I corsi di formazione per i dipendenti pubblici sono esenti IVA se realizzati da soggetti riconosciuti dalla PA

Ambito di applicazione dell’art. 10, d.P.R. n. 633/1972: le valutazioni della Cassazione in una recente ordinanza

18 Giugno 2018
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Ambito di applicazione dell’art. 10, d.P.R. n. 633/1972: le valutazioni della Cassazione in una recente ordinanza

di Enzo Cuzzola

In materia di operazioni in regime di esenzione IVA, l’art. 10, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972 indica “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Con la recente ordinanza 1 giugno 2018 n. 14124 la Corte di Cassazione ha evidenziato che rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma, e conseguentemente sono servizi esenti IVA, i corsi di formazione svolti da società private formalmente riconosciute dalla PA. Nel caso specifico, la società privata aveva svolto detti corsi senza ricorrere a finanziamenti pubblici.

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