Appalti e illegittimità dell’assegnazione dei punteggi: inammissibile il ricorso senza impugnazione specifica delle regole

A cura di Giovanni Francesco Nicodemo

19 Aprile 2024
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Prologo

In mancanza di rituale impugnazione nei confronti del capitolato d’oneri per l’appalto specifico, e non potendosi, come noto, operare la disapplicazione di clausole della lex specialis, l’interprete è vincolato dall’applicazione di tutte le disposizioni che individuano il modus operandi per l’assegnazione finale dei punteggi e, in tale contesto, risulta indispensabile.
Lo stabilisce il Tar Lazio – Roma, sez. II con la sentenza del 5 aprile 2024 n. 6640

Il caso

La controversa vicenda si riferisce ad una gara per l’affidamento di servizi.
Il ricorrente è insorto contro gli atti di gara contestandone l’esito, ed in particolare il metodo di assegnazione dei punteggi.
L’intera contestazione è principiata dalla circostanza  che il ricorrente, pur avendo proposto il massimo ribasso non è risultata aggiudicatario.
Tuttavia la questione giuridica affrontata dal giudice amministrativo è stata di carattere processuale, sul presupposto che le specifiche disposizioni deputate a regolare il modus procedenti per l’assegnazione dei punteggi – secondo la sentenza in rassegna – non erano state specificamente e dettagliatamente impugnate.
In tal senso il G.A., premettendo che la commissione di gara non avrebbe comunque potuto discostarsi dalle regole previste dal capitolato d’oneri in tema di assegnazione del punteggio, ha definito il giudizio in via preliminare con una pronuncia in rito sull’ammissibilità del gravame stante l’assenza di motivi specifici del ricorso atti a censurare le disposizioni di gara asserite come illegittime.

La decisione

La sentenza del Tar Lazio muove dalla premessa che l’art.40, co.1, lett. d) del codice del processo amministrativo onera la parte ricorrente di formulare “motivi specifici” di ricorso, a pena di inammissibilità e senza possibilità di intervento correttivo del giudice (cfr., in tal senso, quam multis, Tar Napoli, 2.8.2023, n.4723; Tar Milano, 22.3.2017, n.694).
E in tal senso ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in quanto in relazione a tutte le doglianze formulate, dal momento che, in mancanza di rituale impugnazione nei confronti delle disposizioni del capitolato d’oneri per l’appalto specifico, e non potendosi, come noto, operare la disapplicazione di clausole della lex specialis, l’interprete è vincolato dall’applicazione di tutte le disposizioni che individuano il modus operandi per l’assegnazione finale dei punteggi e, in tale contesto, risulta indispensabile, per accogliere (in ipotesi) l’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente, disapplicare gli articoli del capitolato.
Per il giudice amministrativo non è sufficiente, a costituire rituale impugnazione la generica contestazione di mero stile contenuta nell’epigrafe, allorché si è domandato l’annullamento “di tutti gli atti di gara dell’appalto specifico”.
Tale pronuncia si colloca nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non vale ad impedire l’inammissibilità del motivo, la formula di stile apposta nell’epigrafe del ricorso relativa all’impugnativa “di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente, menzionato o al quale fa riferimento il provvedimento di cui si chiede l’annullamento” qualora, dal contesto del ricorso, non si desuma l’intendimento di impugnare il provvedimento non menzionato nella domanda di annullamento (cfr. T.A.R., (Basilicata), 07/07/1994, n.140).

Giovanni F. Nicodemo