dotazione minima di  specifiche tecniche, atte  a garantire un’adeguata risposta da  parte del  mercato all’offerta verde proposta.

I criteri ambientali da utilizzare nelle  gare,  devono essere validi  da un  punto di vista  scientifico, verificabili da  parte dell’ente aggiudicatore,  e, realizzabili per  le imprese offerenti.

Pertanto, laddove possibile, i criteri faranno riferimento alle norme tecniche esistenti ad etichette ecologiche ufficiali di vario tipo, attingendo dalle varie fonti informative esistenti; e saranno calibrati in  modo da garantire il rispetto dei  principi della  non  distorsione della  concorrenza, e, della  par condicio, garantita a tutti gli offerenti.

Si  prevedono criteri premianti per  le  caratteristiche ambientali che verranno individuate in correlazione all’attribuzione di punteggi: tale procedura consiste, nell’assegnare dei  punteggi tecnici in  più  in  favore di determinate performance ambientali, così come tralaltro previsto nel nuovo codice dei contratti.

 

Gli articolo di riferimento del nuovo codice sono:

Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all’ articolo 144.

I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.

Art. 95(Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, e’ valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare: a

a) la qualita’, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’ per le persone con disabilita’, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita’ dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni …omissis….

Alla luce della precedente analisi normativa alcune riflessioni risultano senz’altro utili:

Il Secondo comma dell’art.34 prevede espressamente che i CAM sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.

Tale richiamo apre un mondo di opportunità per il Green Pubblic Procurment; ma introduce,dal nostro punto di vista,altrettante difficoltà operative con riferimento al percorso che dovrà essere adottato anche con atti di indirizzo specifici , chiari e comprensibili, e ,possibilmente, adottando protocolli già esistenti e “buone pratiche”.

Giova ricordare infatti che i CAM hanno una coerenza interna e sono il frutto di un percorso che ,come precedentemente  detto, inizia con l’adozione del PANGPP del 2008 e attuato con successivi decreti emanati fin dal 2013 ; ognuno di questi decreti prevede, al proprio interno ,sia le specifiche tecniche di base che i criteri premianti per tipologia di servizio e prodotto.

Riteniamo pertanto importante, che venga introdotto  nelle linee guida OEPV, uno specifico richiamo ai CAM ,con riferimento al fatto, che le singole amministrazioni ,potranno introdurre criteri di valutazione che prevedano un punteggio premiante per prestazione superiori  a quelle previste nei criteri minimi di base e contenuti nei singoli CAM

Così come riteniamo ,altrettanto importante,che i criteri di verifica previsti nei CAM vengano espressamente contenuti nel bando, e ,verificati in sede di scelta dell’offerente,il tutto in aderenza ai CAM adottati e a quelli da  pubblicare.

Appare infine utile sottolineare  come l’attribuzione dei punteggi, ancorchè affidata alla sensibilità e agli obiettivi dell’appalto e delle singole amministrazioni ,non possa prescindere dalle applicazioni delle  raccomandazione UE che,più volte,si è espressa sul punteggio minimo da attribuire alle prestazioni energetiche ed ambientali nelle procedure di gara.