Le novità negli appalti pubblici dopo la conversione del DL 19/2024

A cura di Vincenzo Laudani

7 Maggio 2024
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Principali novità del decreto
– Introduzione di deroghe e di semplificazioni della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico per le infrastrutture di rete;
– Obbligo di verifica del DURC di congruità negli appalti pubblici e valutazione della performance del Responsabile del Progetto nel caso di omissione;
– Introduzione di una specifica causa di esclusione automatica per le imprese che operino nei cantieri senza la patente a crediti o senza il numero minimo di crediti richiesti per operare (applicabile dal 1° ottobre 2024);
– Non applicabilità della disciplina della patente a crediti per le imprese che abbiano una attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III;
– Introduzione di una disciplina speciale derogatoria per gli appalti non più finanziati, in tutto o in parte, dal PNRR;
– Introduzione di una norma di interpretazione autentica per gli appalti finanziati con fondi PNRR per il superamento del rischio idrogeologico e alluvionale;
– Modifica del termine entro cui le Amministrazioni possono opporsi alle cessioni dei crediti derivanti da appalti (da quarantacinque a trenta giorni)

La legge 29.4.2024 n. 56 ha disposto la conversione in legge del d.l. 19/2024.
Il testo normativo ha dei riflessi di rilievo per gli appalti pubblici che riassumiamo nel presente articolo e che vertono principalmente su:

Verifica preventiva di interesse archeologico (v. par. 1): sono state introdotte delle ipotesi di deroga, delle ipotesi in cui viene svolta con modalità semplificate e delle ipotesi in cui questa possa essere sostituita dalla vigilanza archeologica in corso d’opera;

Durc di congruità (v. par. 3): previsto l’obbligo di procedere alla verifica anche negli appalti pubblici prima dell’erogazione del saldo finale, con incidenza negativa sulla valutazione della performance del Responsabile del Progetto che ne ometta l’effettuazione per appalti di importo superiore a € 150.000;

Patente a crediti (v. par. II): Introdotta una causa di esclusione automatica per 6 mesi per le imprese che effettuino lavorazioni in cantiere in assenza della patente o con patente con un numero di punti inferiore a 15. Prevista inoltre la non applicabilità della disciplina nel caso di imprese siano in possesso di una qualsiasi attestazione SOA di classifica superiore alla III;

Rischio alluvionale e rischio idrogeologico (v. par. VI): Introdotta una norma di interpretazione autentica in relazione agli appalti per il superamento del rischio alluvionale e idrogeologico finanziati con fondi PNRR.

Appalti non più finanziati con fondi PNRR (v. par. 4): La applicazione della normativa PNRR anche agli appalti non più finanziati in tutto o in parte con tali fondi, alla condizione che sia già stato pubblicato il bando o l’avviso o siano già stati trasmessi gli inviti;

Certificazione delle piattaforme (v. par. 5): La certificazione delle piattaforme per l’approvvigionamento digitale viene rilasciata sulla base di autodichiarazioni fino al 2025;

Termine per l’opposizione alla cessione dei crediti (v. par. 6): il termine di opposizione alla cessione dei crediti è ridotto da quarantacinque a trenta giorni.

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Vincenzo Laudani