Affidamento diretto non esige una particolare motivazione per volontà del legislatore (Parte III)

a cura di Stefano Usai

23 Febbraio 2021
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Nel pregresso contributo si è dato conto delle indicazioni dell’ANAC e della più recente giurisprudenza in tema di affidamento diretto.

Nelle previsioni codicistiche, dopo l’intervento del primo decreto correttivo n. 56/2017, ed in quelle in deroga contenute nella legge 120/2020 è evidente il favor legislativo verso una forma ultra semplificata – nel range temporale per determina adottata entro il 31 dicembre 2021 infra 75mila euro per servizi/forniture e infra 150mila euro per lavori – di assegnazione delle commesse.

Affidamento diretto semplificato che può avvenire, già art. 36, comma 2 lett. a) – senza il confronto tra preventivi ed ulteriormente, si potrebbe dire, “caldeggiato” con la recente legislazione di semplificazione.

Questo “caldeggiamento” viene confermato anche dalla recentissima sentenza del TAR Lazio, Roma, n.  2104/2021 pur sul tema dell’esclusione automatica emergenziale (comma 3, art. 1 della legge 120/2020) a soli 5 partecipanti, ritenuta obbligatoria a prescindere dalla previsione nella legge speciale di gara, che si fonda – secondo il giudice capitolino – sia sul tenore delle nuove norme ma, soprattutto, sugli obiettivi di carattere nazionale che con le semplificazioni il legislatore medesimo si propone di raggiungere con un coinvolgimento complessivo della P.A.

In sostanza solo gli strumenti semplificati consentono la ripresa del Paese nel post Coronavirus e pertanto le semplificazioni non possono essere rimesse ad una applicazione discrezionale o distorta che, invece, miri ad allungare i tempi di assegnazione semplicemente per rallentar il momento di assunzion della responasabilità.

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