Concordato preventivo con continuità: la Corte Costituzionale viene investita della problematica dei limiti normativi alla partecipazione alle gare delle imprese ammesse alla procedura

Il TAR del Lazio rimette alla Corte Costituzionale la decisione sulla compatibilità con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione della normativa fallimentare e del vecchio codice dei contratti pubblici

31 Ottobre 2018
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Il TAR del Lazio rimette alla Corte Costituzionale la decisione sulla compatibilità con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione della normativa fallimentare e del vecchio codice dei contratti pubblici

a cura di Luca Massatani

Il TAR dell’Lazio, con Ordinanza n. 10398/2018 del 29 ottobre 2018, solleva dubbi sulla costituzionalità della normativa del vecchio codice dei contratti pubblici in tema di ammissione alle gare delle imprese in concordato preventivo in continuità (art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in combinato disposto con l’art. 186bis della Legge Fallimentare) e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

Secondo la pronuncia in commento, infatti, non appare manifestamente infondata la questione circa la compatibilità della disciplina normativa indicata con gli artt. 3, prima comma, 41 e 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.

In particolare, secondo il Collegio, la normativa lascia perplessi sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della restrizione della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza per quanto attiene la proibizione, per le imprese sottoposte al regime del concordato preventivo con continuità aziendale, a partecipare alle gare per l’aggiudicazione di commesse pubbliche rivestendo il ruolo di capogruppo mandataria.

A dire del TAR del Lazio, infatti, la proibizione mal si concilia con la contestuale facoltà, riconosciuta dalla norma alle imprese in concordato preventivo in continuità di partecipare alle medesime gare come imprese singole.

Tale valutazione deriva da un’attenta analisi della ratio della norma, che dovrebbe operare un contemperamento tra la tutela delle ragioni della stazione appaltante ad avere contraenti affidabili ed in grado di eseguire l’opera e la volontà di non frustrare i tentativi di preservazione dell’operatività aziendale delle imprese in crisi.

In tale contesto, infatti, il TAR evidenzia la difficoltà di individuare una peculiarità – per quanto riguarda gli interessi della stazione appaltante – della posizione della capogruppo mandataria di un’ATI rispetto ad un’impresa singola concorrente tale da giustificare la diversità di trattamento prevista dalla normativa.

Ancora, in tale valutazione il TAR prende spunto anche dagli indirizzi fatti propri dal Legislatore nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ove non risulta più presente un richiamo alla disciplina fallimentare, ammettendosi tout court la libera partecipazione delle imprese ammesse al concordato preventivo in continuità.

Redazione