La disciplina provinciale dei rinnovi delle concessioni di esercizio degli impianti a fune è sospetta di incostituzionalità

Breve commento a Ordinanza 25 Ottobre 2018, n. 305 del TRGA di Bolzano

9 Novembre 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Il difficile inquadramento della fattispecie tra esercizio di autonomia privata e osservanza della disciplina statale in tema di tutela della concorrenza

Breve commento a Ordinanza 25 Ottobre 2018, n. 305 del TRGA di Bolzano

Il legislatore, come di consueto, riesce a confondere l’interprete coniando norme e leggi di difficile lettura ed applicazione concreta.

La confusione, questa volta, è stata generata, da un lato, da una disposizione statale (l’articolo 164 del codice appalti richiamata dalla normativa provinciale in un contesto che, però, sembra disancorato – come spiegheremo meglio tra poco – dai relativi presupposti stabiliti dalla norma statale) e, dall’altro lato, dalla terminologia utilizzata sempre dal legislatore statale italiano e ripresa da quello provinciale (quella di “servizio pubblico”) che è peraltro sconosciuta nell’ordinamento comunitario (dove si preferisce, invece, utilizzare quella di “servizio di interesse economico generale”).

Parrebbe verosimile che non si tratti di confusione “casuale”, come spesso accade per le norme di difficile lettura: lo scopo è, come spesso accade, quello di eludere norme generali che non si vogliono applicare (perché troppo chiare e trasparenti!) come quelle in tema di concessioni di servizi di interesse economico generale di disciplina comunitaria e introdurre “deroghe” mediante soluzioni arzigogolate e confuse che, guarda caso, però possono tornare assai utili a determinate categorie di soggetti.

Continua a leggere….

Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati.
Se sei già un nostro abbonato, effettua il login.
Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento
>>ABBONATI SUBITO<<

 

Daniele Passigli