La differenza fra avvalimento tecnico/operativo ed avvalimento di garanzia

Il recente chiarimento del TAR Piemonte

9 Dicembre 2019
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Il recente chiarimento del TAR Piemonte

L’art. 89 del codice dei contratti pubblici (appalti) disciplina l’istituto dell’avvalimento nelle procedure di gara, mediante il quale l’operatore economico privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), può utilizzare le capacità di altri soggetti al fine di partecipare alle procedure in questione.

Il comma 1 dell’art. 89 dispone in proposito:
L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. …… Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”.

Con riferimento all’obbligo di specificazione enunciato nell’ultima parte della disposizione citata, il TAR Piemonte, Sez. II, nella sentenza 28 novembre 209, n. 1188, richiamando un consolidato orientamento, ha ricordato la distinzione tra avvalimento “di garanzia” e avvalimento “tecnico od operativo”, affermando che: “nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, sussiste sempre l’esigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizioni dall’ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che l’ausiliaria fornisce all’ausiliata per eseguire l’appalto; tanto a differenza dell’avvalimento c.d. “di garanzia”, nel quale l’impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria, e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 settembre 2019, n. 6066).

Mario Petrulli