Qualcuno salvi la determinazione a contrarre (e da un suo utilizzo “abusato”)

Si è già rilevato che la legge 55/2019, nel momento in cui ha introdotto le “nuove” fattispecie di affidamento diretto ex lett. b), comma 2 dell’articolo 36 del codice dei contratti ha ampliato la prerogativa dell’utilizzo della c.d. determinazione a contrarre (a contrattare) semplificata estendendola, quindi, anche alle “nuove” fattispecie.

30 Ottobre 2019
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Si è già rilevato che la legge 55/2019, nel momento in cui ha introdotto le “nuove” fattispecie di affidamento diretto ex lett. b), comma 2 dell’articolo 36 del codice dei contratti ha ampliato la prerogativa dell’utilizzo della c.d. determinazione a contrarre (a contrattare) semplificata estendendola, quindi, anche alle “nuove” fattispecie.

Tale estensione – ma la stessa introduzione della prerogativa della determinazione a contrarre semplificata (a contenuto semplificato) – deve essere inquadrata nell’ambito di quel processo (forse, meglio sarebbe “impulso”) verso l’esigenza di creare una forte semplificazione del procedimento amministrativo di acquisto.

Come se la semplificazione passasse (si realizzasse), necessariamente, non attraverso una corretta impostazione diretta a ridurre (reali ed inutili) formalismi ma piuttosto (in modo arbitrario) attraverso un processo “per sottrazione” ovvero eliminando passaggi procedurali, invero, necessari. Circostanza che, ovviamente, crea maggiori problemi invece che risolverne.

Non si può tacere l’ovvia constatazione che la determinazione a contrarre costituisce atto di avvio di un procedimento articolato che “sconta” (subisce) legami/vincoli con la contabilità (ora amonizzata) che non possono essere “semplificati” per “sottrazione” (come se non esistessero/non fossero davvero necessari).

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Stefano Usai